Pos. III   Prot. N. 10825 / 138.08.11 



Oggetto: Art. 21,c.3 della L.R.23-12-2002 n.23: rimborso quote iscrizione Albi professionali-Applicabilità a dirigenti e funzionari tecnici del Genio civile.




Allegati n.........       
                  Assessorato regionale dei Lavori Pubblici 
Dipartimento regionale dei lavori pubblici   

Palermo

              e p.c.     Presidenza della Regione 
                      Dipartimento regionale del personale, dei                         servizi generali, di quiescenza, previdenza ed                     assistenza del personale 
                      Palermo 


  1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento ha chiesto allo scrivente se, ai sensi dell'art.21 c.3 della L.R.23-12-2002 n.23, sia o meno soggetto all'obbligo di sostenere gli oneri relativi all'iscrizione agli albi professionali dei tecnici, dirigenti e non, in servizio presso i suoi uffici. 
  Tale quesito trae spunto da numerose richieste inoltrate da dipendenti degli uffici del Genio Civile sulle quali gli Ingegneri Capo hanno apposto attestazione che " per la tipologia di mansioni svolte, corre l'obbligo di iscrizione al competente Albo professionale" 
  Tale clausola desta però perplessità, e di qui la richiesta del presente parere, in quanto l'iscrizione all'albo professionale non è più richiesta per i dipendenti pubblici che firmino progetti e, da ciò, la Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Sardegna, ha dedotto che i relativi oneri non possono gravare sull'ente datore di lavoro. 


  2- La pretesa ai rimborsi in esame appare infondata. 
  Al pari della norma statale (art.90,c.4 D.Lgs. n.163/2006) anche quella vigente in ambito regionale (art.17, c.3 L.n.109/1994 come introdotta dalla L.R. n.7/2002 e succ.modif) non include più l'iscrizione all'Albo professionale tra i requisiti per lo svolgimento dell'attività professionale relativa a lavori da parte di funzionari e dirigenti tecnici. Da entrambi gli ordinamenti, infatti, risultano espunti sia l'obbligo di iscrizione che la previsione del relativo onere a carico dell'Amministrazione che, recati originariamente dalla prima versione della legge Merloni, la Regione aveva recepito con l'art.26 della L.R. n.22/1996. 
  Detta disposizione stabiliva che: 

"Si applica immediatamente nel territorio della Regione siciliana il comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 così come modificato con il decreto legge 3 aprile 1995, n. 101 convertito nella legge 2 giugno 1995, n. 216 "
  Pertanto non possono esservi dubbi circa la sua abrogazione ad opera della l.r. 7/2002 e succ.modif. che ha (nuovamente) recepito il comma 3 dell'art.17 cit. stavolta nella versione dalla quale erano stati soppressi requisito dell'iscrizione all'Albo e relativo onere. 
  Né a diversa soluzione del quesito induce la lettura dell'art.21,c.3 della L.R.n.23 /2002 e succ.modif che recita: 
  " Per i dirigenti e i funzionari direttivi del ruolo professionale per i quali è necessario assicurare la continuità della iscrizione ad albi professionali, il relativo versamento viene effettuato dai dipartimenti regionali ed uffici equiparati ai sensi della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, presso i quali prestano servizio " 
  Considerato che la progettazione e le attività tecnico -amministrative connesse possono essere svolte dai dipendenti tecnici sol che siano abilitati all'esercizio della professione, o anche, ove tecnici diplomati, se in possesso dei requisiti alternativamente previsti, non ricorre la necessità di assicurare loro "la continuità dell'iscrizione agli albi professionali" e di conseguenza il personale di che trattasi non risulta destinatario della norma di cui invoca l'applicazione.  


  3.- Il presente parere viene inviato, per una dovuta conoscenza in considerazione delle competenze ascritte in materia, ed al fine di renderlo partecipe della problematica in discorso e delle soluzioni proposte, al Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale. 
  4- Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS". 



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