POS. I Prot._______________/134.08.11

OGGETTO: Riparto di risorse del fondo nazionale politiche sociali. Requisiti per la partecipazione alla ripartizione. Revisione delle cooperative ex d.l.vo 220/2002.





ASSESSORATO REGIONALE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E AUTONOMIE LOCALI
DIPARTIMENTO FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E AUTONOMIE LOCALI
PALERMO
e, p.c.
ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA
DIPARTIMENTO COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO
PALERMO




1. Con nota prot. 7226 del 29 aprile 2008, pervenuta allo Scrivente il 12 maggio successivo, codesto Dipartimento, rappresentando che nell'esaminare la documentazione a corredo delle istanze di partecipazione alla graduatoria degli interventi da finanziare a termini dell'"Avviso pubblico per l'accesso ai fondi derivanti dalla quota del 6% delle risorse indistinte del F.N.P.S. - Legge 328/00" di cui all'allegato "A" al D.A. n. 2805 del 28 settembre 2007 -che prevede anche una dichiarazione sostitutiva da cui si evincano "gli estremi della revisione ai sensi del d.l. 220/2002 (per i soggetti obbligati alla revisione)"- sono sorte perplessità sull'escludibilità di quelle cooperative che hanno indicato la scadenza della revisione in una data antecedente 90 giorni dal 5 novembre 2007 (data ultima per la presentazione delle istanze), provvedendo ad ammettere con riserva tali soggetti.

Riferisce codesto Dipartimento che si ha riguardo a cooperative sociali e che, alla stregua della disciplina di cui alla l. 381/1991 e del D.M. delle Attività produttive del 6 dicembre 2005, le cooperative per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (lett. a dell'art. 1 della l. 8 novembre 1991, n. 381) hanno l'obbligo della revisione annuale. Tuttavia la citata normativa, pur fissando in 90 giorni dalla data dell'inizio della verifica il termine per il completamento delle operazioni di revisione, non indica il termine perentorio per l'inizio della verifica stessa.

Stante le riferite perplessità codesto Dipartimento, in buona sostanza, chiede se il termine di scadenza della revisione decorra dall'ultima operazione di verifica ovvero coincida con la chiusura dell'esercizio finanziario "al fine di sciogliere le riserve poste a carico di quelle cooperative il cui esito dell'esame documentale rientri nelle ipotesi sopraindicate".



2. Sulla questione sottoposta si osserva quanto segue.

Il d. l.vo 2 agosto 2002, n. 220, concernente il riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ha stabilito la revisione cooperativa quale forma ordinaria di vigilanza, essenzialmente finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici (art. 1), che deve avvenire almeno una volta ogni due anni, salve diverse disposizioni speciali. (art.2).

Come evidenzia codesto Dipartimento, il D.M. Attività produttive del 6 dicembre 2004 ha previsto l'assoggettamento delle cooperative di cui all'art. 1, lett a), della l. 8 novembre 1991, n. 381 ("Disciplina delle cooperative sociali"), e cioè quelle che perseguono la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, a revisione annuale.

Dal complesso delle disposizioni ricavabili da tale decreto legislativo, dal D.M. 6 dicembre 2004 citato e dalle disposizioni recate dai provvedimenti regionali (v., da ultimo, D.A. Cooperazione, commercio, artigianato e pesca 22 marzo 2007, in GURS 13 aprile 2007, n. 16) concernenti le modalità di attuazione delle ispezioni ordinarie di revisione, si evince, comunque, che lo svolgimento delle ispezioni stesse, per l'ottenimento dell'attestazione o del certificato di revisione, non dipende dagli enti cooperativi revisionati (cui è riconosciuto dall'art. 2, comma 5, del d.l.vo 202/2002 solo un potere di sollecitazione) e ai quali , pertanto, non può ritenersi imputabile la mancata effettuazione delle operazioni di revisione.

Il citato d.l.vo 220/2002, nel prevedere che le revisioni vanno effettuate dai competenti organi governativi, o dalle associazioni cui gli enti cooperativi aderiscono, non indica l'esatto termine di scadenza di ciascuna revisione cooperativa rispetto alla precedente. Né una tale indicazione è chiaramente esplicitata dai sopracitati decreti, statale e regionale. Né, ancora, il termine di 90 giorni dall'inizio delle operazioni revisionali, fissato dall'art 13 del D.M. 6 dicembre 2004 citato a termini della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avere carattere perentorio, essendo previsto solo come termine ordinamentale del procedimento, senza che al decorso dello stesso sia riconnesso alcun effetto giuridico in ordine al conseguimento della revisione cooperativa.

