POS. I Prot._______________175.11.2008

OGGETTO: POR Sicilia 2000-2006 - Istanze di accertamento finale presentate fuori termine - Ammissibilità.





ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE -
Dipartimento Interventi Strutturali

PALERMO







1. Con nota prot. n.58821 del 17 giugno 2008 codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in merito alla possibilità di accoglimento delle istanze di accertamento finale di regolare esecuzione di opere (previsto ai fini dell'erogazione del saldo del contributo) che talune ditte beneficiarie di contributi del P.O.R. 2000/2006, Misure 4.06 e 4.09, hanno presentato oltre il termine prescritto dal decreto di concessione del contributo stesso.
Si tratta, più specificamente, di tre casi segnalati dagli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, contraddistinti tutti dalle seguenti circostanze: i relativi bandi ponevano a carico dei beneficiari l'obbligo di realizzare le opere finanziate e di presentare domanda di accertamento finale di esecuzione dei lavori entro i termini previsti dal decreto di concessione del contributo; i decreti di concessione dei contributi hanno, a tal fine, assegnato il termine di 12 mesi dalla notifica del provvedimento stesso, pena la revoca del contributo; infine, le relative istanze sono state presentate dalle ditte a termine scaduto, allegando un certificato medico giustificativo del ritardo.
Codesto Dipartimento ritiene che "si debba procedere ad una riconsiderazione delle previsioni contenute negli atti amministrativi adottati, ai fini dell'accoglimento delle istanze di accertamento finale dei lavori, presentate oltre i termini prescritti dai singoli atti amministrativi, fermo restando il rispetto del termine di scadenza fissato dalla Commissione europea al 31.12.08".
A tale riguardo viene sottolineato che: le somme erogate a titolo di anticipazione sono state già utilizzate dalle ditte beneficiarie; la revoca comporterebbe la restituzione delle somme già percepite; si tratterebbe soltanto del "mancato rispetto di un formale adempimento prescritto negli atti amministrativi"; infine, si paleserebbe i rischio di perdere le risorse comunitarie posto che la Commissione europea ha fissato come data finale di ammissibilità delle spese il 31 dicembre 2008.
Codesto Dipartimento richiama altresì, per supportare il proprio orientamento, il parere dello Scrivente n.56.11.08 del 25 febbraio 2008.


2. Sulla questione suesposta questo Ufficio non può che condividere l'orientamento espresso da codesto Dipartimento e, dunque, ritenere accoglibili le istanze presentate in ritardo, ma pur sempre entro i termini di spesa fissati dalla Commissione europea.
Occorre al riguardo richiamare i principi generali che regolano l'azione amministrativa.
Com'è noto, la pronuncia di decadenza, talora impropriamente denominata "revoca", -con cui l'amministrazione fa cessare gli effetti di un precedente atto ampliativo nel caso (tra gli altri) di mancato adempimento di obblighi o oneri prescritti in quell'atto-, è, al pari degli altri atti di ritiro di precedenti provvedimenti, contraddistinta dalla discrezionalità quanto all'emanazione: la p.a. non è obbligata a revocare l'atto, ma deve valutare di volta in volta se sussista un interesse pubblico concreto ed attuale a ritirare il provvedimento.
Ciò detto, nel caso in esame, può innanzitutto prendersi atto che l'inadempimento non è grave (tale cioè che, se ipotizzabile ab initio, non avrebbe fatto emanare il provvedimento), nè reiterato o permanente.
In secondo luogo, può ritenersi prevalente l'interesse pubblico all'erogazione del saldo del contributo e, dunque, all'impiego delle risorse comunitarie, dato che peraltro sono state erogate anticipazioni e queste sono già state utilizzate dalle ditte, secondo quanto riferito, conformemente alle finalità di spesa fissate nella misura di riferimento, nonché nel decreto di concessione del contributo.
Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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