POS. I Prot._______________/140.08.11

OGGETTO: Garanzie sussidiarie. Cartolarizzazione dei crediti successivamente all'escussione della garanzia. Refluenze.




ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO E FINANZE
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
PALERMO



1. Con nota n.25286/Serv. Tesoro del 12 maggio 2008, codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine alla garanzia sussidiaria che assiste i finanziamenti agevolati di cui alla l.r. 50/1973, art. 43, ed alla l.r. n. 86/1982, art. 27.

Rappresenta codesto Dipartimento che l'Istituto di credito erogante -e garantito, tramite l'IRFIS, dalla Regione con le garanzie sussidiarie sopra indicate- dopo aver acquisito, in dipendenza dell'inadempimento delle ditte mutuatarie, quanto previsto per liquidazione provvisoria della garanzia (per finanziamento ex art. 43 l.r. 50/1973) e ritenuto quanto versato anticipatamente dall'IRFIS (come importo a garanzia ex l.r. 86/1982), ha cartolarizzato i crediti stessi, cedendoli a società che non riveste la natura di istituto di credito.

Rappresenta codesto Dipartimento che la garanzia sussidiaria di cui all'art 43 della l.r. 50/1973 prevede, in caso di inadempimento del mutuante ed allorchè il recupero dei crediti sia subordinato a conclusioni di procedure concorsuali, la liquidazione provvisoria da parte dell'IRFIS in favore dell'istituto di credito mutuante, salvo conguaglio successivo.

Per il finanziamento concesso ai sensi della l.r. n. 86/1982, invece la garanzia sussidiaria è stata prestata, all'atto della concessione del finanziamento agevolato, mediante un'erogazione da parte dell'IRFIS a favore dell'istituto mutuante di importo pari alla garanzia concessa, con l'obbligo per l'istituto stesso di restituire gradualmente tale importo per garanzia in proporzione ai rientri di capitale derivanti dal rimborso da parte del mutuatario.

Ciò posto, codesto Dipartimento chiede, ai fini di stabilire l'ammontare della perdita definitiva sopportata dall'Istituto di credito mutuante e, quindi, l'ammontare della garanzia che l'IRFIS deve erogare definitivamente, se -in buona sostanza- l'Istituto di credito mutuante possa trattenere quanto acquisito a titolo di liquidazione provvisoria della garanzia per un credito successivamente cartolarizzato o ceduto ad un terzo, in fattispecie non istituto bancario; e, in tal caso (per l'ipotesi in cui tale acquisizione si ritenga ammissibile) se, ai fini della determinazione della perdita definitiva, dopo la chiusura della procedura fallimentare o esecutiva già in corso alla data della cartolarizzazione, vadano computati sia il prezzo realizzato dall'Istituto di credito per la cessione sia quanto recuperato giudizialmente dal cessionario.



2. Preliminarmente si rappresenta che quest'Ufficio, in quanto amministrazione consultiva, è chiamato a rendere parere su specifici quesiti giuridici in relazione ai quali l'Amministrazione richiedente deve evidenziare le norme giuridiche che presentano difficoltà interpretative, esprimendo anche il proprio orientamento al riguardo.

Ciò nondimeno, in uno spirito di fattiva collaborazione, non ci si esime di esaminare, in via generale, la questione sottoposta da codesto Dipartimento, sulla quale si osserva quanto segue.


L'art. 43 della l.r. 21 dicembre 1973, n. 50, prevede la costituzione di un fondo presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) per concedere agli istituti di credito operanti in Sicilia una garanzia su finanziamenti ad imprese che ne facciano richiesta.
L'art. 46 della stessa l.r. 50/1973 prevede che tale garanzia assista il 75 per cento dei finanziamenti, entro il limite di 6.000 milioni di lire, per le perdite che gli istituti o aziende di credito dimostrino di aver sofferto dopo l'escussione dei beni costituiti in specifica garanzia all'atto della concessione dei finanziamenti medesimi. Tale articolo prevede, altresì, per il caso di procedure concorsuali, che l'istituto di credito documenti le reali possibilità di recupero al comitato di gestione del fondo regionale, che sulla concreta situazione procede ad una liquidazione provvisoria della perdita presuntiva, salvo a conguagliare le differenze al definitivo accertamento della situazione. In tali casi vengono concordati con l'istituto di credito i comportamenti che lo stesso deve porre in essere nelle procedure concorsuali onde limitare al minimo le perdite e spese a carico del fondo stesso.


