POS. I Prot._______________204.11.2008

OGGETTO: Energie - Carburanti - Impianti stradali di distribuzione - Concessione suolo pubblico - Mancato rinnovo.





ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA
Dipartimento Industria

PALERMO






1. Con nota prot. n.28720 del 17 luglio 2008 codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente su problematica relativa ad una serie di casi caratterizzati tutti dalla circostanza del mancato rinnovo da parte dei Comuni delle concessioni di suolo pubblico comunale su cui insistono impianti stradali di distribuzione di carburanti, con intimazione ai relativi titolari di chiudere l'impianto o di trasferirlo in altro luogo.
In particolare, premesso che alcune ditte hanno chiesto il trasferimento dell'impianto presso altro Comune, codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente se sia corretto in questo caso configurare un'ipotesi di trasferimento volontario disciplinato dall'art.10, D.A. n.45 del 12 giugno 2003, e non di trasferimento coatto ex art.11, D.A. cit., dal momento che, sottolinea codesta Amministrazione, si tratta di Comuni che non hanno adottato i piani di razionalizzazione della rete carburanti di cui agli artt.3 e 4, D.A. cit., e che non hanno indicato aree alternative ove trasferire l'impianto ex art.11, D.A. cit.
Codesto Dipartimento ha chiesto, altresì, nel diverso caso in cui il trasferimento non venga richiesto, se debba essere adottato il provvedimento di revoca della concessione.


2. Al fine di inquadrare giuridicamente la problematica, occorre richiamare le disposizioni che disciplinano in ambito regionale le due ipotesi di trasferimento -volontario e coatto- di impianti per la distribuzione di carburanti, recate dagli articoli 10 e 11 del D.A. 12 giugno 2003, n.45 ("Nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia").

L'art.10, D.A. cit., in particolare, consente il trasferimento volontario di un impianto per la distribuzione di carburanti attivo o regolarmente autorizzato alla sospensione dell'esercizio soltanto nel caso in cui il concessionario contestualmente rinunci ad altra concessione di impianto attivo e funzionante o regolarmente autorizzato alla sospensione dell'esercizio (primo comma) e dispone l'accettazione per tutta la durata del piano del trasferimento senza rinuncia di un'ulteriore concessione per i titolari di non più di dieci impianti alla data di entrata in vigore del piano stesso purché lo stesso non risulti marginale ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 97/1982 (secondo comma).

L'art.11, D.A., avente ad oggetto il trasferimento coatto di impianti,così testualmente dispone:
"Nel caso di trasferimento determinato da provvedimento della pubblica amministrazione che fa venire meno la disponibilità del suolo pubblico su cui l'impianto insiste, sarà cura della stessa autorità mettere a disposizione aree alternative al fine di assicurare la continuità del pubblico servizio nel rispetto della legge regionale esistente.
Nel caso in cui invece il comune disponga la rimozione dell'impianto sito in area privata, al titolare è concessa una moratoria di 12 mesi per la ricerca di una nuova localizzazione.
Il concessionario in riferimento al comma precedente avrà comunque la facoltà di porre l'esercizio in sospensiva nei termini previsti dall'art. 17 del presente piano.
I provvedimenti coatti da parte dei comuni e i trasferimenti conseguenti possono essere assentiti solo dopo che i comuni avranno predisposto ed approvato i piani di razionalizzazione rete di cui agli articoli 3 e 4 del presente piano.".


3. Come sopra visto, l'art.11, D.A. cit. attribuisce ai Comuni, i quali abbiano predisposto ed approvato i piani di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, il potere di determinare la rimozione ed il trasferimento degli impianti che per la loro collocazione non trovano compatibilità territoriale. Del resto, l'art.4, D.A. cit. dello stesso decreto assessoriale stabilisce che i piani comunali di cui trattasi devono individuare gli impianti da trasferire perché incompatibili con lo strumento urbanistico ovvero con la ristrutturazione della rete viaria, o perché costituiscono intralcio, pericolo o comunque ostacolo per la circolazione stradale (v. art.4, n.2) e devono indicare le aree disponibili o comunque i siti prevedibili per la ricollocazione o nuova installazione degli impianti (v. art.4, n.3).
Il trasferimento coatto, così come disciplinato all'art.11, D.A. cit. ha, dunque, ad oggetto impianti già in esercizio in siti divenuti non conformi alla destinazione impressa alle aree considerate dal piano e soggetti, pertanto, all'obbligo di ricollocazione in altri siti.

I casi in esame sono invece caratterizzati, secondo quanto riferito da codesto Dipartimento, dalla circostanza che, ferma restando la concessione regionale all'esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti, è venuta meno per i titolari la disponibilità del suolo in quanto i Comuni non hanno rinnovato il provvedimento di concessione del suolo pubblico su cui i predetti impianti sono installati.

D'altronde è evidente che manca il presupposto per azionare il trasferimento coatto, dato che i Comuni non hanno ancora predisposto il piano di razionalizzazione rete di cui agli artt.3 e 4 del D.A. cit. (v.art.11, ultimo comma, D.A. cit.). Ad ulteriore riprova, secondo quanto riferito da codesta Amministrazione, i Comuni non hanno indicato (né avrebbero potuto) le aree alternative su cui trasferire gli impianti.

Pertanto, come già affermato dallo Scrivente nel parere n.116 del 2007 reso a codesto Dipartimento con nota prot. n.1878/2007, dato che il Comune "non ha provveduto a mettere a disposizione della ditta aree alternative su cui trasferire l'impianto, deve per conseguenza ritenersi che la fattispecie in esame non sembra configurare una ipotesi di trasferimento coatto" (v. parere citato).
La medesima deve essere, pertanto, riguardata come trasferimento volontario, come già ritenuto da codesto Dipartimento.

In ordine al secondo caso prospettato allo Scrivente -quello in cui il titolare della concessione all'esercizio dell'impianto non abbia richiesto il trasferimento- si osserva quanto segue.

Invero, mentre nel caso di trasferimento, la concessione regionale per l'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti resta pienamente valida ed efficace per il nuovo sito in cui l'impianto sarà trasferito, "trattandosi di atto che ha vita autonoma rispetto ai provvedimenti che incidono sulla disponibilità del suolo occupato dall'impianto" (v., sul punto, TAR Sicilia-Catania, sent. n.1511 del 24 maggio 2006), in questa seconda fattispecie, venendo a mancare la disponibilità del terreno, il mancato esercizio dell'impianto non può che determinare il ritiro della concessione regionale.

In casi simili la giurisprudenza ha affermato che "Se è vero che la concessione di suolo è strettamente collegata a quella dell'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti, è altrettanto vero che la prima concessione costituisce un prius essenziale rispetto alla seconda, riguardando la disponibilità dell'area dove deve essere installato e permanere l'impianto; pertanto in presenza di nuovi elementi di fatto l'amministrazione può sempre discrezionalmente determinarsi, in via autonoma per una diversa e migliore destinazione del suolo pubblico, facendo cessare l'uso eccezionale del terreno demaniale assentito a favore del titolare dell'impianto di distribuzione del carburante, con la conseguenza che l'altra autorità amministrativa competente si vedrà vincolata a revocare l'atto concessivo del servizio pubblico in questione, per il venir meno di un requisito essenziale, quale la disponibilità del suolo" (T.A.R. Lazio Sez. II, 23-12-1988, n. 1736).

Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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