Tuttavia un'indicazione significativa è data dalla disposizione dell'art. 12 del D.M. 6 dicembre 2004 citato che, nel contemplare le attività revisionali delle associazioni e gli obblighi delle stesse, prevede che "Si intendono revisionati nel biennio gli enti nei confronti dei quali la fase di rilevazione, iniziata comunque entro il termine del biennio di riferimento, si concluda entro il primo mese del biennio successivo".

Una analoga previsione è contenuta nell'art. 7 del D.A. 22 marzo 2007 citato che, nel prescrivere che le associazioni devono revisionare tempestivamente almeno il 90% delle associazioni aderenti, prevede che "Per le rimanenti cooperative aderenti, la revisione dovrà essere completata e trasmessa entro il semestre successivo e il relativo attestato produce effetti solo per il periodo a cui si riferisce".

Tali disposizioni inducono a ritenere che il termine di scadenza della revisione coincida con la fine di ciascun anno o biennio, oltre il quale la cooperativa può ritenersi priva della necessaria revisione. A conferma di tale interpretazione soccorre la circostanza che il modello di verbale per la revisione, approvato con D.M. Sviluppo economico 12 aprile 2007, prevede solo l'indicazione del biennio o dell'anno di revisione (e non un intervallo di date).

Va, per completezza, ricordato che in assenza di certificato o attestazione di revisione è consentito alle cooperative di ovviare mediante una dichiarazione sottoscritta dal presidente e asseverata dal presidente del collegio sindacale (art. 6, comma 1, d.l.vo 220/2002) o da un revisore contabile esterno o da un revisore iscritto all'albo regionale dei revisori delle cooperative (v. art. 6 D.A. 22 marzo 2007, cit.), che, insieme alla ricevuta di trasmissione ai soggetti che devono disporre la revisione, tiene luogo della certificazione o attestato di cui all'art. 5 d.l.vo 202/2002.

Con riguardo alla problematica specificamente sottoposta, l'avviso pubblico per l'accesso ai fondi derivanti dalla quota del 6% delle risorse indistinte del F.N.P.S. - Legge 328/00 di cui all'allegato "A" al D.A. n. 2805 del 28 settembre 2007, prevede che l'istanza sia corredata, tra le altre, da una dichiarazione sostitutiva contenente "gli estremi della revisione ai sensi del d.l. 220/2002 (per i soggetti obbligati alla revisione), indicando la data, le generalità del soggetto incaricato della revisione e l'esito finale".

Se può ritenersi che con tale prescrizione si richieda, sostanzialmente, che la cooperativa dichiarante sia in regola con le revisioni periodiche e, quindi, sia in possesso dei requisiti mutualistici e degli altri requisiti di legge accertati con la revisione, tuttavia non può dedursi che tale prescrizione postuli che la revisione, per l'anno in riferimento, sia già avvenuta alla scadenza del termine della presentazione delle istanze ovvero che a tale data sia iniziata ed in corso di svolgimento, dal momento che l'obbligo revisionale può ritenersi non verificato solo con la fine dell'anno.

Peraltro, nella considerazione che, verosimilmente, le ispezioni ordinarie revisionali vengono programmate dalle associazioni (per gli aderenti) o dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca con diverse cadenze nell'arco dell'anno solare, resterebbe violata la par condicio degli enti cooperativi ove sostanzialmente si estromettessero quelli per i quali le visite ispettive ordinarie siano programmate in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle istanze per l'ammissione al riparto delle risorse in oggetto; e, con buona certezza, l'Amministrazione resterebbe soccombente nei giudizi instaurati dagli enti esclusi per tale motivo .

Pertanto vanno ritenuti in regola con le disposizioni sulla vigilanza sulle cooperative quegli enti che risultino revisionati per l'anno antecedente la data di presentazione delle istanze per i benefici in oggetto, e, quindi, quelli in possesso di certificato o attestato revisionale relativo al 2006 o successivo.

Lo Scrivente si riserva, comunque, di ritornare sulla problematica alla luce di eventuali osservazioni del Dipartimento regionale della cooperazione, del commercio e dell'artigianato, cui si trasmette copia del presente, vertendo la questione stessa su materia rientrante nella sua competenza.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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