Pos. 1   Prot. N. /178.08.11 



Oggetto: Enti locali. Collegio dei revisori. Albo unico dei commercialisti e revisori contabili.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI, E DELLE AUTONOMIE LOCALI.

Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.
PALERMO



1. Con la suindicata nota codesto Dipartimento chiede l'avviso dello Scrivente in merito alle disposizioni relative alla nomina ed alla composizione dei collegi di revisori degli enti locali.
In particolare, nel rammentare che l'art. 57 della legge 142/90, come introdotto con modifiche dall'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 48/91 e successive modificazioni, disciplina l'elezione dei componenti dei precitati collegi e prescrive i requisiti per la nomina degli stessi, il Dipartimento richiedente segnala che con D.Lgs. 139/05 è stato costituito l'Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e richiama la non univoca recente giurisprudenza sull'applicazione della disposizione statale che disciplina la nomina degli organi di revisione contabile degli enti locali delle altre regioni (art. 234 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni) dopo l'entrata in vigore del precitato D.Lgs. 139/05.
Nella nota cui si risponde viene segnalato, altresì, il contenuto di un parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ove è espresso l'avviso secondo cui i soggetti indicati alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 234 cit., appartenenti a diverse categorie professionali , vanno, a decorrere dall'1 gennaio 2008 e in conformità a quanto disposto dall'art. 78 del D.Lgs. 139/05, scelti tra gli iscritti alla sezione A Commercialisti dell'Albo unico.
Rilevando che alcuni enti locali, in conseguenza della predetta costituzione dell'Albo unico, hanno chiesto al Dipartimento direttive in merito alla disciplina da applicare per la nomina dei componenti dei rispettivi organi di revisione lo stesso Dipartimento chiede allo Scrivente di esprimere il proprio avviso in merito.

