Pos. 1   Prot. N. /229.08.11 



Oggetto: L.r. 28/1999, artt. 5 e 9. Grandi strutture di vendita. Istanze di autorizzazione e programmazione urbanistica commerciale. Bozza di circolare.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA.

Dipartimento regionale Cooperazione, commercio e artigianato.

PALERMO





1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento chiede allo Scrivente di esprimere le proprie osservazioni sullo schema di circolare allegato alla nota cui si risponde, contenente direttive rivolte agli enti locali in merito all'applicazione degli articoli 5 e 9 della l.r. 28/99.
La consultazione, richiesta in via preliminare alla sottoposizione dello schema all'Assessore regionale pro tempore, è motivata dai problemi interpretativi cui ha dato luogo l'applicazione della legge regionale 28/99 nonché dalla "complessità giuridica" della materia.

2. in ordine al quesito posto, relativo all'esame della sopracitata allegata circolare, si ritiene di dover fare presente pregiudizialmente che, giusta il disposto dell'art. 7 del DS.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, l'Ufficio è competente a rendere pareri "sull'interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari"; pertanto l'attività consultiva dello Scrivente verte su specifici quesiti giuridici che non risultano, invero, individuati nella nota cui si risponde.
Tuttavia, nello spirito di una fattiva collaborazione ed anche a seguito dell'incontro svoltosi presso la sede dell'Ufficio scrivente in data 17 settembre u.s., nell'ambito del quale sono stati delineati specificamente i dubbi vertenti, in particolare, sulla portata degli artt. 5 e 9 della l.r. 28/99, con riferimento all' "adeguamento" degli strumenti urbanistici comunali, non ci si esime dall'esprimere le proprie considerazioni, fermo restando che ogni valutazione sul merito dell'affare spetta in definitiva a codesta Amministrazione.

3. In via generale, lo schema di circolare proposto sembra che miri, sostanzialmente, a sottolineare che il fine primario della disciplina legislativa in questione, nel rispetto del ruolo di indirizzo generale e di programmazione della Regione e della funzione di programmazione operativa e di gestione amministrativa affidata ai comuni, sia quello di rendere la programmazione della rete distributiva locale concorde e coerente con il modello di sviluppo organico di tutto il territorio regionale, tenendo conto della stretta correlazione ed interdipendenza esistente tra la pianificazione urbanistica e la programmazione della rete distributiva, della compatibilità dell'impatto territoriale ed ambientale degli insediamenti commerciali delle grandi strutture di vendita nonché degli indici parametrici di riferimento delle singole realtà e delle specifiche esigenze e peculiarità territoriali.
In particolare, nello schema proposto, sono, in primo luogo, sinteticamente riportate le disposizioni di riferimento concernenti l'autorizzazione, da parte del comune competente per territorio, all'apertura, trasferimento di sede ed ampliamento della superficie delle grandi strutture di vendita, da rilasciarsi nel rispetto della programmazione urbanistico-commerciale (art. 9) e le disposizioni relative all'obbligo, per i medesimi comuni, di adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi alle direttive e agli indirizzi di programmazione commerciale emanati dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca entro i termini previsti nella medesima disposizione (art. 5).
Con riguardo all'interpretazione delle predette disposizioni, nel testo in esame viene evidenziato che l'applicazione nel tempo della precitata disciplina da parte di taluni enti locali è risultata non del tutto conforme al dettato legislativo; viene, infatti, rilevato che i predetti enti hanno, fin qui, ritenuto sufficienti ad integrare "l'adeguamento" degli strumenti urbanistici vigenti alle direttive ed indirizzi di programmazione commerciale (vedi D.P.Reg. 11 luglio 2000) singole varianti urbanistiche, adottate di volta in volta dagli organi consiliari, e sottoposte all'esame della conferenza di cui all'art. 9 della più volte citata l.r. 28/99, ritenendo che anche tali singoli atti corrispondano a scelte di pianificazione urbanistico-commerciale, attesa la natura essenzialmente programmatoria di tutti gli atti promananti dagli organi consiliari degli enti.
Nel corso dell'incontro precitato l'Amministrazione richiedente ha ribadito gli appena richiamati esiti dall'analisi ex post dell'impatto della disciplina legislativa e richiamato quanto segnalato nello schema di circolare circa le molteplici sollecitazioni provenienti dagli operatori del settore commerciale in ordine agli effetti della progressiva applicazione del sistema normativo come sopra evidenziato ed alle conseguenti difficoltà di programmare "uno sviluppo bilanciato nel medio periodo" contiguo ad una pianificazione commerciale ed urbanistica organica e coerente.
Considerando tali elementi e valutato il decorso di quasi un decennio dall'entrata in vigore della legge regionale 28/1999, codesta Amministrazione ritiene di dover avviare un processo di revisione e manutenzione della disciplina regolativa nella materia de qua con possibili modificazioni della previgente normativa al fine di favorire una più razionale evoluzione dell'apparato distributivo e garantire maggiore chiarezza circa gli adempimenti necessari alla piena applicazione, da parte dei vari livelli di governo, delle finalità della precitata legge 28/99 rispondendo più puntualmente alle esigenze di cui la stessa intendeva già farsi carico.
A tal fine, nelle more della appena citata revisione, con la circolare in discorso si intende richiamare l'attenzione degli enti destinatari ad attenersi ad una più rigorosa interpretazione ed applicazione degli artt. 5 e 9 della più volte citata l.r. 28/99.

4. Come già espresso per le vie brevi nel corso della riunione del 17 settembre u.s. lo Scrivente non ritene che, sotto il profilo generale relativo al contenuto della direttiva, vi siano particolari osservazioni, condividendo complessivamente il fine e gli obiettivi che la stessa si propone.
Tuttavia, con riguardo alla parte finale della circolare in cui più specificamente si impartiscono le direttive cui attenersi, si ritiene di dover evidenziare che la prospettata formulazione potrebbe dare adito ad equivoci; potrebbe, infatti, evincersi che l'obiettivo perseguito dalla direttiva sia quello di porre un divieto di accettazione delle istanze piuttosto che un richiamo all'applicazione della normativa di riferimento.
Pertanto, si suggerisce di adottare una diversa formulazione volta prioritariamente a richiamare gli enti locali destinatari a ricondurre la propria attività amministrativa ad una più rigorosa interpretazione ed applicazione degli artt. 5 e 9 della l.r. 28/99, sottolineando l'impossibilità di rilasciare autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie in assenza di una coerente programmazione urbanistico-commerciale.
Infine, attesa la indubbia correlazione esistente tra le problematiche territoriali ed urbanistiche e la programmazione della rete distributiva commerciale, si propone di valutare la possibilità di concordare l'emanazione della direttiva con l'Assessorato regionale del territorio e ambiente.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  


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