La l.r. 5 agosto 1982, n. 86, ha previsto l'incremento del fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, per interventi finanziari in favore dei comparti ed attività industriali da individuare, successivamente, con Decreto presidenziale. Tale decreto (17 settembre 1982) ha poi indicato i beneficiari nelle aziende industriali conserviere che abbiano stipulato contratti di acquisto di pomodoro con associazioni di produttori agricoli.
In ordine alla prestazione di garanzie da parte di tale fondo di rotazione, l'art. 6 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, prevede la possibilità di concessione di garanzia sussidiaria sino al 50% delle singole operazioni di finanziamento, mentre, per le modalità, il successivo art. 7 prevede l'accreditamento in appositi conti correnti presso l'IRFIS in favore delle aziende di credito somministratrici, in misura proporzionale al credito garantito.

Deve supporsi che le altre modalità per realizzare la garanzia in questione, ed in particolare l'apprensione delle somme da parte dell'istituto di credito garantito, siano regolati da rapporti convenzionali tra IRFIS ed istituti di credito, non noti allo Scrivente.

Ciò posto, va ricordato che la cartolarizzazione -operazione finanziaria in cui si combinano i principi dell'istituto della cessione del credito con quelli dei titoli di credito- è una cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari in cui le somme corrisposte dal debitore ceduto sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione (legge 30 aprile 1999, n. 130).

Nella fattispecie, versandosi in tema di cessione di credito, viene in rilievo quanto evidenziato dallo Scrivente nel parere n. 35 del 2004 (reso a codesto Dipartimento con nota prot. 5702 dell'1 aprile 2004), e cioè che, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1263, comma 1, cod. civ., per effetto della cessione "il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori", determinandosi l'automatico trasferimento al cessionario delle garanzie che assistono il credito ceduto, ancorchè, come evidenziato nel citato parere, il sistema della liquidazione provvisoria della perdita, di cui all'art. 46 della l.r. n. 50/1973, non può trovare applicazione laddove il cessionario non sia un istituto di credito, restando, quindi, possibile, solo la liquidazione a consuntivo della garanzia in parola.

Va, peraltro, evidenziato che la garanzia prevista dall'art. 46 della l.r. 50/1973 è una garanzia sussidiaria, destinata ad operare alla fine delle procedure di escussione dei beni del debitore principale e per le perdite effettive dopo tale escussione, mentre il meccanismo di liquidazione provvisoria è previsto solo eccezionalmente, per l'ipotesi di procedure concorsuali in atto, e fermo restando il meccanismo di accertamento a consuntivo della totale situazione.
Analoga considerazione va fatta per la garanzia discendente dalle operazioni di cui all'art. 27 della l.r. 86/1982, stante l'esplicita previsione della sussidiarietà della garanzia prevista dall'art. 6, primo comma, della l.r. n. 51/1957.

Nelle fattispecie sottoposte, invero, l'istituto di credito, una volta chieste ed ottenute (ovvero apprese, per l'altra fattispecie di finanziamento garantito) le somme a titolo di garanzia, ancorchè in fase provvisoria, non avrebbe dovuto inserire i crediti in questione nel compendio oggetto di cartolarizzazione.

Pertanto, ove l'istituto de quo, non voglia o non possa estrapolare dalla cessione per cartolarizzazione gli specifici crediti oggetto del presente parere, non potrà lecitamente mantenere quanto acquisito a titolo di garanzia, dal momento che la garanzia stessa non garantisce l'azienda di credito, in quanto tale, ma il credito ceduto. E, pertanto, le somme in questione andranno restituite all'IRFIS.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.






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