POS. I I Prot._______________213.11.2008

OGGETTO: Servizio antincendio - Garanzie occupazionali ex art.45 ter, comma 5, l.r. n.16/1996 e succ. mod. e integraz. - Mozione approvata dall'ARS nella seduta del 2 luglio 2008, n.8.





ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
Dipartimento Lavoro

PALERMO







1. Con nota prot. n.27840 del 23 luglio 2008 codesto Dipartimento torna a chiedere l'avviso dello Scrivente in ordine alla problematica relativa all'esatta individuazione dei soggetti destinatari del riconoscimento della garanzia occupazionale per l'attività antincendio di cui al quinto comma, secondo periodo, dell'art.45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n.16 e succ. mod. e integraz. e ciò alla luce della mozione approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana nella seduta del 2 luglio 2008, n.8.
La citata norma riconosce le garanzie occupazionali previste dalla legge medesima "anche ai lavoratori che dall'anno 1996 hanno prestato servizio per almeno due turni alle dipendenze degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con le mansioni di addetto allo spegnimento e alla prevenzione degli incendi ex SAB", lasciando incertezze in ordine alla possibilità di includere nel suo ambito applicativo, oltre agli addetti alle squadre di pronto intervento, anche gli addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento e gli addetti alle torrette di avvistamenti ed alle sale operative (qualifiche previste dall'art.56, comma 4, lettere a), b) e c), l.r. n.16/1996 cit.).
Codesto Dipartimento ricorda che nel precedente parere n.226 del 2007, reso con nota prot. n.17360 del 17 ottobre 2007, lo scrivente Ufficio aveva chiarito, con l'ausilio dei lavori preparatori, che il legislatore ha inteso fare riferimento ai lavoratori che hanno ottenuto, sin dal 1996, il secondo turno di lavoro e che, quindi, da dieci anni svolgono di fatto 101 giornate lavorative l'anno e aveva rimesso a codesta Amministrazione l'accertamento in concreto delle mansioni svolte ed, eventualmente, delle qualifiche possedute dai soggetti che hanno prestato servizio di fatto come centunisti.
Si chiede ora di "verificare l'utilizzabilità delle argomentazioni esposte nella mozione (suindicata) per una lettura aggiornata del parere già espresso sulla materia".
In particolare, con la predetta mozione l'ARS impegna gli Assessori competenti in materia a riconoscere la garanzia occupazionale di cui all'art.45 ter, comma 5, l.r. n.16/1995 cit. anche ai lavoratori addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici di per il trasporto delle squadre di pronto intervento ed a quelli addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
Come sopra ricordato, nel parere n.226 del 2007 (le cui argomentazioni si intendono qui integralmente richiamate) lo Scrivente, preso atto delle difficoltà interpretative poste dall'espressione utilizzata dall'art.45 ter, comma 5, secondo periodo, l.r. 6 aprile 1996, n.16, introdotto dall'art.43, l.r. 14 aprile 2006, n.14, che si riferisce genericamente ai lavoratori che hanno prestato servizio "con mansioni di addetto allo spegnimento e alla prevenzione degli incendi ex SAB", senza specificarne ulteriormente le qualifiche, oltre a fornire le indicazioni sopra richiamate, auspicava altresì l'emanazione, da parte del legislatore regionale, di una norma di interpretazione autentica.

Nella mozione approvata nella seduta n.8 del 2 luglio 2008, l'Assemblea Regionale Siciliana, invero, ha impegnato il Governo della Regione, e per esso gli Assessori competenti in materia, "a predisporre uno specifico intervento di rivisitazione delle normative esistenti in materia cogliendo le specifiche criticità".

Al contempo, l'ARS ha preso atto che "il comma 5 dell'art.43 della l.r. 14 aprile 2006, n.14, esprime chiaramente il riferimento posto dal legislatore alle mansioni di addetto allo spegnimento e alla prevenzione degli incendi ex SAB"; che "l'espressione legislativa non dà luogo ad alcun dubbio nel riferirsi alla pluralità delle mansioni che sono intervenute nella realizzazione del SAB (servizio antincendio boschivo)" e che "è pertanto erronea l'esclusione dalla graduatoria del contingente antincendio dei lavoratori che sono stati avviati nelle campagne antincendio a partire dal 1996 al 2006" con le mansioni di cui alle lettere b) e c) del quarto comma dell'art.56, l.r. n.16/1996 cit.

