Pos.   3 Prot. N. 13581 - 191/08./11 




Oggetto: IMPIEGO PUBBLICO - Commissione paritetica per l'applicazione della legge n. 150/2000 in Sicilia. Competenze.



           


UFFICIO DI GABINETTO DELL'ON.LE ASSESSORE ALLA PRESIDENZA                    

PALERMO
                               

1 - Con la richiesta di parere su indicata si rappresenta che l'Associazione Siciliana della Stampa ha chiesto l'accensione della procedura di contrattazione decentrata con l'E.S.A. ai sensi dell'art. 3, comma 94 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 finalizzata all'attivazione della procedura di stabilizzazione di un giornalista professionista in atto assunto presso il predetto ente con contratto a tempo determinato. La stessa Associazione ha altresì richiesto il riavvio delle attività della "Commissione paritetica contrattuale" per la gestione dell'Accordo collettivo integrativo regionale sugli Uffici stampa nelle pubbliche amministrazioni siciliane ritenendo che la stessa "debba necessariamente agire per l'applicazione della predetta legislazione, fornendo alle pubbliche amministrazioni ... l'assistenza amministrativa del caso, le rituali interpretazioni autentiche ed infine i pareri vincolanti necessari". In relazione a tale richiesta la si chiede, "anche alla luce dell'art. 127, primo comma, della l.r. 26 marzo 2002, n. 2 , se alla predetta Commissione possano essere attribuite le funzioni richieste dall'Associazione siciliana della stampa".

2. La Commissione, non prevista da alcuna disposizione di legge, è stata costituita con provvedimento dell'On. le Presidente della Regione pro-tempore 9 maggio 2007, n. 5457 per rispondere all'esigenza, condivisa con i rappresentanti del Sindacato unitario dei giornalisti siciliani, di un'analisi della situazione degli Uffici stampa nelle pubbliche amministrazioni siciliane e la definizione di strumenti idonei a garantire univocità di interpretazione della legge n. 150/2000 e delle norme regionali che l'hanno recepita. Trattasi, come è ben chiaro dal contenuto del provvedimento, di un'attività di mero indirizzo e priva di carattere vincolante per le singole amministrazioni destinatarie delle disposizioni che prevedono l'istituzione di uffici stampa nella pubblica amministrazione (legge n. 150/2000 in relazione alle disposizioni regionali di cui all'art. 58 della l.r. n. 33/1996 ) .
Il carattere conoscitivo e di indirizzo dell'attività della Commissione è peraltro confermato dal contenuto degli incontri intervenuti a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale n. 189/2007 (con cui è stato affermato come lo stato giuridico ed economico degli addetti agli uffici stampa sia materia devoluta alla contrattazione collettiva dei singoli comparti) ed in esito ai quali l'Assemblea, con ordine del giorno n. 189/2007, ha impegnato politicamente il Governo regionale ad attivarsi (ovviamente nei limiti delle proprie competenze) presso gli enti locali per assicurare i pagamenti degli emolumenti spettanti ai giornalisti a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 127 della l.r. n. 2/2002.
La Commissione, pertanto, non può che operare in tali ristretti limiti di indirizzo, assolutamente non vincolanti, non avendo competenza, come sembra assumere l'Associazione della stampa, per fornire alle pubbliche amministrazioni "assistenza amministrativa" o "interpretazioni autentiche" o "pareri vincolanti" .

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso al presente parere, presso codesto Assessorato, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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