POS. I Prot.___12836/193.08.11

OGGETTO: Applicabilità in Sicilia di disposizioni statali relative ad emolumenti a dipendenti nonché ad incarichi di consulenza e di collaborazione.





PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ON.LE ASSESSORE
PALERMO

e, p.c.
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETERIA GENERALE
PALERMO



1. Con nota prot. 103391/Gab. dell'8 luglio 2008 codesto Ufficio ha chiesto di conoscere l'avviso dello Scrivente sull'applicabilità alla Regione siciliana di alcune norme statali, e precisamente "art. 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e s.m.i. -art.1 comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - art. 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 - art. 3, comma 44 della legge 24 dicembre 2007, n.244".

Nessun orientamento viene espresso da codesto Ufficio che, alla richiesta, allega uno schema di circolare, applicativo della citata normativa, su cui chiede l'avviso.


2. Su quanto richiesto si evidenzia quanto segue.

Il comma 123 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dispone che "Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. Il versamento è effettuato dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della liquidazione, previa dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del limite sopra indicato".

Ancorchè la disposizione si indirizzi alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'art. 1 del d.l.vo 29/1993 (oggi comma 2 dell'art. 1 del d.l.vo 30 marzo 2001, n. 165), tuttavia tale riferimento non è di per sé sufficiente per affermarne, tout court, l'applicabilità anche alla Regione siciliana, dal momento che l'interprete, tra più significati da attribuire ad una norma, deve scegliere quello che sia aderente alle disposizioni di rango costituzionale. Dal momento che la disposizione del comma 123 riguarda, essenzialmente, disposizioni relative al rapporto d'impiego, la sua applicabilità alla Regione siciliana -ove non fosse non mediata da una disposizione regionale di recepimento- sarebbe da escludere in correlazione alle previsioni dell'art. 14, lett. q) dello Statuto regionale che assegna alla Regione la competenza esclusiva in ordine allo stato giuridico ed economico del personale alle proprie dipendenze.

Il comma 127 dell'art. 1 della stessa legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 54 dell'art. 3, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, dispone, poi, che "Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica".

Senza soffermarsi su altri aspetti interpretativi costituzionalmente orientati, va rilevato che la disposizione ha riferimento alle "pubbliche amministrazioni" senza richiamare, come altre disposizioni della stessa legge, l'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e, pertanto, non potrebbe riferirsi che alle amministrazioni statali.

Tuttavia, come lo Scrivente ha già ritenuto con il parere n. 128 del 2002 -reso alla Segreteria Generale con nota 5 giugno 2002, prot. 9518/128.2002.11- la Regione siciliana, con l'art. 23, "Estensione di normative", della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, ha disposto, tra l'altro, la specifica applicazione dell'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, oggi corrispondente all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001. E, pertanto, si è ritenuto che il rinvio operato -senza prevedere modifiche in sede di recepimento- alla disposizione in questione, abbia determinato anche il recepimento dei commi 123 e 127 dell'art. 1 della l. 662/1996 ivi richiamati.

In tale parere, infatti, lo Scrivente ha evidenziato:
"Ed invero la prescritta applicazione dell'art. 58 del D.Lgs. 29/1993 non potrebbe aver luogo, per quanto riguarda il comma 14, se non con una attuazione che -vista la sostanziale identità di previsioni rispetto a quanto prescritto, per ciò che attiene i collaboratori esterni ed i soggetti cui sono affidati incarichi di consulenza, dal testualmente richiamato art. 1, comma 127, della legge 662 del 1996- adempia sostanzialmente le prescrizioni dettate dalla disposizione indicata in oggetto.
Per completezza di esame si evidenzia che l'operato rinvio alle individuate disposizioni statali, non può determinare una applicazione delle sole norme relative al personale dipendente, escludendo quindi la disciplina dettata in ordine ai collaboratori esterni ed ai consulenti, poiché un ulteriore richiamo, in via generale e per quanto non previsto, a tutte le disposizioni del decreto legislativo 29 del 1993, e successive modifiche ed integrazioni, risulta disposto dall'art. 1, comma 2, della stessa l.r. 10/2000.
Dunque, in forza dei disposti rinvii, ed in mancanza di specifica, e divergente, disciplina regionale relativa all'anagrafe delle prestazioni e dei compensi degli indicati soggetti, è da ritenere accertata la dovuta applicazione della normativa statale sopra riportata".