2. In via preliminare, va brevemente riepilogato il sistema normativo regionale nella materia de qua.
Ed infatti, l'art. 57 della l. 142/90 come introdotto con modifiche dall'art. 1, comma 1 lett. i) della l.r. 48/91 e successive modificazioni, dispone che il collegio dei revisori, è formato da tre componenti, eletti dai consigli degli enti locali con voto limitato ad un componente e scelti:
a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti (rectius: nel registro dei revisori contabili), il quale funge da presidente;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
Il comma 1 dell'art. 9 della l.r. 15/93 e successive modificazioni, stabilisce che (tra gli altri) il presidente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti degli enti locali devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con il D.Lgs. 88/1992.
Le appena descritte correlate disposizioni sono state oggetto di una direttiva da parte dell'Assessorato in cui è incardinato il Dipartimento richiedente (Circolare 19 febbraio 2003, n. 1432) ed interpretate nel senso di ritenere che l'elezione del Collegio dei revisori debba avvenire con tre distinte votazioni, una per ciascuna delle categorie di professionisti rappresentate anzicchè con una singola votazione a preferenza unica.
Tale impostazione è risultata, peraltro, conforme a molteplici pronunce degli organi giurisdizionali siciliani secondo cui, ferma restando la competenza esclusiva della Regione e la normativa regionale che disciplina diversamente il sistema di scelta dei tre componenti degli organi in discorso, attesa anche la natura di rinvio recettizio statico a quello operato dal Legislatore regionale con la l.r. 48/91 alla legge 142/90, si è ritenuto che l'art. 57, comma 1 citato "...altro non può significare che per l'elezione dei collegi dei revisori occorrono tre distinte votazioni per ciascuna delle categorie di professionisti..." e che il quadro normativo non può ritenersi mutato in relazione "all'art. 9 della l.r. 15/93 che.....prescrive che tali componenti devono essere tutti iscritti nel registro dei revisori contabili..." (Cfr. ex multis C.G.A. sent. n. 72/2002).
Ora, l'appena descritto indirizzo, che lo Scrivente non può disconoscere, data l'autorevolezza dell'organo giurisdizionale promanante, andrebbe, tuttavia, rivalutato alla luce della costante giurisprudenza formatasi in ordine alla omologa norma nazionale (art. 234 D.Lgs. 267/2000) nonché alla più recente giurisprudenza siciliana di opposto orientamento che lo Scrivente ritiene di condividere.
In effetti, la scelta del voto limitato sottende tradizionalmente l'obiettivo di garantire un'adeguata presenza delle minoranze nell'organo che deve essere eletto e, per il caso di specie, "procede dall'idea che l'effettività dell'attività di controllo svolta dal collegio dei revisori, essendo la sua elezione attribuita all'organo di rappresentanza politica, postula la presenza di membri eletti dalla minoranza." (Cfr. C.Cost. sent. n. 44/1999).
Ciò, in quanto il meccanismo del "voto limitato", caratterizzato dalla previsione secondo cui ciascun elettore può indicare un numero massimo di preferenze inferiore a quello dei posti da ricoprire, individua nel divario tra il numero dei candidati eleggibili e quello dei posti da ricoprire la misura del tasso di rappresentatività delle minoranze (Cfr. ex plurimis C.Stato, sez. V, 31 gennaio 2001, n. 354).
Conformemente si è espresso il TAR Sicilia, sez. Catania (sez. I, n. 22/2006; Sez. I, n. 603/2006) che, in revisione critica degli orientamenti precedenti ritiene, in primo luogo, che la norma regionale sia perfettamente sovrapponibile alla norma nazionale e pertanto ne riproduca il medesimo meccanismo di elezione; in secondo luogo, viene precisato che deve ritenersi necessario che l'organo di revisione contabile sia espressione dell'intero consiglio in quanto la norma si pone "non solo a tutela delle minoranze, ma, ancor prima e più ampiamente, a tutela dello stesso organismo di controllo e delle relative funzioni, alla cui imparzialità ed indipendenza è funzionale che sia espressione dell'intero Consiglio".
In terzo luogo, anche sotto il profilo semantico "appare intanto evidente che è limitato ad un componente il voto e non la votazione", per cui il Legislatore si sarebbe espresso diversamente se avesse voluto intendere come necessarie distinte votazioni.
Orbene, se da un lato lo Scrivente prende atto dell'interpretazione adottata nella predetta circolare (invero supportata da molteplici pronunce giurisdizionali) secondo cui con l'art. 57 cit. il Legislatore regionale avrebbe inteso dare luogo ad un percorso di nomina dell'organo di revisione sganciato da una logica prettamente politica di rappresentanza degli schieramenti con la conseguenza di privilegiare un sistema di votazioni diverse per ognuna delle professionalità ivi previste; dall'altro, la predetta interpretazione, superata, come riferito, dalla più recente giurisprudenza amministrativa, potrebbe, in ogni caso, non ritenersi più coerente con il mutato assetto normativo, relativo alle professioni che qui interessano, conseguente all'entrata in vigore delle disposizioni che istituiscono l'Albo dei commercialisti ed esperti contabili (artt. 34 e 61 del D.Lgs. 139/2005) nonché della disposizione recante le abrogazioni (art. 76 del D.Lgs. 139/2005) e delle disposizioni di coordinamento recate dal comma 2 dell'art. 78 del più volte citato D.Lgs. 139.
Infatti, ai sensi del comma 5 dell'art. 34 cit. l'Albo dei commercialisti e degli esperti contabili, tenuto da ciascun Consiglio dell'Ordine, è diviso in due sezioni, denominate, rispettivamente, "sezione A Commercialisti" e "sezione B Esperti contabili".
L'art. 61 dispone che vengono iscritti nella "sezione A Commercialisti" dell'Albo di cui all'art. 34 coloro che alla data del 31 dicembre 2007 risultano inseriti nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali (comma 4); che agli iscritti nella Sezione A, già iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti, spetta il titolo di "dottore commercialista" mentre agli iscritti nella Sezione A, già iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, spetta il titolo di "ragioniere commercialista" (comma 6); inoltre, che ove un professionista risulti iscritto in entrambi gli Albi di cui al comma 6, egli verrà iscritto nell'Albo unico con la indicazione di entrambi i titoli professionali (comma 7).
L'art. 76 abroga il D.P.R. 1067/1953 recante l'Ordinamento della professione di dottore commercialista e il D.P.R. 1068/1953 recante l'Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale.
Infine, il comma 1 dell'art. 78 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti" o ai "dottori commercialisti", nonché i richiami agli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali" o ai "ragionieri e periti commerciali" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella "Sezione A Commercialisti" dell'Albo.
Ora, non vi è dubbio che la piena soluzione al problema posto non può che consistere in una modifica della disciplina normativa regionale che regola la scelta dei componenti degli organi di revisione e che tenga conto dell'appena (parzialmente) descritto innovato sistema.
Tuttavia, lo Scrivente consultato, nonostante si trovi, suo malgrado, ancora una volta indotto a sollecitare un necessario intervento di riordino normativo nella disciplina generale dell'ordinamento degli enti locali, esprime le seguenti considerazioni.
Si concorda con quanto riportato da codesto Dipartimento in ordine alla necessità che i componenti di cui alle lett. b) e c) del più volte citato art. 57 debbano essere iscritti, oltre che nel Registro dei revisori contabili (comma 1, art. 9, l.r. 15/93), nella "sezione A Commercialisti" del richiamato Albo (vedi artt. 34, 61, 76 e 78 del D.Lgs. 139/2005).
Inoltre, attesa la conseguente indistinguibilità delle specifiche professionalità dei componenti di cui alle lett. b) e c) dell' art. 57 e la riportata più recente giurisprudenza nella materia, lo Scrivente ritiene maggiormente coerente con l'applicazione del nuovo sistema normativo in materia di professioni di commercialisiti ed esperti contabili e, correlativamente, più in armonia con la scelta del meccanismo del voto limitato, l'adozione di un'unica votazione effettuata dal collegio elettorale nella sua interezza.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  


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