Pos.   3 Prot. N. 13276 - 184/08/11 



Oggetto: TRASPORTI - Ricorso avverso verbale violazione delle norme sul noleggio di autobus con conducente- competenza.





           




ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
Dipartimento trasporti e comunicazioni
                  P A L E R M O  



1 -Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento riferisce di aver ricevuto un ricorso avverso il verbale elevato dalla Polizia municipale di un comune siciliano nei confronti di una ditta esercente l'attivitā di noleggio di autobus con conducente per violazione dell'art. 6 della legge n. 218/2003 e dell'art. 7 lettera C del D.A. n. 152/GAB del 14-10-2004. Detto ricorso appare "inusuale nella forma e nelle procedure" e pertanto viene chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio in ordine alla "corretta procedura per l'inoltro di ricorsi di tale fattispecie e relativi a violazioni delle norme che sovrintendono all'attivitā di noleggio di autobus con conducente".

2. Si premette che l'attivitā di noleggio di autobus con conducente č disciplinata dalla legge n. 218/2003 in una prospettiva di trasparenza ed apertura alla concorrenza del relativo mercato nel rispetto dei principi e contenuti normativi fissati dall'ordinamento comunitario (cfr. art. 1).
Alle regioni (art. 4), attraverso propri atti legislativi o regolamentari, č stata attribuita la competenza ad adottare le misure necessarie a stabilire le modalitā per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivitā ed a fissare le modalitā e le procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attivitā di trasporto dei viaggiatori su strada. L'art. 6 della legge n. 218/2003 reca poi le disposizioni concernenti i conducenti degli autobus che devono essere in grado di dimostrare attraverso una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa la loro condizione di dipendenti della stessa.
Il verbale di contravvenzione elevato nella fattispecie in esame si riferisce alla violazione di tale articolo. La ditta titolare dell'impresa ha proposto a codesto Assessorato il "ricorso" in argomento che ha suscitato perplessitā in ordine alla forma e modalitā.

3- Le perplessitā manifestate da codesta Amministrazione possono essere superate riconducendo la contestata violazione dell'art. 6 della legge n. 218/2003 nell'ambito della legge 24-11-1981 n. 689 (recante "Modifiche al sistema penale) che reca una disciplina generale in materia di sanzioni amministrative pecuniarie.
In primo luogo va osservato che, come desumibile dalla lettura degli artt. 13, 14 e 17 della legge (che disciplinano rispettivamente gli atti di accertamento, le contestazioni e notificazioni e il rapporto all'autoritā competente) non v'č necessaria identitā fra il soggetto (amministrazione) che rileva e contesta l'infrazione nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e quello competente a ricevere il rapporto che va invece individuato nell'amministrazione che svolge le funzioni amministrative in materia.
Il "ricorso" ricevuto da codesto Dipartimento, al di lā della sua denominazione, costituisce lo scritto difensivo previsto dall'art. 18 della legge che l'interessato puō inviare, entro trenta giorni dalla contestazione, all'autoritā competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 al fine di evitare l'emissione dell'ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria prevista.
Allo scrivente non sembra dubbio che l'autoritā destinataria del rapporto sia da individuare in codesto Assessorato (cfr. art. 17, comma 3 per il quale "nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto č presentato all'ufficio regionale competente.") che, peraltro, con D.A. 14 ottobre 2004 (su GURI n. 52/2004) ha adottato la disciplina regionale di attuazione della legge n. 218/2003.
Sarā pertanto codesto Dipartimento a valutare le giustificazioni dell'impresa ai fini dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione per l'irrogazione della sanzione pecuniaria (cfr. art. 7, comma 1, lett. c), del citato D.A. 14 ottobre 2004).

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso al presente parere, presso codesto Assessorato, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformitā alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrā essere inserito nella banca dati FONS.



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