Pos. 1   Prot. N. /214.2008.11 




Oggetto: Consorzi garanzia fidi. Organi di controllo. Revisori rappresentanti dell' Amministrazione regionale ex art.5 L.r. n.11/2005. Compenso.






Allegati n...........................

Assessorato Regionale
Bilancio e Finanze
Dipartimento Finanze e Credito PALERMO



1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento rappresenta che a seguito della nomina e dell' insediamento dei rappresentanti regionali negli organi di controllo dei consorzi fidi, così come previsto dall' art.5, lett. c), della l.r. 21 settembre 2005, n.1, alcuni componenti di nomina regionale hanno fatto rilevare "la notevole esiguità del compenso" previsto dagli statuti degli stessi consorzi a fronte delle complesse attività e delle notevoli responsabilità loro ascritte, segnalando altresì che, in alcuni casi, gli statuti dei consorzi prevedono addirittura la gratuità dell' incarico.

  Considerato che ciò ha determinato disparità di trattamento tra soggetti svolgenti la medesima attività presso consorzi fidi diversi, viene chiesto l'avviso dello Scrivente sulla normativa applicabile al compenso da corrispondere al rappresentante dell' Amministrazione regionale "anche in relazione alle previsioni statutarie dei consorzi fidi" . 


  Inoltre si chiede, di sapere "quale sia il compenso minimo" da corrispondere ai suddetti rappresentanti regionali. 


Ciò in quanto la gratuità dell' incarico sembrerebbe contrastare con le disposizioni del codice civile in materia societaria, così come riformulate di recente dal D.Lgs. del 17 gennaio 2003, n. 6, nonché con le direttive della Commissione Europea (2003/51/CE e 2006/43/CE) che definiscono e regolano la materia della revisione dei conti.


  2. Preliminarmente si osserva che la richiesta in esame, non implicando problemi relativi all' interpretazione di norme di legge o statutarie, esula dall' attività di consulenza dello Scrivente (ex art.7 T.U. delle leggi sull' ordinamento del Governo e dell' Amministrazione regionale. 
  Tuttavia, nello spirito di una fattiva collaborazione tesa al buon andamento dell' Amministrazione, non ci si esime dal rilevare quanto segue. 


Il legislatore regionale è intervenuto con la L.r. n.11/2005 a porre in essere il nuovo quadro normativo di riordino della disciplina dell' attività di garanzia collettiva dei consorzi fidi (cd. confidi) partendo dal presupposto che gli stessi sono organizzazioni di stampo mutualistico creati dalle imprese o dalle loro associazioni al fine di facilitare l' accesso al credito e di potenziare il sistema delle garanzie per le imprese consorziate..

  Come specificato dalla legge i confidi sono costituiti da microimprese, da piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche, di servizi, agricole e da quelle attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca, da cooperative che, a prescindere dalla natura giuridica rivestita, possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla L.r. n.11/2005 purchè abbiano sede nel territorio della regione e il loro statuto sia approvato dall' Assessorato regionale bilancio e finanze. 


  Infatti, condicio sine qua non per accedere ai benefici previsti è che lo statuto dei confidi , venga approvato dall' Assessorato regionale bilancio e finanze purchè rispetti il dettato dell' art. 5 della L.r. n.11/2005 cit. che prevede, tra l' altro, come già sopra detto, la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell' Amministrazione regionale nominato dal dirigente generale del Dipartimento finanze e credito (cfr. anche decreto Assessorato regionale bilancio e finanze 2 agosto 2006). 


  Ciò posto, sembrerebbe che, laddove il rappresentante dell' Amministrazione regionale sia già stato nominato dal dirigente generale del dipartimento finanze e credito e lo stesso abbia accettato l' incarico, il rapporto tra tale soggetto e il consorzio è regolato esclusivamente dalle disposizioni contenute nello statuto. 


  Infatti, muovendoci nel campo dell' associazionismo o più precisamente nel campo delle società (in prevalenza società cooperative) lo statuto, atto contenente le norme relative al funzionamento della persona giuridica, non sembra possa essere sindacato dall' Amministrazione regionale se non nei limiti sopra detti.  


  Invero, lo Scrivente non ignora che l' art. 2402 del codice civile (il cui testo non ha subito modifiche ad opera della riforma del 2003, se non per la sostituzione dell' espressione atto costituitivo con la parola statuto) prevede che laddove la retribuzione dei sindaci non sia stabilita nello statuto, deve essere "predeterminata" per l' intera durata in carica del collegio dall' assemblea. 


  A questo proposito vale la pena ricordare che mentre la dottrina reputa che il diritto al compenso sia irrinunciabile, con la conseguenza che i sindaci non possono esercitare la loro attività a titolo gratuito, parte della giurisprudenza ha invece affermato che l' onerosità dell' ufficio costituitisce un elemento accidentale e non essenziale del rapporto (cfr. Il nuovo diritto delle società , a cura di A. Maffei Alberto, vol. II, CEDAM editore 2005, pag.956 e ss.). 


  Per quanto riguarda poi, in particolare, le società cooperative è da precisare che le norme sulle cooperative nulla dicono sull' organizzazione del collegio sindacale (composizione, presidenza, cause di ineleggibilità e decadenza cessazione dell' ufficio e retribuzione), sui poteri e doveri, e sulle responsabilità né formulano rinvii ad hoc alle società di capitali, per cui trova piena applicazione la regola di cui al comma 1 dell'art. 2519 cod.civ., che rinvia per quanto non previsto alle norme sulle società per azioni. 


  Queste regole trovano applicazione anche per quelle cooperative che statutariamente, sussistendone i presupposti, abbiano optato per la disciplina delle società a responsabilità limitata in quanto ai sindaci delle s.r.l. si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (art.2477, ultimo comma). 


  Quindi i poteri e i doveri dei sindaci sono identici per tutte le cooperative ed hanno per oggetto il controllo sulla gestione, nonché il controllo contabile se statutariamente previsto, dovendo quest' ultimo - nel silenzio dell' atto costituitivo - essere affidato ad una società di revisione secondo le regole generali di cui all' art. 2409 bis e ss. del cod. civ. (cfr. Trattato di diritto commerciale - Sez.IV - Tomo 9 - G. Racugno - La società cooperativa - G. Giappichelli Editore - Torino anno 2006, pag.131 e ss.). 


  Per quanto riguarda infine le funzioni di controllo contabile, che possono essere svolte da un revisore o da una società di revisione, l' incarico - anche prescindendo dall' esame delle disposizioni comunitarie in materia - si presume a titolo oneroso in quanto, così come previsto dal codice civile (art.2409 quater, c.c.) spetta all' assemblea determinare il corrispettivo spettante per l' intera durata dell' incarico. 


  Come precisato dalla dottrina il rapporto giuridico che si crea tra società e revisore è collocato nell'ambito dei rapporti diretti alla prestazione di servizi intellettuali o di contratto d'opera. Pertanto, il compenso viene determinato in base ad una libera scelta delle parti e per l' intera durata dell' incarico, per evitare eventuali pressioni durante lo svolgimento del controllo (cfr. Il nuovo diritto delle società , cit. pag.1050 e ss.). 


  Alla luce delle osservazioni svolte, non sembra possibile stabilire un compenso minimo da corrispondere ai rappresentanti regionali nominati dall' Amministrazione ai sensi dell' art.5, lett. c) citato, né sembra possibile intervenire autoritativamente sulle disposizioni statutarie dei consorzi fidi al fine di stabilire una uniformità di trattamento tra i componenti degli organi di controllo dei diversi confidi. 
   

*****

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2008 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale