Pos. 1   Prot. N. /176.2008.11 




Oggetto: E.S.A. - Deliberazioni di approvazione di accordo contrattuale e altri accordi sindacali annullate dall' Assessorato. Diffida delle sigle sindacali.






Allegati n...........................

Assessorato regionale
Agricoltura e Foreste
Dipartimento Interventi infrastrutturali
Servizio III - Vigilanza e tutela Enti
PALERMO



Con la nota n. 56217 del 9 giugno 2008 viene chiesto l' avviso dello Scrivente sulle "azioni da porre in essere a tutela dell' Amministrazione" a seguito di un atto di interpello diffida e messa in mora notificato a codesto Dipartimento da parte delle organizzazioni sindacali dell' Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) firmatarie in data 17 ottobre 2007 dell' accordo contrattuale per l' applicazione a regime al personale dell' Ente degli istituti di cui al C.C.N.L. ed al C.C.D.I. 1998/2001 e 2002/2005.

Con il suddetto atto le organizzazioni sindacali chiedono che venga data esecuzione ad alcune deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell' Ente - concernenti lo stato giuridico ed economico del personale, l' attivazione di procedure di corso concorso per l' accesso alle qualifiche dirigenziali e di passaggio tra le aree professionali - approvate a seguito dell' intesa del 17 ottobre 2007 ed annullate dall' Amministrazione richiedente con nota del 5 marzo 2008, n. 24023.

2. Preliminarmente si osserva che lo Scrivente Ufficio, titolare di una specifica competenza consultiva di natura tecnico - giuridica in ordine all' interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari, è chiamato a rendere pareri su precisi quesiti giuridici in ordine ai quali l' Amministrazione richiedente è tenuta ad esprimere il proprio orientamento.
Tuttavia, nello spirito di una fattiva collaborazione tesa al buon andamento dell' Amministrazione, non ci si esime dal rilevare quanto segue, in via generale.


Come precisato dallo Scrivente con nota 7 gennaio 2008, n.180 (in risposta alla richiesta di parere 20 dicembre 2007, n.109709) spetta a codesto Dipartimento, nell' esercizio della potestà di vigilanza ascritta, il compito di procedere all' esaustivo e globale esame degli atti allo stesso sottoposti per il prescritto controllo.

Nell' esercizio di tale potere, già riconosciuto dall' art. 22 della L.r. 10 agosto 1965, n.21, e regolamentato - nelle more di una piena attuazione della riforma dei controlli ai sensi dell' art.47 e ss.del titolo III della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17 - dall' art. 20, comma 3 e ss., della L.r. 22 dicembre 2005, n. 19 codesta Amministrazione ha proceduto all' annullamento delle stesse o più precisamente ad un controllo endoprocedimentale che si inserisce nella fase integrativa dell' efficacia dell' atto, funzionando come condicio iuris risolutiva dell' atto stesso (cfr. G. Landi - G. Potenza - V. Italia -Manuale di diritto amministrativo - Giuffrè editore - 1994, pag. 276 e ss).

In altri termini nel caso in esame l' annullamento ha riguardato atti che non hanno ancora prodotto i loro effetti, e che sarebbero potuti diventare definitivamente efficaci solo quando l' esercizio del potere si fosse esaurito.

Ora, pur non conoscendo il tenore esatto del provvedimento di annullamento delle delibere de qua, non allegato alla richiesta di consultazione, tuttavia, le presunte illegittimità del provvedimento di annullamento - come evidenziate nell' atto diffida - non sembrano sussistere.

Quanto alla competenza all' adozione del provvedimento di reiezione occorre considerare le funzioni del dirigente di massima struttura (Dirigente generale) così come delineate dall' art.7 della L.r. 15 maggio 2000, n.10, chiamato a svolgere un ruolo di sovraordinazione gerarchica all' interno della stessa.

Inconferente sembra, poi, il richiamo all' art.1 della L.r. 30 aprile 1991, n.10, in quanto nel caso in esame il controllo sulle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell' Ente e del comitato esecutivo, è previsto dall'art.20 della L.r. n.17/2005. Pertanto, l' esercizio di tale potere di controllo non è rimesso ad una scelta discrezionale dell' Amministrazione ma è normativamente previsto.

Quanto alla motivazione essa sussiste ancorché effettuata per rinvio alle valutazioni espresse dal collegio dei revisori dei conti, che con verbale del 29 novembre 2007, n.54 hanno ritenuto di non potere esprimere il parere di competenza, soprattutto, per la mancanza del regolamento organizzativo dell' Ente (come rappresentato nella richiesta di parere).


Per quanto riguarda il termine di esercizio del potere di controllo valuterà codesto Dipartimento se lo stesso è stato esercitato nei termini previsti, atteso che, l' art. 20 sopra citato, prevede la possibilità, nelle ipotesi dallo stesso regolamentate di una sospensione dei termini.

Pertanto non sembra che l' Amministrazione debba porre in essere alcun atto in presenza dell' atto di diffida e messa in mora firmato da alcune organizzazioni sindacali.



Si ribadisce, comunque, che la soluzione alle problematiche de quibus - come già precisato nella relazione finale del 17 novembre 2004 predisposta dallo Scrivente Ufficio ed approvata all' unanimità dal tavolo tecnico, istituito in applicazione della deliberazione di Giunta n.110 del 19 marzo 2004 - non può che essere quella "di una novazione ordinamentale ...accompagnata da una revisione ricognitiva, che movendo dalla presa d' atto degli istituti già applicati - in ossequio alla norma che informa il trattamento giuridico ed economico del personale ai principi dell'impiego statale - conduca all' assunzione di quelli ancora manchevoli alla luce del sistema regionale".

Un primo passo in tal senso potrebbe essere costituito dall' adozione, in tempi rapidi, del regolamento di organizzazione dell' Ente ex art.1 della L.r. n.10/2000, il cui iter di adozione è già stato avviato ma non è ancora giunto a termine.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



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