Pos. 1   Prot. N. /177.08.11 



Oggetto: Elezioni. Enti locali. Consigliere lavoratore dipendente. Assenza dal servizio.




Allegati n...........................





ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI, E DELLE AUTONOMIE LOCALI.

Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.
PALERMO





1. Con la suindicata nota codesto Dipartimento chiede allo Scrivente di esprimersi in ordine all'esatta interpretazione dell'art. 20 della l.r. 30/2000 e successive modificazioni, il quale disciplina i permessi retribuiti nei confronti dei lavoratori dipendenti che siano componenti dei consigli locali in carica.
In particolare, il Dipartimento richiedente, nel confrontare il testo del previgente art. 4 della legge 816/85 introdotta dall'art. 1 della l.r. 31/86 e successive modificazioni, con il contenuto del comma 1 dell'art. 20 della l.r. 30/2000 che ha ridisciplinato i medesimi istituti dei permessi degli anzidetti amministratori locali, ritiene che l'elemento innovativo della più recente disposizione attenga essenzialmente (per quanto qui interessa) all'estensione della disciplina delle assenze dal servizio per la partecipazione alle sedute dei consigli dei comuni e delle province ai consiglieri circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a duecentomila abitanti.
Ciò premesso, codesto Dipartimento richiama l'analoga interpretazione risultante dalla Circolare 13 Aprile 2001, n. 2, ("Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30. Norme sull'ordinamento degli enti locali. Innovazioni della precedente legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25."), e rileva che in alcuni enti l'applicazione della disposizione in questione non è apparsa coerente.
Conseguentemente, allegando la documentazione relativa alla corrispondenza tra un comune ed un'Azienda ospedaliera in merito all'applicazione della più volte citata disciplina nei confronti di un consigliere comunale, chiede allo Scrivente ufficio di esprimere il proprio parere in merito.
2. Circa il quesito posto si osserva quanto segue.
Lo Scrivente non può che concordare con l'interpretazione riferita dal Dipartimento richiedente.
Infatti, il comma 1 dell'art. 20 della l.r. 30/2000 che, come evidenzia lo stesso Dipartimento, ha modificato la pregressa disciplina, mantiene fermo, per i consiglieri comunali e provinciali lavoratori dipendenti, il diritto di assentarsi dal servizio per la partecipazione alle sedute dei rispettivi consigli ed aggiunge ai predetti destinatari i componenti dei consigli delle unioni dei comuni ed anche i consiglieri circoscrizionali di comuni con popolazione superiore a duecentomila abitanti.
La ratio della norma appare quella di riformare il sistema normativo afferente, allargando la platea dei destinatari e riconoscendo ai lavoratori-componenti degli organi collegiali degli enti ivi previsti le prerogative necessarie ad un sereno ed efficiente espletamento del mandato, come, d'altra parte, era già disposto dagli artt. 79 e 80 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, relativamente alla disciplina dei permessi e licenze dei componenti degli organi locali delle altre regioni.
Anche sotto il profilo della tecnica legislativa utilizzata non può che propendersi per la medesima interpretazione.
Infatti, l'uso della congiunzione copulativa "nonché", (la cui funzione, com'è noto, e quella di sommare parola a parola ovvero frase a frase) apposta prima dell'inciso "dei consiglieri circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a duecentomila abitanti,..." induce a ritenere che il riferimento alla soglia di popolazione sia rivolto esclusivamente agli stessi organi appena indicati.

A conclusione dell'esame del quesito posto, si ritiene, tuttavia, di dover segnalare, con riferimento al parere dello Scrivente (n. 289 del 2003), citato nella nota dell'Azienda sanitaria allegata alla richiesta cui si risponde, che con le note n. 5633/289.03.11 del 31 marzo 2004 e n. 16948/289.03.11 del 10 ottobre 2007 (quest'ultima inviata per conoscenza a codesto Dipartimento ma che, ad ogni buon fine, si trasmette nuovamente in allegato), a rettifica della consulenza citata dalla predetta Azienda, questo Ufficio nel riesaminare la questione ha precisato che "l'art. 20, comma 1, della l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 ....riconosce ai lavoratori dipendenti.....il diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli, a prescindere da qualsiasi soglia relativa alla popolazione dell'ente esponenziale considerato.".

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  


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