In ordine all'attuazione delle richiamate disposizioni, il precitato parere n. 128 del 2002 specificava che "per quanto attiene alla problematica relativa all'imputazione della competenza relativa agli obblighi derivanti, ed alle procedure da seguirsi per portare a compimento gli adempimenti conseguenti si osserva che, a prescindere dalla autonoma soggettività giuridica di ciascun ramo dell'Amministrazione regionale, e dalla pur certa ascrivibilità alla sfera di competenza di ciascun dirigente di struttura di massima dimensione, o ad essa allo scopo equiparabile, della adozione degli atti propedeutici alla predisposizione degli elenchi previsti dalla norma di riferimento, ad avviso dello scrivente, gli adempimenti imposti devono essere eseguiti unitariamente da parte dell'intera Amministrazione regionale.
Rilevato che in tal senso appare orientato, in via generale, il competente Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, con circolare 29 maggio 1998, n. 5/98, emanata dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5 giugno 1998, n. 129, ha chiarito che i dati richiesti devono essere relativi alla totalità dei soggetti cui si riferiscono gli incarichi riguardati, e che pertanto, nelle amministrazioni articolate in più unità organizzative centrali e periferiche, il responsabile del procedimento, unico per ciascuna amministrazione pubblica, deve raccogliere e trasmettere le informazioni relative a tutti i dipendenti, verificando preventivamente la completezza dei dati raccolti, si osserva che anche una interpretazione sistematica induce a ritenere che ciascuna amministrazione debba predisporre elenchi unitari.
Ed invero sia i principi di trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa, sia gli obiettivi di conoscenza e razionalizzazione della spesa perseguiti dalla norma in esame, sembrano imporre una esposizione dei dati integrale ed unitaria per tutta l'Amministrazione regionale.".

In tale parere, correlato all'attuazione del solo comma 127 dell'art. 1 della l. 662/1996, lo Scrivente suggeriva alla Segreteria generale di valutare l'opportunità di predisporre direttive atte a promuovere gli adempimenti imposti ed a disciplinare tempi e modalità per la formazione, e successiva trasmissione, degli elenchi relativi alle informazioni richieste, completi ed unitari.

Considerato, tuttavia, che la problematica concerne anche l'attuazione del comma 123 dell'art. 1 della l. 662/1996, relativo agli "emolumenti, compensi ed indennità" percepiti dai dipendenti, la competenza, in ambito regionale, potrebbe intestarsi al Dipartimento regionale del personale dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, stante la competenza generale in ordine al personale della Regione.

In tale ottica, pertanto, la circolare che s'intende emanare dovrebbe venir diffusa a tutte le Amministrazioni regionali, e contenere direttive atte a promuovere gli adempimenti imposti in modo unitario ed a disciplinare tempi e modalità per la formazione, e successiva trasmissione, degli elenchi relativi alle informazioni.

Va ancora per completezza, con riguardo ai limiti disposti dal comma 123 dell'art. 1 della l. 662/1996, evidenziato che la Regione siciliana, con l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 13 della richiamata legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ha posto in essere, per i compensi corrisposti dai terzi alla dirigenza regionale, delle previsioni specifiche rispetto a quelle di cui al richiamato comma 123 dell'art. 1 della l. 662/1996 e, pertanto, per i casi specificamente riguardati vanno ritenute applicabili solo le disposizioni regionali in materia.



Il comma 173 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dispone che " Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione".

I commi 9, 10, 56 e 57. cui ha riferimento il surriportato comma 173, riguardano limitazioni a fattispecie di spesa sostenute "dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni".

Ancorchè lo stesso articolo che contiene tutti i commi in discussione al comma 12 prevede che "Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale" ed al comma 64 che "Le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale", tuttavia l'interpretazione attuativa sottesa dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana della Corte dei conti (v. nota 6/10/2006, prot. 240/CS indirizzata ai Dirigenti generali ed agli Assessori regionali) sembra dar rilievo non alle limitazioni disposte dai commi 9, 10, 56 e 57 (la cui applicazione è esclusa per gli enti territoriali e sanitari) ma solo alle fattispecie di spesa in tali commi elencati.

Pertanto, anche nella considerazione che il comma 173 in parola riguarda l'attività di controllo gestionale della Corte dei conti, in tale linea interpretativa dalla stessa seguita la disposizione stessa non può non ritenersi applicabile anche alla Regione siciliana.


Il comma 44 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che "Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione......", ponendo altre disposizioni sempre riferite ad amministrazioni o enti statali.

Pertanto la richiamata disposizione, avendo come destinatari le amministrazioni pubbliche statali, per espressa previsione, non è di per sé applicabile alla Regione siciliana, che ,peraltro, ha provveduto a porre in essere disposizioni in consonanza con la precitata previsione statale con gli articoli 16 e seguenti della l.r. 8 febbraio 2007, n. 7.



Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

Il presente avviso viene trasmesso, per conoscenza, alla Segreteria generale della Presidenza della Regione in ragione della problematica di carattere generale in esso trattata e della competenza alla Stessa istituzionalmente ascritta in tema di coordinamento dell'azione amministrativa regionale.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2008 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale