POS. I Prot._______________/170.2008.11

OGGETTO: Credito e Risparmio - Confidi - Fondi rischi - Problematiche.

ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO E FINANZE
Dipartimento regionale finanze e credito
PALERMO

1. Con atto 13 giugno 2008, prot. n. 7959, codesto Dipartimento chiede ulteriori chiarimenti sul parere reso da questo Ufficio con nota 21 maggio 2008, prot. n. 9276/124.11.2008.
Facendo riferimento ai bilanci dei confidi e ai versamenti delle imprese al fondo rischi per l'anno 2006, si riferisce che l'Amministrazione regionale non ha ancora proceduto all'integrazione regionale dello stesso fondo rischi, così come disposto dall'art. 3 della l.r. 21 settembre 2005, n. 11, essendo ancora in corso l'istruttoria delle richieste consortili avanzate in virtù dell'avviso pubblicato sulla GURS n. 25 dell'1 giugno 2007.
Al riguardo si chiede se sia legittimo:
- integrare, anche solo per l'avviso sopra richiamato, i depositi cauzionali nel caso in cui i confidi si impegnino nei confronti dell'Amministrazione regionale a non restituire ai soci le somme imputate alla voce 111 del bilancio;
- obbligare i confidi a restituire le somme integrate dalla Regione qualora il consorzio di garanzia restituisca all'associato la quota parte di spettanza dello stesso, in merito alla medesima operazione finanziaria.

2. Sulla fattispecie prospettata si espone quanto segue.
Innanzitutto si conferma integralmente quanto sostenuto nel precedente parere sopra indicato e si ribadisce che la finalità dellart. 3 della l.r. 11/2005 è quella di favorire l'incremento patrimoniale dei fondi rischi e di garanzia. Il "favore" è accordato partendo dal presupposto che i confidi, a loro volta, abbiano registrato un'incremento patrimoniale in tal senso con uguali versamenti delle imprese associate a titolo definitivo ed a fondo perduto.
La ratio della norma in detti termini non appare contestabile.
Ne consegue che l'Amministrazione competente, con riferimento al suindicato avviso relativo all'anno 2006, potrà erogare le integrazioni solo per quei confidi che dimostreranno, anche eventualmente con atti consortili successivi alla data dell'avviso, di avere disposto nei rispettivi statuti versamenti delle imprese al fondo rischi non restituibili, cioè a titolo definitivo. E' esclusivamente per versamenti di tale natura che, dopo le opportune verifiche, codesta Amministrazione potrà procedere ad erogare una pari integrazione.
La eventuale trasformazione dei depositi cauzionali in versamenti a titolo definitivo al fondo rischi è una problematica interna ai confidi che, se lo riterranno opportuno, si attiveranno per regolarizzare la loro posizione al fine di ottenere l'integrazione regionale di che trattasi.
Non pare invece condivisibile che il confidi restituisca all'associato la somma da questi versata - e per la quale la Regione ha versato un pari ammontare - giacchè se il confidi deve richiedere all'associato un versamento al fondo rischi a titolo definitivo per potere ottenere l'analoga integrazione regionale, il medesimo versamento non potrà più essere rimborsato all'associato. In caso contrario l'ente consortile porrebbe in essere un comportamento in elusione della legge per le medesime considerazioni già espresse nel precedente succitato parere dello scrivente, cui si fa rinvio.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".












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