Pos. II   Prot. N. / 219.11.08 



Oggetto: Falsità di dichiarazioni sostitutive rese al fine dell'esenzione ticket sanitario - Applicazione sanzioni amministrative - Autorità competente e misura della sanzione.



Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Dipartimento regionale per l'assistenza
sanitaria ed ospedaliera e la programmazione
e la gestione delle risorse correnti del Fondo
sanitario
PALERMO



p. c. UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DELL'ASSESSORE PER LA SANITA'
PALERMO






1 - Con nota n. 4931 del 30 luglio 2008 codesto Dipartimento ha posto allo Scrivente il seguente quesito.
Con riferimento ad un caso di false dichiarazioni relative alla situazione reddituale del dichiarante al fine di ottenere prestazioni sanitarie con l'esenzione dal ticket, il Tribunale adito per giudicare sul reato contestato, dopo aver configurato il reato come indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316 ter c. p., ha disposto la trasmissione degli atti "alla competente Autorità amministrativa, Servizio Sanitario Nazionale-Gestione Regione Sicilia " per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista al secondo comma dello stesso articolo avuto riguardo all'entità della somma indebitamente percepita.
A tale proposito codesto Dipartimento chiede l'avviso di quest'Ufficio sulla titolarità del potere di recuperare il mancato introito, del potere di irrogare la sanzione amministrativa nonché sulla misura della sanzione prevista dal suddetto art. 316 ter in assenza di criteri preventivamente fissati.
In ordine al procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa codesto Dipartimento esprime l'avviso di dover onerare dei relativi adempimenti l'Azienda sanitaria interessata.


2 - In ordine al quesito sul potere di agire per il recupero dei proventi derivanti dalla partecipazione del cittadino alla spesa per le prestazioni sanitarie erogate ( ticket ) dall'Azienda sanitaria, giova fare ricorso al principio del riconoscimento del diritto di azione correlato alla tutela del proprio diritto sostanziale.
Elementi costitutivi dell'azione sono, secondo l'insegnamento classico, l'interesse e la legittimazione ad agire. L'interesse esprime l'elemento teleologico riferito alla produzione di effetti della domanda ( recupero delle somme non percepite); la regola della legittimazione ad agire viene individuata nell'art. 81 del codice di procedura civile ricavandone il principio della normale coincidenza tra la affermata titolarità del diritto fatto valere e la titolarità dell'azione (azione-pretesa ).
Entrambi i suddetti elementi sono sicuramente da riconoscersi in capo all'Azienda sanitaria che ha sopportato il costo dell'assistenza sanitaria erogata e lamenta il danno da mancato introito della quota a carico dell'assistito.
Relativamente al potere di irrogare la sanzione amministrativa prevista dall'art. 316 ter del codice penale, val la pena di rilevare come la sanzione amministrativa è essenzialmente rivolta a colpire il responsabile dell'illecito attraverso la comminatoria di un male che esula dalla soddisfazione diretta dell'interesse specificamente pregiudicato, prendendo invece in considerazione l'interesse al rispetto dell'ordine giuridico.
Tanto premesso per scartare la soluzione della necessaria coincidenza del soggetto agente per l'azione ristoratrice e per l'irrogazione della sanzione amministrativa, al fine di individuare i criteri informatori della materia "sanzioni amministrative" occorre fare riferimento alle norme dettate nel capo I della l. 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" che si osservano "in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito"(art. 12).
La norma dell'art. 17, c.3, della suddetta legge n. 689/81 statuisce che "Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente". La stessa autorità competente a ricevere il rapporto è, ai sensi del comma 2 del successivo art. 18, l'autorità competente a determinare la somma dovuta ed a ingiungerne il pagamento.
Sicuramente la materia sanità o, nella nuova formulazione dell'art. 117, c.3, della Costituzione, tutela della salute rientra, nell'accezione che qua interessa, tra quelle devolute alla competenza delle Regioni.
La legge n. 689 del 1981, come più volte affermato dalla Corte costituzionale ( vedi per tutte sent. n.. 28 del 1996 ), "deve intendersi alla luce del principio secondo il quale la competenza sanzionatrice non attiene a una materia a sé, ma accede alle materie sostanziali rispetto alle quali svolge una funzione rafforzatrice dei precetti stabiliti dal legislatore". Posto, pertanto, che la competenza nella materia della determinazione delle modalità di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria ( come adempimento dei vincoli di bilancio nel campo della spesa sanitaria e dei conseguenti interventi ) rientra nell'ambito di codesto Assessorato e che non si rinviene alcuna norma che attribuisca o deleghi la connessa potestà sanzionatoria alle Aziende sanitarie, mantenendosi così la corrispondenza tra azione e sanzione, si ritiene che il potere di irrogare la sanzione amministrativa in discorso competa a codesto Assessorato.
Circa la quantificazione della sanzione da applicare al caso di specie, l'art. 316 ter dispone una misura minima e una massima stabilendo che essa non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. Applicato, pertanto, tale ultimo criterio, ed in assenza di ulteriori specifiche indicazioni, va fatto ricorso alle disposizioni recate dall'art. 11 della suindicata l. n. 689/81 che indica gli elementi di valutazione per la determinazione del quantum. Così viene disposto che occorre avere "riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche", condiderata, comunque, la facoltà del pagamento in misura ridotta ( un terzo del massimo o se più favorevole il doppio del minimo edittale ) prevista dal successivo art. 16.
Al fine dell'applicazione dei superiori criteri, vengono di seguito sinteticamente indicati alcuni principi ricavabili dalla copiosa giurisprudenza in materia.
Il primo criterio, la gravità della violazione, riguarda la condotta valutata nel suo complesso avuto riguardo al suo elemento oggettivo ( danno o pericolo cagionato all'interesse protetto ) e soggettivo (carattere doloso o colposo della violazione ). Il criterio dell'opera svolta dall'agente fa riferimento all'azione dello stesso successiva alla commissione della violazione esulando dai risultati così ottenuti. Con riferimento alla personalità dell'agente rilevano sia i precedenti sanzionatori dello stesso riferibili alla stessa categoria di violazioni sia le condizioni che ne diminuiscano la capacità di intendere e di volere. Infine il criterio relativo alle condizioni economiche rispecchia la finalità di garantire l'efficacia della sanzione.
Detti criteri per la graduazione della sanzione possono, naturalmente, essere valutati complessivamente in coerenza alla finalità della misura afflittiva.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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