Pos. II   Prot. N. / 195.11.08 



Oggetto: Autorizzazione regionale alla pubblicità sanitaria dopo il decreto Bersani - Art. 2, c.2, d.l. 223/2006.




Allegati n...........................





ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Ispettorato regionale sanitario

PALERMO





1 - Con nota del Servizio 3 prot. 2341 del 7 luglio 2008, codesto Ispettorato, preso atto dei precedenti pareri di quest'Ufficio in ordine alla permanenza dell'autorizzazione alla pubblicità sanitaria a seguito del c.d. decreto Bersani e della relativa tassa sulle concessioni governative regionali ( resi rispettivamente il 31 ottobre 2007 ed il 15 aprile 2008 ), ha posto allo Scrivente il seguente quesito.
Vero è che l'art. 2, c.1 lett. b), del d.l. n. 223 del 2006 ( c.d. decreto Bersani ) convertito con modificazioni in legge n. 248/2006, ha abrogato tutte le disposizioni in materia di pubblicità sanitaria regolamentata dalla l. n. 175 del 1992 e successive modifiche; tuttavia il comma 2 dello stesso articolo statuisce che "Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonchè le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti...".
Alla luce del suddetto comma 2, viene chiesto il parere dello Scrivente sulla permanenza dell'obbligo al rilascio delle autorizzazioni alla pubblicità sanitaria nel caso di esercizio della professione nell'ambito del servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso.
In caso di soluzione positiva, viene chiesto altresì se le relative richieste al rilascio dell'autorizzazione vanno presentate su carta legale.


2 - Il Ministero della salute, come comunicato nelle suindicate precedenti consultazioni di quest'Ufficio, ha chiarito che la legge n. 175 del 1992 concernente norme in materia di pubblicità sanitaria, è stata abrogata dal d. l. n. 223 del 2006 (c. d. decreto Bersani ) convertito, con modificazioni dalla l. n. 248 del 2006. Con nota del 17 dicembre 2007, in risposta ad una richiesta della Regione Lombardia, è stato affermato che "A tale dettato normativo è assoggettata l'intera materia con la conseguente abrogazione sia del preventivo nulla osta dell'Ordine sia della successiva autorizzazione del Sindaco nonché l'abrogazione delle disposizioni concernenti le strutture contemplate all'art. 4 della legge n. 175/92". Nulla è specificato in ordine al secondo comma dell'art. 2 in questione.
Considerato che la l. n. 175 del 1992 ha integralmente disciplinato la materia della pubblicità sanitaria, si ritiene che con l'abrogazione avvenuta ad opera del decreto legge Bersani ogni pubblicità riconducibile alla suddetta previgente normativa ed in base ad essa limitata, risulti ora assorbita nella manovra di liberalizzazione di cui al detto d. l. 223/2006.
Il comma secondo dell'art. 2 in questione fa salve le disposizioni relative all'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso vigenti nell'ambito delle materie indicate al comma 1 ( pur se lo stesso sembra disporre principalmente in materia di tariffe professionali ).
Tale statuizione non va interpretata, a parere dello Scrivente, nel senso di escludere dalla nuova disciplina derivante dall'abrogazione di cui al comma 1 l'esercizio delle professioni sanitarie in parola. Essa stabilisce, invero, che le vigenti (eventuali ) disposizioni particolari dettate nelle discipline di cui alle lettere a,b e c del comma 1 per la regolamentazione dell'esercizio dell'attività professionale nell'ambito del servizio sanitario nazionale, mantengono la loro validità anche in difformità dai precetti generali di cui al suddetto comma 1.
Per quanto qui interessa, la disciplina della pubblicità sanitaria, colpita dall'abrogazione prevista alla lettera b) del comma 1, non sembra stabilire norme particolari per i professionisti operanti nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Pertanto, in assenza di disposizioni specificamente dettate per questi, la statuizione di cui al primo periodo del comma 2 in parola non trova applicazione relativamente a tale regolamentazione.
Trattandosi, comunque, di interpretazione di normativa nazionale, si suggerisce di interpellare sulla questione il competente Ministero al fine dell'uniforme applicazione in tutto il territorio dello Stato.


3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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