Pos. 3   Prot. N. 14073 - 200/08/11 




Oggetto: TRASPORTI - L.r. n. 11/2004 - Trasporto combinato strada-mare - bonus - consorzi e cooperative.




                   

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO TRASPORTI
                              PALERMO 


1 - Con nota 11-7-2008, n. 599, codesto Dipartimento espone che la l.r. n. 11/2004 ha istituito un sistema temporaneo di incentivi per la promozione dei servizi marittimi di trasporto combinato strada-mare delle merci, finalizzato ad alleggerire il traffico stradale e denominato "bonus ambientale". Ne sono destinatari (art. 3 della legge citata) sia le piccole e medie imprese esercenti l'attività di autotrasporto che i "soggetti di aggregazione" e cioè i gruppi di imprese temporanei o permanenti, i consorzi, le associazioni di imprese, i gruppi europei di interesse economico.
L'art. 17 della l.r. n. 1/2008 ha stabilito che "i contributi concessi a qualsiasi titolo dalla Regione sono revocati qualora venga accertata, a carico dei soggetti beneficiari, evasione fiscale o contributiva" . In attuazione di tale disposizione l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ha emanato apposita circolare 2 maggio 2008, n. 5 precisando che la sanzione prevista dalla norma presuppone l'accertamento definitivo dell'evasione fiscale o contributiva e non la sussistenza di semplici irregolarità e che l'Amministrazione non ha alcun potere di autonomo accertamento dell'evasione; la stessa circolare indica tuttavia l'opportunità, prima di procedere ai pagamenti, di acquisire il DURC e una dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza di qualsiasi evasione fiscale da parte dei beneficiari di contributi, fermo restando il controllo di cui all'art. 71 del DPR n. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive.
In applicazione di tale circolare codesto Dipartimento ha richiesto i documenti relativi alla regolarità contributiva e fiscale alle imprese destinatarie del "bonus" e a ciascuna di esse ove associate in una delle forme sopra indicate. Una società cooperativa ha eccepito la legittimità di tale richiesta per sé e per i propri soci in quanto :
- la cooperativa è soggetto giuridicamente distinto ed autonomo dai singoli soci;
- è l'unico soggetto richiedente il "bonus";
- in passato la documentazione relativa all'erogazione del bonus è stata richiesta alla sola cooperativa e non ai singoli soci;
- la richiesta di documentazione è comunque pretestuosa perché basata su una circolare di per sé viziata ed illegittima in quanto impone un onere non previsto nè dall'art. 48/bis del DPR n. 602/1973 né dall'art. 17 della l.r. n. 1/2008.
La stessa cooperativa ha comunque prodotto una dichiarazione dove fa presente di non avere rapporti con gli istituti previdenziali non avendo dipendenti e svolgendo l'amministratore unico tal e attività a titolo gratuito dichiarando altresì "l'assenza di qualsiasi evasione fiscale".

