Pos. II   Prot. N. / 194.11.08 



Oggetto: Direttore generale Azienda sanitaria - Accantonamento quote TFR - Art. 3 bis, c. 11, d. lgs. 502/92.



Allegati n...........................






ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Dipartimento per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera
e la programmazione e la gestione delle risorse correnti
del fondo sanitario
PALERMO








1 - Con nota n. 1872 del 9 luglio 2008 codesto Dipartimento, nel comunicare di aver trasmesso alle Aziende sanitarie dell'Isola il parere reso dallo Scrivente sull'argomento in oggetto il 30 aprile 2008, ha rappresentato che un'Azienda sanitaria (il cui direttore generale è attualmente quello interessato alla questione) ha espresso avviso contrario al suindicato parere allegando a conforto della tesi sostenuta una nota dell'INPS e due sentenze della Corte di Cassazione.
Codesto Dipartimento chiede, pertanto, a quest'Ufficio un approfondimento sulla questione alla luce delle argomentazioni addotte dalla suindicata Azienda sanitaria.


2 - Premesso che l'orientamento espresso dallo Scrivente nel senso della non riferibilità all'Azienda sanitaria dell'onere dell'accantonamento della quota di TFR nel caso in esame ( Direttore generale in aspettativa dipendente di datore di lavoro privato ) è stato adottato in assenza di generali indirizzi interpretativi ed applicativi della norma in oggetto, facendo ricorso a criteri ermeneutici a disposizione dell'interprete, si manifestano le seguenti considerazioni.
Dalla nota con la quale l'Inps ha risposto alla richiesta di parere formulata dall'Azienda sanitaria in discorso non si ricava alcun elemento atto a confortare la tesi della detta Azienda. Infatti, in ordine alla richiesta relativa alla disciplina degli accantonamenti TFR si legge che "trattandosi di una forma di retribuzione differita nel tempo, e quindi attinente alla gestione del rapporto di lavoro e non alla materia previdenziale, questo Istituto non è in grado di fornire i chiarimenti richiesti".
Le sentenze della Corte di Cassazione, fornite a sostegno dell'assoluta equiparazione della natura previdenziale dei trattamenti dovuti al lavoratore (pubblico e privato ) a conclusione del rapporto di lavoro, non sembrano offrire nuovi spunti di riflessione. Infatti queste sentenze riguardano dipendenti di Aziende sanitarie e attribuiscono la natura di retribuzione differita all'indennità di buonuscita ( o altrimenti denominata ) dei dipendenti pubblici congiuntamente alla sua natura previdenziale, non affrontando, invece, l'esame della natura del TFR dei lavoratori privati.
Pertanto, pur condividendo le perplessità manifestate in ordine alla disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati rilevata dall'interessato, considerato che non si ravvisano elementi di novità rispetto alla situazione che ha determinato la scelta dello Scrivente verso la soluzione interpretativa a suo tempo adottata, e non avendo rinvenuto giurisprudenza o prassi confacenti al quesito posto, si ritiene di confermare l'orientamento già espresso.
Pur tuttavia, ove, da ulteriori approfondimenti e contatti con le Aziende sanitarie del resto d'Italia dovesse accertarsi un diverso uniforme comportamento, lo Scrivente resta disponibile per l'esame delle relative argomentazioni a supporto. Ciò anche nella considerazione dell'opportunità di un'uniforme applicazione delle norme statali in tutto il territorio nazionale.


3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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