Pos. II  Prot. N. / 223.11.08 



Oggetto: Immobili di proprietà regionale - Pagamento ICI.




Allegati n...........................




PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento del personale, dei ss.gg.,
di quiescenza, previdenza ed assistenza
del personale
PALERMO






1 - Con nota n. 136 2 del 5 agosto 2008 codesto Dipartimento, con riferimento agli immobili di proprietà regionale e premesso che "la quasi totalità degli immobili è affittata in uso", ha posto allo Scrivente il seguente quesito.
L'art. 18, c.3, della l. n. 388 del 2000, nell'integrare il secondo comma dell'art. 3 del d. lgs. n. 504 del 1992 in materia di imposta comunale sugli immobili, ha disposto che "Nel caso di concessione su aree demaniali il soggetto passivo è il concessionario".
Su tale disposizione codesto Dipartimento chiede "se per detta tipologia di immobili l'Amministrazione regionale è soggetto passivo e pertanto, deve versare l'I.C.I. ovvero se la stessa debba essere direttamente posta a carico dei rispettivi concessionari".
Inoltre, con riferimento alle diverse tipologie di immobili di cui viene allegato un elenco e "alla luce del D.L. 93 del 27/05/2008", viene chiesto per quali immobili sussiste l'obbligo dell'Amministrazione regionale di pagare l'imposta in oggetto.

2 - Si rende necessario premettere che lo Scrivente non ha ben compreso quali siano i quesiti d'ordine giuridico interpretativo proposti con la richiesta in questione.
Dalla premessa affermazione di codesto Dipartimento "la quasi totalità degli immobili è affittata in uso" e dal successivo riferimento al "concessionario", non è agevole inquadrare i rapporti descritti nelle tipologie normativamente previste.
Ove le due diverse indicazioni ( affitto e concessione ) si riferiscano a fattispecie differenti si osserva quanto segue.
L'affitto (contratto tipico ) si configura, ai sensi dell'art. 1615 del codice civile, come una locazione avente ad oggetto il godimento di una cosa produttiva.
L'uso è un diritto reale di godimento su cosa altrui disciplinato dall'art. 1021 del codice civile.
Si presume che la tipologia di contratto cui codesto Dipartimento ha riguardo sia riconducibile alla locazione (art. 1571 e ss. cod. civile ).
In tal caso, non rientrando il rapporto da questa scaturente nelle ipotesi previste dall'art. 3 del d. lgs. n. 504 del 1992 come deroga al principio che soggetto passivo dell'imposta è il proprietario, l'onere relativo al pagamento del tributo in parola grava su quest'ultimo.
Quanto ai beni demaniali, il cui godimento non può avvenire in base a contratti di diritto privato ( così escludendosi che il regime ad esso applicabile possa ravvisarsi nello schema del contratto di locazione ) ma solo mediante un atto avente natura di concessione, l'art. 3 del suddetto d. lgs. n. 504/92 nel testo modificato dall'art. 18 della l. 388/2000 non dà luogo a dubbi di sorta, statuendo che "Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario". A tal proposito il Ministero dell'economia e delle finanze, con risoluzione n. 1/DPF del 6 marzo 2003, ha chiarito la portata della norma con riferimento a specifiche ipotesi di concessionari ( ad. es. semplice detentore non possessore) ribadendo che "il legislatore ha riconosciuto espressamente la soggettività passiva ai fini dell'I.C.I. al concessionario di aree demaniali prescindendo da ogni considerazione in ordine alle modalità con cui si verifica in concreto il possesso del bene".
Necessita di chiarimenti il riferimento fatto da codesto Dipartimento al D.L. n. 93 del 2008 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 luglio 2008, n. 126. Non si comprende, infatti, come il detto testo normativo, nelle disposizioni concernenti il tributo in oggetto recate dall'art. 1 "Esenzione ICI prima casa " possa influire nella determinazione della sussistenza dell'obbligo al pagamento dell'imposta da parte dell'Amministrazione.
Relativamente all'elenco della tipologia di immobili rispetto ai quali viene chiesto allo Scrivente di esprimersi sulla riferibilità all'Amministrazione regionale dell'obbligo tributario, si osserva come la semplice indicazione dei tipi di immobili in proprietà senza la specificazione del rapporto giuridico ad essi riferibile non consente in molti casi di individuare il soggetto passivo dell'imposta né possibili ipotesi di esenzione o esclusione dal tributo.
La questione così proposta esulerebbe, comunque, dall'attività di consulenza dello Scrivente ai sensi dell'art. 7 T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale, riguardando funzioni proprie dell'attività istruttoria dell'amministrazione attiva quali l'individuazione delle norme applicabili e la valutazione di fattispecie concrete. Tuttavia, nello spirito di una fattiva collaborazione, si segnalano i seguenti atti che potrebbero essere di ausilio a codesto Dipartimento nell'affrontare i dubbi applicativi della norma in discorso.
Con circolare n. 118/E del 7 giugno 2000 il Ministero delle finanze, nel dettare istruzioni per il versamento dell'imposta dovuta per quell'anno, ha puntualizzato alcuni aspetti della disciplina sui soggetti passivi, sui criteri di determinazione dell'imposta e sulle modalità di versamento.
Per quanto qua interessa, con riferimento alla costituzione di diritti reali di usufrutto, uso e abitazione è stato affermato che "Resta completamente estraneo al prelievo fiscale il nudo proprietario dell'immobile. Non hanno parimenti alcun obbligo agli effetti dell'ICI il locatario, l'affittuario ed il comodatario dell'immobile, poiché detti soggetti non sono titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile stesso, ma lo utilizzano sulla base di uno specifico contratto di locazione, di affitto o di comodato".
In ordine ai casi di esclusione e di esenzione dall'ICI viene ribadito che "L'ICI non è dovuta per i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli che sono: esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta, come accade per i terreni, diversi da quelli edificabili, inutilizzati o adibiti ad attività non agricole o per i piccoli appezzamenti di terreno coltivati occasionalmente senza strutture organizzative; esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992. Si rammenta che il comune può adottare disposizioni regolamentari con le quali disciplinare più compiutamente alcune ipotesi di esenzione..".
Ancora, in ordine agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato, con circolare del Ministero delle finanze n. 35 del 26 novembre 1993 è stato chiarito che tali immobili non rientrano nei casi di esenzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 citato, che normalmente in tal caso soggetto passivo del tributo è lo Stato ad eccezione dell'ipotesi in cui tali alloggi sono concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto essendo in tal caso soggetto passivo l'assegnatario.
Tanto esposto, ove dalla lettura delle norme di cui al d. lgs. 504/92 e dalle superiori indicazioni a codesto Dipartimento residuassero dubbi d'ordine giuridico interpretativo relativamente a casi particolari, si rappresenta fin d'ora la piena disponibilità dello Scrivente a tornare sull'argomento sulla base di apposita argomentata richiesta di codesta amministrazione.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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