Pos. 3   Prot. N. 198 .11.08  



Oggetto: Art. 71 D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Applicabilità in Sicilia.






PRESIDENZA REGIONE
Dipartimento del Personale dei Servizi Generali di Quiescenza, Previdenza Ed Assistenza del Personale
Servizio Gestione Giuridica del Personale

Palermo






1.Con la nota 105349 dell'11 luglio 2008 codesto Dipartimento rappresenta che con l'art. 71 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 sono state apportate importanti modifiche alla disciplina legislativa e contrattuale in materia di assenze per malattia e permessi retribuiti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Viene rilevato che il comma 6 di quest'ultimo prescrive che le relative disposizioni costituiscono norme non derogabili da contratti o accordi collettivi.
Pertanto, fatta eccezione per il comma 2 dell'articolo in esame, codesto Dipartimento ritiene che stante la prerogativa statutaria dell'art. 14 lett. Q) ed in considerazione della circostanza secondo cui "le materie regolamentate dai restanti commi della norma in questione sono state autonomamente disciplinate da fonte regionale contrattuale sia per la dirigenza che per l'area del comparto non dirigenziale", suscita perplessità l'applicabilità diretta presso l'amministrazione regionale dell'art. 71 citato "anche in relazione a quanto sostenuto da codesto Ufficio legale in ordine all'analoga problematica concernente la soppressione ex lege n. 266/05 dell'indennità di trasferta".

Pertanto, in merito alla problematica sopra rappresentata, viene chiesto il parere dello Scrivente.



2. Come già si è avuto modo di rilevare in occasione di altre consulenze rese dallo scrivente e come evidenziato da codesto Dipartimento, nella materia relativa alla disciplina dello stato giuridico ed economico del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti, la stessa ha competenza legislativa esclusiva: ciò ha comportato che molti aspetti dello stato giuridico ed economico del personale regionale sono stati, nel corso degli anni, regolati direttamente dal legislatore regionale che ha inoltre previsto in alcuni casi il rinvio, per quanto non autonomamente regolamentato, alla legislazione statale.
Secondo l'elaborazione dottrinale più risalente nel tempo, infatti, i rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale esclusiva sono caratterizzati dal principio c. d. della "prevenzione", in virtù del quale, nelle materie di competenza esclusiva della Regione, le leggi statali non trovano applicazione in tutte quelle fattispecie che siano già state regolate da una legge regionale. I predetti rapporti sono altresì caratterizzati da un altro fondamentale principio, "concordemente affermato nella giurisprudenza, secondo il quale, anche nelle materie indicate nell'art. 14 st. reg. sic., trovano applicazione le leggi dello Stato, tanto anteriori quanto posteriori alla istituzione delle Regioni, compresa quindi anche la Sicilia, fino a quando la Regione stessa non si sia avvalsa della potestà legislativa ad essa attribuita" ( Corte Cost. sent. n. 165/1973). Dal che deriva, ovviamente, che ove la Regione abbia invece "in base e nei limiti della riconosciuta potestà, emanato proprie norme legislative", queste ultime prevalgono sulla legislazione statale anche in presenza di diverse disposizioni emanate dal legislatore statale salvo che queste ultime non contengano principi di riforma economico-sociale.
Secondo la giurisprudenza costituzionale i connotati sostanziali dei principi di riforma economico-sociale consistono: a) nella portata innovativa in rapporto ad un fenomeno di vaste proporzioni di primaria importanza nazionale; b) nell'incidenza su settori di importanza essenziale per la vita della comunità nel suo complesso; c) nell'elevazione delle norme a principi generali esigenti una applicazione uniforme in tutto il territorio dello Stato (tra le tante, Corte cost., 27-07-1995, n. 406) .
A tale proposito occorre ricordare che la Regione Siciliana sebbene non sia destinataria del d.Lvo 29/93 (cfr. C.Cost. sent. 383/94) tuttavia, come le altre regioni a statuto speciale, è tenuta al rispetto delle norme di grande riforma economico-sociale ( cfr. nella fattispecie l'art. 1, co. 3, del D.Lvo n. 29/93 e s.m.i., ora D.Lvo n. 165/2001) tra le quali assume rilievo, per la questione che qui ci occupa, il principio della contrattualizzazione (individuale e collettiva) del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. sancito dall'art. 2 della l. 23 ottobre 1992, n. 421 ( legge delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale).
Pertanto, applicando nella fattispecie in esame quanto sopra detto e concordando con l'avviso di codesto Dipartimento, a fronte di una specifica disciplina regionale ( di carattere contrattuale) che ha espressamente regolato la materia relativa alle assenze per malattia ed ai permessi retribuiti, non vi è spazio per l'operatività dell'art. 71 del D. L n. 112/08 che, non solo non può essere considerata come norma di riforma economico-sociale ma, altresì, ha carattere eccezionale in quanto deroga al principio sopra menzionato della contrattualizzazione del pubblico impiego al quale le Regioni a statuto Speciale devono adeguarsi a norma del richiamato art. 1, comma 3, del D.Lvo n. 165/2001.
Resta salva, invece, in assenza di disposizione regionale che regoli la materia, l'operatività in Sicilia dell'art. 71 comma 2 relativo alla competenza al rilascio delle certificazioni di malattia.
E' di tutta evidenza che è comunque nella potestà del legislatore regionale valutare l'opportunità di un adeguamento del nostro ordinamento alla predetta normativa.
In via alternativa, in ossequio al principio della contrattualizzazione del rapporto di lavoro contenuto nell'art. 2 della l. n. 421/92 sopra detto, che ha sancito, fino a questo momento, una prevalenza della contrattazione collettiva, sia nello Stato che nella Regione siciliana, per la disciplina di materie afferenti i rapporti di lavoro, potrà essere valutata la possibilità che il Presidente della Regione emani un atto di indirizzo all'ARAN al fine di procedere al recepimento, per via contrattuale, dei principi introdotti dall'art. 71 del Decreto Legge più volte citato.


3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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