Pos. 3   Prot. N. 11424 / 173.08.11 



Oggetto: Art. 9, comma 3 l.r. 15-5-2000, n. 10. Incarichi dirigenziali generali - Termine per lo spoil system.





           


           
                          UFFICIO DI GABINETTO DELL'ON.LE 
                          ASSESSORE ALLA PRESIDENZA 

PALERMO

e p.c. UFFICIO DI GABINETTO DELL'ON.LE
                      PRESIDENTE 
                                          PALERMO 


                          SEGRETERIA GENERALE 
                                          PALERMO 



1- Con nota 17 giugno 2008, n. 90763 viene chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio sulla decorrenza del termine di novanta giorni entro il quale gli incarichi di struttura di massima dimensione possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati, e che l'art. 9, comma 3, della l.r. 15-5-2000, n. 10, fa decorrere "dall'elezione del Presidente e della Giunta regionale".
Osserva la S.V. che detto termine debba farsi decorrere dal completamento della compagine di governo per ragioni di interpretazione sia letterale che sistematica. Infatti la disposizione fa riferimento congiunto all'elezione sia del Presidente che della Giunta e l'esercizio del potere di conferma o revoca presuppone la costituzione dell'intero Governo con l'individuazione dei singoli assessori.
2. Lo scrivente non ha motivi per discostarsi dal precedente parere 7 settembre 2006, n. 14590/218.2006.11, reso da quest'Ufficio alla Segreteria Generale, confermando come il sistema di separazione fra attività di indirizzo politico riservata agli organi di governo ed attività gestionale ascritta alla dirigenza implichi un nesso di relazione interorganica tra i singoli organi di governo ed i dirigenti apicali.
Va anche ricordato che l'interpretazione dell'art. 9, comma 3, della l.r. n. 10/2000 deve adattarsi al rinnovato sistema istituzionale (conseguente alle modifiche apportate allo Statuto dall'art. 1 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2) che non prevede più l'elezione dei componenti della giunta ma un atto presidenziale di nomina.
Più problematico è stabilire se per costituzione del Governo debba ritenersi sufficiente il momento della nomina degli assessori ovvero quello della rispettiva preposizione agli Assessorati regionali adesso che, com'è noto, nella presente legislatura sono distinti separatamente il primo momento dal secondo.
Militano a favore della prima soluzione la considerazione che la Giunta, ai sensi dell'art. 1, c. 2, della richiamata legge costituzionale n. 2 del 2001 è costituita ed operante come organo collegiale sin dalla nomina degli assessori anche senza la loro contestuale preposizione ai singoli rami dell'Amministrazione regionale. Del resto l'art. 1 del D.P. 27 maggio 2008 recita testualmente "Il Governo della Regione siciliana - XV legislatura - è costituito dal Presidente della Regione ..... e dagli Assessori regionali nominati come di seguito specificati..."
Giova altresì ricordare che anche nell'assetto istituzionale antecedente alla citata legge costituzionale n. 2 del 2001 la nascita del Governo della Regione coincideva con l'elezione da parte dell'Assemblea regionale del Presidente e degli Assessori, mentre solo successivamente, con propri decreti, il Presidente della Regione procedeva alla preposizione degli Assessori regionali eletti dall'ARS agli Assessorati regionali.
Non va inoltre sottaciuto che la superiore soluzione interpretativa si lascia preferire anche in via prudenziale al fine di evitare possibili contenziosi ove, assumendo come momento iniziale quello della preposizione degli assessori, si adottassero provvedimenti di revoca di incarichi di direzione di strutture di massima dimensione a ridosso del termine previsto dalla legge.


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