Infine, l'ARS, nel ritenere che "l'unica interpretazione attribuibile alla norma in parola" è quella che fa riferimento alla complessiva composizione del servizio ed alla articolazione del medesimo nelle tre qualifiche di cui all'art.56, comma 4, l.r. n.16/1996 più volte citato, ha impegnato gli Assessori competenti a riconoscere la garanzia occupazionale di cui all'art.45 ter, comma 5, l.r. n.16/1996 anche ai lavoratori in possesso delle qualifiche di cui alle lettere b) e c) del quarto comma dell'art.56, l.r. n.16/1996 cit. e non solo a quelli di cui alla lettera a) del medesimo comma.


3. La mozione (c.d. semplice, distinta dalla mozione di fiducia e di sfiducia), disciplinata agli artt.152-158 del regolamento interno dell'ARS, è un istituto di diritto parlamentare inteso a "promuovere una deliberazione da parte dell'Assemblea" su un determinato argomento (v. art.152, regolamento).
La mozione rientra tra gli atti con cui l'ARS esercita la funzione politica di indirizzo sul Governo, caratterizzandosi "dal punto di vista sostanziale e teleologico, per il fatto di tendere a condizionare l'attività del Governo e, indirettamente, di altri organi o enti" (così C. Lavagna, Istituzioni di diritto pubblico, 6^ ed., UTET, pag.617).
Con la mozione c.d. semplice, in breve, l'organo legislativo esprime il voto (auspica, invita, sollecita, ecc., con varie gradazioni, dell'intenzione condizionatrice) a che il Governo assuma un determinato atteggiamento politico o amministrativo, o addirittura prenda o non prenda determinati provvedimenti, o assuma certe iniziative (v. C. Lavagna cit.).

Quanto agli effetti della mozione si esclude in genere in dottrina la creazione, con la mozione, di veri e propri obblighi ed ancor più l'illegittimità degli atti ad essa contrari, sottolineandosi, tuttavia, il fatto che, stante il rapporto fiduciario, la mancata osservanza di particolari raccomandazioni o inviti da parte dell'organo legislativo potrebbe essere rilevante sul piano della responsabilità politica del Governo (C.Lavagna cit.; v., pure, T.Martines, Diritto costituzionale, 7^ ed., Giuffrè editore, pp. 387-388).

Altra dottrina si spinge ad evidenziare il valore giuridico della mozione, e degli atti politici di indirizzo in genere, sia da un punto di vista formale, perché qualificati e disciplinati da norme giuridiche come quelle dei regolamenti parlamentari, sia dal punto di vista sostanziale, avuto riguardo cioè al contenuto, "perché come tali (non come ma come figure giuridiche tipiche) producono effetti di positiva giuridicità nell'ordinamento" (cfr. S.Tosi, Diritto parlamentare, 1993, Giuffrè, pag.417).

E' chiaro, in ogni caso, che l'effettività del potere di direttiva sul Governo finisce per essere condizionata, soprattutto, alla concreta possibilità di quest'ultimo di attuare le direttive che potrebbero, in ipotesi, pretendere comportamenti impossibili o illegali (così, C.Lavagna cit., pag. 619).

Ciò ricordato per grandi linee, deve in primo luogo rilevarsi che il caso che ci occupa presenta una sua specificità legata alla circostanza che fonte di diritto è pur sempre la disposizione di legge, cioè l'art.45 ter, l.r. n.16/1996, della quale l'ARS fornisce una interpretazione, non con atto normativo (c.d. norma di interpretazione autentica) ma con un atto di direttiva politica.
Tuttavia, l'interpretazione della norma fornita dall'ARS con mozione, nella misura in cui risulta comunque ancorabile alla lettera della legge, ponendosi anzi come una delle interpretazioni dalla stessa consentite, può essere assunta da codesta Amministrazione.
Resta ferma, invero, l'utilità di un intervento normativo che, come rilevato dalla stessa ARS, dia definitiva sistemazione alle rilevate criticità.
Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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