2. Codesto Dipartimento osserva che detta cooperativa è stata iscritta al registro delle imprese beneficiarie del bonus come "soggetto aggregato" in quanto formata da soci che svolgono essi attività di autotrasporto. In base a quanto previsto dal decreto assessoriale n. 164/2004 l'iscrizione al Registro è avvenuta con esclusivo riguardo al possesso dei requisiti richiesti soltanto nei confronti della cooperativa. Viene poi osservato che l'art. 17 della l.r. n. 1/2008 non prevede la presentazione del DURC da parte del beneficiario dell'incentivo ma che la sua richiesta al momento del pagamento costituisce comunque una misura cautelativa per l'Amministrazione. In riferimento all'art. 48/bis del DPR n. 602/1973 si osserva che gli accertamenti per pagamenti superiori ai 10.000 euro da effettuarsi da parte dell'Amministrazione non escludano comunque l'applicazione dell'art. 17 della l.r. n. 1/2008 occorrendo ugualmente che il beneficiario del contributo produca una dichiarazione sostitutiva sulla inesistenza di qualsiasi evasione fiscale ovvero la "certificazione dei carichi pendenti" rilasciata dall'Agenzia delle entrate.
Tanto premesso viene chiesto l'avviso di quest'Ufficio:
- in merito a quanto eccepito dal predetta società cooperativa;
- sulla possibilità di chiedere direttamente alle ditte consorziate o associate di comprovare la loro regolarità contributiva o fiscale nel caso di omissione da parte del soggetto di aggregazione;
- nel caso di consorzi o cooperative o società consortili a loro volta soci di organismi collettivi iscritti nel registro delle imprese se sia sufficiente acquisire la regolarità contributiva e fiscale di questi ultimi ovvero sia legittimo estendere ai soci la prova di tale regolarità.
3. Per comodità espositiva si premette che l'art. 17 della l.r. n. 1/ 2008 non impone un onere per i soggetti beneficiari di finanziamenti e contributi regionali di dimostrare prima della loro percezione di essere in regola con gli obblighi previdenziali o fiscali ma prevede la revoca di quelli già concessi ove rimanga accertata nei confronti del percettore, con provvedimento definitivo, l'evasione contributiva o fiscale. Con la su richiamata circolare n. 5/2008 l'Asssessorato regionale del bilancio e delle finanze, a fronte di tale disposizione ha ritenuto ragionevole che l'Amministrazione richieda comunque al beneficiario di qualsiasi erogazione la prova di non essere un evasore contributivo o fiscale. D'altro canto, già l'art. 48 bis del DPR n. 602/1973, sia pure per i pagamenti di importo superiore a 10.000 euro, prescrive che l'Amministrazione debba verificare "anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ."
In tale quadro normativo si ritiene che gli adempimenti richiesti dall'Amministrazione per da corso alla corresponsione di un contributo o finanziamento non incorrano nella violazione del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo che va contemperato con quelli di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa (cfr. Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 19-10-2005, n. 693 che, sia pure in materia parzialmente diversa, appalti, ha affermato come non possa dirsi che qualsiasi aggravamento dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando, rispetto a quelli minimi di legge, ne comporti l'illegittimità per violazione del principio di non aggravamento del procedimento ritenendo necessaria una verifica caso per caso e in relazione allo specifico oggetto dell'appalto). Ora, sembra che l'inesistenza di evasione contributiva e previdenziale possa essere fornita dall'interessato anche attraverso una dichiarazione sostitutiva restando in facoltà dell'Amministrazione l'accertamento della sua veridicità. Per quanto riguarda in particolare il documento unico di regolarità contributiva, lo stesso è richiesto "ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture e nei lavori privati dell'edilizia" (cfr. art. 1 del D.M. lavoro e prev. Soc. 24 ottobre 2007) e l'estensione obbligatoria ad ogni ipotesi di riscossione di contributi e finanziamenti da parte della P.A. appare arbitraria ove non contemperata dalla possibilità di sostituzione con dichiarazione sostitutiva.
4 - Diverso è il problema concernente chi, nel caso di "soggetti di aggregazione", sia tenuto a dimostrare detti requisiti.
A tal fine si ritiene discriminante il possesso o meno della personalità giuridica da parte dei "soggetti di aggregazione" di cui all'art. 3 della l.r. n. 11/2004.
Fra questi, infatti, vanno distinti quelli che, come le società cooperative o i consorzi con attività esterna (art. 2612 c. c. ), costituiscono soggetti giuridici distinti dai soci o consorziati, sono titolari in proprio dell'attività di trasporto e, quindi, diretti beneficiari del bonus. In tal caso il possesso dei requisiti di regolarità contributiva e fiscale va richiesto al loro legale rappresentante. Diversamente, per altri tipi di aggregazione quali i raggruppamenti stabili o temporanei di imprese, per i quali l'attività di trasporto è svolta dalle singole imprese, risolvendosi gli effetti della riunione nella somma dei servizi utili all'ottenimento del beneficio, si ritiene che la regolarità debba essere comprovata dai ciascuna impresa.
In proposito, infatti, va osservato che lo stesso D.A. 3-12-2004 distingue "i soggetti aggregati" in due categorie: b1) società e b2) associazioni temporanee di imprese, richiedendo per le prime i dati riferibili alla società stessa ed ai suoi amministratori e, per le seconde, il nome di tutte le ditte che vi partecipano e, per ciascuna, la ragione sociale; inoltre, l'art. 5 dello stesso decreto consente a ciascuna impresa individuale di rinunciare in qualsiasi momento all'iscrizione nella sezione b2) quale soggetto aggregato revocando contestualmente la delega all'impresa capo gruppo.
A tale convincimento contribuisce anche il fatto che in tema di raggruppamenti temporanei di imprese l'art. 37 del d. lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici) richiede nei confronti di ciascuna la prova dei requisiti di ordine generale fra i quali la regolarità contributiva e contabile (art. 38, lett. g ed i) e che su tale linea e con riferimento alla precedente normativa è assestata la giurisprudenza ( cfr. Codice degli appalti pubblici, annotato a cura di Garofani e Ferrari, commento all'art. 37, pag. 216 ed. "Nel diritto" anno 2008 e giurisprudenza ivi segnalata).
Va da sé che nessuna documentazione vada richiesta nei confronti di soggetti collettivi a loro volta soci di cooperative o consorzi muniti di personalità giuridica ove questi siano titolari diretti dell'attività di trasporto.
Per quanto riguarda la cooperativa cui si riferisce la richiesta di parere andrà verificato se, al di là della previsione statutaria desumibile da certificato della Camera di commercio qui pervenuta, l'attività di trasporto venga esercitata dalla stessa come soggetto giuridicamente distinto dai singoli soci o se la stessa funga da consorzio per la distribuzione al proprio interno di tale attività (cfr. in proposito, per la distinzione fra vera e propria cooperativa di trasporto esercente in proprio e consorzio mutualistico che devolve i contratti ai singoli associati, Cassazione Sez. I, sent. n. 13269 del 07-06-2006).

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso al presente parere, presso codesto Assessorato, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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