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e p.c. |
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Presidenza della Regione |
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Dipartimento regionale del personale, dei |
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servizi generali, di quiescenza,previdenza |
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ed assistenza del personale |
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Palermo |
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1-Con la suindicata nota codesto, di pari oggetto, codesto Dipartimento ha rappresentato le proprie perplessità in ordine al trattamento economico accessorio da riconoscere al personale comandato proveniente da uffici statali. In particolare chiede di conoscere se ai dipendenti con qualifica non dirigenziale spetti il compenso per la partecipazione al piano di lavoro considerato che anche nel CCNL del Comparto Ministeri, regolante il rapporto di lavoro di tali soggetti, è prevista l'erogazione di compensi diretti ad incentivare la produttività.Al riguardo viene altresì evidenziato che le somme relative al personale comandato graverebbero però non sul Fondo di Amministrazione per il Miglioramento delle Prestazioni (FAMP) di cui al CCRL ma sui capitoli di bilancio istituiti per il finanziamento dell'art.26,c.12 della L.R.4/2003. |
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Attraverso la tecnica del rinvio la disposizione sancisce al penultimo periodo l'attribuibilità al personale non avente qualifica dirigenziale delle speciali indennità di presenza, correlate alle prestazioni lavorative pomeridiane, notturne e festive mentre con l'ultimo periodo stabilisce che il comando de quo resta regolato dagli articoli 56 e seguenti del Testo unico per gli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957,n.3, così come sostituito dall'art.34 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n.1077. |
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In sostanza il legislatore regionale, seppure attraverso successivi rimaneggiamenti (il comma 12 dell'art.26 della L.R. n.4 del 2003, aggiunto dall'art.62,c.22 della L.R. 15 del 2004, è stato poi modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art.127, commi 57,74 e 81 della L.R. n.17 del 2004 ed infine dall'art.19, c.16 della L.R. n.19 del 2005),ha inteso disciplinare esaustivamente detto comando ricalcando quanto già previsto dal Testo Unico degli impiegati civili dello Stato. |
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Conseguentemente non può non tenersi conto dei principi elaborati con riferimento alle suddette norme statali e che riportati da quest'Ufficio in numerose consultazioni codesto Dipartimento mostra di ben conoscere alloechè premette che la posizione di comando (o distacco, cui è assimilabile il caso di specie) del pubblico dipendente non comporta la creazione di un nuovo rapporto d'impiego in sostituzione di quello precedente poiché lascia inalterato il vincolo di dipendenza organica dell'impiegato dall'amministrazione di provenienza. |
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Ed infatti si configura una modifica del solo rapporto di servizio nel senso che:a)le prestazioni di lavoro vengono svolte dall'impiegato a favore di una amministrazione diversa da quella di appartenenza; b)la nuova amministrazione subentra alla vecchia unicamente nell'esercizio del potere di supremazia gerarchica (cfr. sul punto T.A.R.Sicilia ,sez.I.20.1.1989,n.11; così pure Cass. Sez.un.20.1.1993, n.642). |
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Specularmente il trattamento giuridico ed economico dell'impiegato resta regolato alla stregua della disciplina propria dell'ente distaccante (così Cons.St.sez.VI, 27.11.1996;v. anche C.Conti, sez. contr. Enti, 21.12.1987, n.1953), con la conseguenza che l'amministrazione di provenienza continua ad essere competente all'emanazione dei provvedimenti in ordine allo stato giuridico ed economico del proprio dipendente (Cons.St., sez. V,16.3.1995;sez.IV, 16.11.1993.n.1019). |
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Per quanto concerne specificamente il trattamento economico accessorio, la giurisprudenza ricorrente ha affermato che l'impiegato comandato ha diritto a tutti gli emolumenti accessori che presso l'amministrazione di provenienza spettano al personale che si trovi nella sua identica posizione di stato (così, in particolare, Cons.St., sez.VI, 30.11.1995, n.1357; contra: Cons.St., sez.IV,20.10.1987, n.632.). |
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Ancor meglio allo specifico quesito si attaglia poi il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, sezione consultiva del 13.9.1994, n.569/94, di cui si trascrive la massima |
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Resta solo da aggiungere che la giurisprudenza non ha mancato di circoscrivere determinate ipotesi nelle quali " la posizione di comando o analoghe forme di distacco di impiegati presso amministrazione diversa da quella di appartenenza, infatti, pur non instaurando un secondo rapporto di impiego e non incidendo, quindi, sullo stato giuridico del dipendente, comportano che al personale comandato o distaccato possano competere gli emolumenti previsti in relazione al particolare servizio cui lo stesso è destinato presso l'amministrazione alla quale è comandato o distaccato" (così Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 01-07-1999, n. 303.; cfr. pure Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 01-07-1999, n. 302). |
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Il principio giurisprudenziale di stretta interpretazione richiede che si tratti di particolari trattamenti accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione di destinazione e relativi a particolari servizi cui il personale comandato o distaccato è destinato (t.a.r. Sicilia,5.11.1996, n.1392), che non trovano riscontro nel contratto del personale dell'amministrazione di provenienza. |
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Requisiti, quelli suindicati, che si riscontrano proprio nella speciale indennità di presenza che il legislatore regionale si è preoccupato di riconoscere espressamente al personale comandato di che trattasi. |
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Concludendo si ritiene, quindi, che, tranne che per la particolare voce retributiva da ultimo citata, al personale comandato le competenze accessorie esistenti nell'amministrazione regionale spettino solo ove trovino corrispondenza negli accordi di lavoro dei comparti di appartenenza e sulla base della disciplina ivi prevista ferma restando la corresponsione di emolumenti collegati alla produttività in base ai criteri di verifica dei risultati propri dell'amministrazione regionale. |