POS. I Prot._______________/180.08.11

OGGETTO: Indennità di carica degli Assessori non parlamentari. L.r. n. 8/1956.




PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ON.,LE ASSESSORE ALLA PRESIDENZA
PALERMO




1. Con nota 25 giugno 2008, n. 95762, con riferimento al parere dello Scrivente n. 237 del 2006, reso con nota 16201/237.06.11 del 12 ottobre 2006 all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, in ordine alle competenze spettanti agli Assessori regionali non componenti l'Assemblea regionale siciliana, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 208 del 17 giugno 2002 in misura pari al trattamento economico spettante ai Vice Presidenti dell'Assemblea stessa, ha chiesto allo Scrivente di confermare l'avviso già espresso con il predetto parere, che, nella fattispecie, ha evidenziato che per la soluzione alla problematica sottoposta "la richiesta di parere andrebbe inoltrata ai competenti Uffici dell'Assemblea regionale siciliana, al fine di uniformarsi alle modalità applicative da detto Organo adottate per l'erogazione della diaria in discorso".

La richiesta di consultazione trae origine dalla circostanza che, successivamente all'emissione del predetto parere, l'Assemblea regionale siciliana, con nota 2 marzo 2007, n. 3459, ha fornito il proprio indirizzo applicativo.


2. Con il parere n. 237 del 2006, reso su una problematica analoga a quella oggi evidenziata, lo Scrivente ufficio, pur segnalando l'interpretazione data alla normativa nazionale di riferimento dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con circolare 8 febbraio 2000, n. 50,   osservava che:
"la disciplina del trattamento economico del Presidente della Regione e degli Assessori regionali è determinata, dalla l.r. 30 gennaio 1956, 8,   attribuendo loro una "indennità mensile lorda pari al trattamento economico mensile spettante, rispettivamente, al Presidente ed ai vice Presidenti dell'Assemblea regionale siciliana".
La disciplina vigente a cui conduce l'operato rinvio è rinvenibile, in conformità alle previsioni della l.r. 30 dicembre 1965, n. 44 -il cui articolo 1, comma 1, dispone che "l'indennità spettante ai membri dell'Assemblea regionale siciliana e la diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Palermo sono stabilite dal Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana nella misura pari a quella fissata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261"- nelle determinazioni assunte in seno all'A.R.S.
Pertanto la formulata richiesta di parere andrebbe inoltrata ai competenti Uffici dell'Assemblea regionale siciliana, al fine di uniformarsi alle modalità applicative da detto Organo adottate per l'erogazione della diaria in discorso, che peraltro dovrebbe essere disciplinata in maniera conforme rispetto alla analoga diaria corrisposta, ai sensi dell'art. 2 della richiamata legge 31 ottobre 1965, n. 1261 ai membri del Parlamento a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma".

Stante che l'Assemblea regionale siciliana, con la precitata nota prot. 3459 del 2 marzo 2007, ha fornito il proprio indirizzo sulla questione, lo Scrivente non può che confermare quanto evidenziato nella precedente consultazione, rimettendo la soluzione della questione alle intervenute determinazioni applicative dell'Assemblea regionale.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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