Pos. 3  Prot. N. 14074 -- 186 /08./11 





Oggetto: AMBIENTE - Tecnico competente in acustica.






              ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE 
              DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE 
                                  PALERMO 
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1 - Con nota 25 giugno 2008, n. 50853 codesto Dipartimento espone che l'art. 2, comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ha definito la figura professionale del "tecnico competente" in materia di acustica ambientale. Per il riconoscimento di tale figura è previsto l'aver svolto attività in modo "non occasionale" . L'art. 2, comma 3 del DPCM 31-3-1998, che individua i criteri generali validi per tutte le regioni e province autonome per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della L. 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico ) tiene conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno.
Con decreto di codesto Assessorato 10 dicembre 2007 sono stati fissati i criteri utili a "quantificare l'espressione di non occasionalità" .
Ciò premesso si chiede il parere di quest'Ufficio circa il senso e la portata dell'art. 2 comma 5 del citato DPCM dove, dopo aver indicato quali siano le attività di "acustica ambientale" stabilisce che le altre attività in campo acustico abbiano "valenza integrativa" ai fini della maturazione del periodo di attività minimo richiesto e, in particolare, se nel caso di mancato raggiungimento di almeno 5 prestazioni annue nella specifica materia dell' acustica ambientale l'ulteriore attività avente "valenza integrativa" possa essere ritenuta utile ad integrare tale misura a dimostrazione della "non occasionalità" dell'attività.
2. I commi 6, 7 ed 8 della citata legge n. 447/1995 così dispongono:
6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.
7. L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario .
8. Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge nonché da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale ).
L'art. 2 del DPCM 31 marzo 1998, al comma 4, ha elencato in maniera espressamente indicativa le attività riconducibili all'acustica ambientale e, al comma 5, ha previsto che quelle in campo acustico diverso hanno "valenza integrativa" ai fini della maturazione del periodo di attività richiesto.
Lo scrivente osserva che le disposizioni nazionali hanno indicato criteri omogenei e validi per tutte le regioni attribuendo alle stesse l'apprezzamento della "non occasionalità" dell'attività esercitata dal tecnico in acustica ambientale senza alcuna indicazione quantitativa. In tale contesto non sembra possibile, al fine della valutazione dell'attività, la fissazione di criteri automatici quale quello individuato col decreto di codesto Assessorato 10 dicembre 2007, n. 2, in relazione ad un numero minimo annuo di 5 prestazioni indicate dall'art. 2, comma 4, lettera a) del citato DPCM (attività di misurazione) in quanto, presumibilmente, ritenuta di minor impegno rispetto a quelle successivamente elencate dalla stessa disposizione ( proposte di zonizzazione acustica; redazione di piani di risanamento) . In sostanza, quel che va apprezzato è il fatto che nel periodo di riferimento il tecnico abbia con continuità svolto la propria attività anche o soltanto nel campo dell'acustica ambientale. Diversamente non avrebbe senso la previsione del valore integrativo delle attività svolte in campo acustico diverso da quello ambientale.
La limitazione posta dal su indicato decreto assessoriale, se rigidamente intesa e non coniugata con l' apprezzamento della complessiva attività svolta dall'interessato e della valenza integrativa di quella effettuata in campo acustico diverso da quello ambientale risulterebbe particolarmente limitativa dell'onere-dovere imposto all'Amministrazione di valutarne il carattere non occasionale.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso al presente parere, presso codesto Assessorato, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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