POS. I Prot.____ 12904/162.08.11

OGGETTO: POP Sicilia 1994-1999 - Revoca di fermo amministrativo per recupero di somme, in dipendenza della riconsiderata ammissibilità dell'intervento.



ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
PALERMO


1. Con nota prot. 50838/Serv. V del 21 maggio 2008, pervenuta il 30 maggio successivo, codesto Dipartimento chiede allo Scrivente se possa disporre la revoca del fermo amministrativo disposto per il recupero di somme erogate per un intervento finanziato dal POP Sicilia 1994-1999, a seguito della revoca del finanziamento stesso, disposta per non aderenza dell'intervento in fattispecie con la misura POP prevista dalla scheda tecnica.

Rappresenta codesto Dipartimento che la scheda di misura (8.1), originariamente, prevedeva "nuovi impianti", mentre il progetto de quo -regolarmente approvato e liquidato- era relativo ad un "impianto irriguo su ficodindieto esistente", per cui, in sede di rendicontazione si era ritenuto che le agevolazioni fossero state concesse in difformità; tuttavia, successivamente, nel novembre del 1999 la Commissione europea aveva modificato la scheda della misura in questione, esplicitando la possibilità di fruire delle azioni di miglioramento anche per la ristrutturazione degli impianti esistenti.

Ciò nonostante, ritenendo che la decisione della Commissione europea non avesse effetto retroattivo, nel 2000 venne intimato al beneficiario dell'intervento in questione la restituzione del finanziamento e, non essendo stata ad oggi restituita la somma richiesta, è stato disposto il fermo amministrativo per il recupero dell'importo stesso.

Riferisce codesto Dipartimento che il beneficiario, che recentemente ha chiesto il riesame della questione per pervenire al ritiro del fermo amministrativo, non può più adire alcuna via legale essendo scaduti i termini per i ricorsi giurisdizionali e amministrativi, ma che, tuttavia, altri beneficiari, in analoghe circostanze, hanno ottenuto un provvedimento favorevole dal TAR Catania, sia in sede cautelare che nel merito, mentre l'Avvocatura distrettuale, interessata per la proposizione dell'eventuale appello, lo ha sconsigliato.

Rappresenta, infine, codesto Dipartimento che il finanziamento di cui qui è questione, inserito nella rendicontazione presentata alla U.E., è stato riconosciuto per l'intero importo dalla Comunità.

Ciò rappresentato, codesto Dipartimento chiede allo Scrivente se possa revocare il fermo amministrativo disposto, per i riferiti motivi, al beneficiario del finanziamento comunitario.



2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

Il Programma operativo plurifondo per la Sicilia 1994-99, nel trattare il Sottoprogramma 8, ha previsto, tra gli altri obiettivi del Sottoprogramma stesso l'"ammodernamento delle strutture aziendali", specificando, peraltro, che "Per le colture in esame si prevedono, in particolare, azioni tendenti ..... all'ammodernamento degli impianti" (v. GURS 13 gennaio 1996, n. 3, S.O. 1, pag. 178 ss).
La scheda tecnica della misura 8.1, nella formulazione originaria, invero, nel descrivere il campo d'azione, prevedeva "Nuovi impianti".

Il TAR Catania, con la sentenza n. 493 dell'11 gennaio - 30 marzo 2006, interessato su fattispecie analoga a quella per cui è parere, ha fondato la sua decisione, favorevole ai ricorrenti, sulla constatazione che "la normativa regionale di riferimento (POP Sicilia 1994-99, Sottoprogramma 8 in GURS n. 3 del 13.1.1996) .... pone tra gli obiettivi della misura 8.1 le azioni tendenti all'ammodernamento degli impianti, con ciò riferendosi, evidentemente, ad impianti, che proprio in quanto bisognevoli di ammodernamento, devono essere già esistenti".

Probabilmente con intento chiarificatore, pertanto, la Commissione UE, con la decisione C (1999) 3467 del 4 novembre 1999, ha modificato la scheda della misura chiarendo che nel campo d'azione è ricompresa anche la ristrutturazione d'impianti esistenti.

Pertanto, senza addentrarsi nella disamina della decorrenza dell'effetto modificativo di un atto comunitario rispetto al precedente, deve ritenersi che il progetto in questione doveva ritenersi ammissibile già dall'origine, come ritenuto dal TAR menzionato.

Anche per tal motivo deve supporsi che, in sede di rendicontazione successiva, la U.E. abbia ritenuto ammissibile e liquidato il progetto de quo.

La circostanza, poi, che il beneficiario in questione non abbia tempestivamente impugnato la revoca (esplicita o implicita nella richiesta di restituzione delle somme) del finanziamento già disposto e liquidato a suo favore, non è d'ostacolo all'azione di autotutela che codesta Amministrazione potrà porre in essere.

Com'è noto, il ritiro di atti amministrativi, e con esso la revoca originariamente disposta del finanziamento di cui tutti i successivi atti devono ritenersi applicativi e diretta conseguenza, postula oltre che l'illegittimità o inopportunità originaria o sopravvenuta, anche la valutazione dell'interesse pubblico al ritiro dell'atto.

Fermo restando che ogni determinazione in merito è di competenza di codesta Amministrazione, appare opportuno, comunque, sottolineare che, nella valutazione dell'interesse pubblico, non può non aversi riguardo al reale soddisfacimento delle finalità per cui il finanziamento venne concesso, e che la descrizione della misura 8.1 nel predetto P.O.P Sicilia 1994-1999, evidenzia l'importanza degli impianti "irrigui con bassi consumi idrici e ad elevata efficienza".

Va ancora ricordato che, da quanto risulta dalla motivazione contenuta nella sentenza n. 493/06 citata, codesta Amministrazione, nella analoga fattispecie in quella sede riguardata, "nella propria nota n. 14551 del 24.9.98 .... "ritiene che gli interventi di che trattasi" (realizzazione di impianti irrigui su colture esistenti) "possano rientrare fra le opere ammissibili, in quanto, certamente, raggiungono gli obiettivi previsti contribuendo all'ammodernamento degli impianti".

Di conseguenza, sembra allo Scrivente che codesta Amministrazione possa legittimamente e correttamente ritirare la revoca (implicitamente o esplicitamente) del finanziamento allora disposto e gli atti consequenziali, compreso, ovviamente, il fermo amministrativo delle somme richieste in restituzione che, diversamente, andrebbero restituite all'Unione europea.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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