POS. II Prot._______________239.11.2008

OGGETTO: Lavoro - Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ex art.1, L. n.144/1999 - Contratti di co.co.co. con componenti estranei alla P.A. - Proroga - Possibilità.






PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA -
Dipartimento della programmazione

PALERMO








1. Con nota prot. n.18100 del 5 settembre 2008 codesto Dipartimento, premesso di avere stipulato previa pubblica selezione contratti di collaborazione coordinata e continuativa di durata triennale con due professionisti esterni al fine di integrare i Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici istituiti ai sensi dell'art.1 della legge 17 maggio 1999, n.144 e che i medesimi sono stati già rinnovati alla scadenza per altri tre anni, come previsto nel bando di selezione, chiede allo Scrivente se, nelle more dell'avvio di una nuova selezione di esperti, sia possibile prorogare nuovamente i contratti scaduti "con un mero posticipo del termine previsto senza modifica delle condizioni contrattuali".
Codesta Amministrazione sottolinea "l'urgenza improrogabile di concludere le avviate attività espletate al fine di: -provvedere almeno entro il 31/12/2009 alle principali rendicontazioni di chiusura di tutte le procedure inerenti l'attuazione del POR Sicilia 2000-2006;" ecc.

2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
La normativa generale in tema di collaborazioni esterne nella P.A. è stata inizialmente dettata con l'art.7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165.
La predetta norma è stata più volte modificata: l'art.32, D.L. 4 luglio 2006, n.223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter; successivamente il medesimo comma 6 è stato ulteriormente modificato dal comma 76 dell'art.3, L. 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008) ed, infine, sostituito dall'art.46, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n.112, come modificato dalla relativa legge di conversione.
In particolare, poi, il comma 77 dell'art.3, L. n.244/2007 cit. ha aggiunto all'art.7, D.Lgs. n.165/2001 in esame, il comma 6-quater.

I primi tre commi in commento, cioè il 6, 6-bis e 6-ter dell'art.7, D.Lgs. n.165/2001, disciplinano in via generale i presupposti di legittimità, l'oggetto, i requisiti, le modalità procedurali ed il regime di pubblicità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
In particolare, in ordine alla durata dei medesimi, la norma prescrive che "la prestazione deve essere di natura temporanea" (v. comma 6, lett. b) e che "devono essere preventivamente predeterminati durata, luogo ..." (comma 6, lett. d).
Al riguardo il Dipartimento della Funzione pubblica, nella circolare n.5/2008 dell'Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni (UPPA), ha chiarito che "la prestazione oggetto del contratto è strettamente correlata agli obiettivi ed ai progetti specifici determinati in sede di conferimento dell'incarico" e che, pertanto, "la durata del contratto diventa un elemento strettamente dipendente dall'incarico affidato e non si concilia con l'istituto della proroga, salva la necessità di proseguire il contratto per il completamento dell'incarico medesimo o per la realizzazione del progetto assegnati".

Ciò ricordato in estrema sintesi solo per completezza, occorre invero sottolineare che i contratti in oggetto sono stati sottratti dal legislatore alla disciplina di carattere generale dal menzionato comma 6-quater dell'art.7, D.Lgs. n.165/2001 cit., che dispone espressamente che:
"Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.".

Come sottolineato dal Dipartimento della Funzione pubblica, nella circolare n.2/2008 dell'UPPA, "L'esplicita esclusione trova la sua motivazione nel fatto che gli incarichi in questione corrispondono per loro stessa natura ai presupposti di legge, possesso di competenza specifica, corrispondenza alle attività istituzionali, durata e contenuto dell'incarico predeterminati.".

Il legislatore, introducendo un'esplicita deroga alla disciplina ordinaria per i componenti dei nuclei di valutazione, ha dunque inteso preservarne le peculiarità.
La problematica deve essere analizzata e risolta, pertanto, alla luce delle disposizioni dettate in materia di nuclei di valutazione.
In particolare, l'art.1, L. 17 maggio 1999, n.144, nel prevedere l'istituzione presso le amministrazioni centrali e regionali di nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, specifica che i medesimi operano all'interno delle rispettive amministrazioni ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di potere svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione (comma 2), rinviando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'indicazione delle caratteristiche organizzative comuni dei nuclei, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei all'amministrazione (comma 4).
La Direttiva P.C.M. 10 settembre 1999 chiarisce poi che ogni amministrazione procede a selezionare i componenti del nucleo assicurando l'apporto di professionalità rispondenti alle finalità previste dall'art.1, comma 2, L. n.144/1999 (art.3, comma 1); che i nuclei sono composti da professionalità interne, integrate -ove necessario- da professionalità esterne all'amministrazione e che, in entrambi i casi, i requisiti sono quelli indicati all'art.3, primo comma, provvedendo altresì in ordine alla quantificazione del compenso (art.3, secondo comma).
In particolare, dall'art.4 della direttiva, che dispone che le amministrazioni debbono elaborare un programma di attuazione delle attività volte alla costituzione dei nuclei, si evince che sono le stesse amministrazioni che devono disciplinare le modalità di costituzione dei nuclei stessi.
Nulla viene prescritto in ordine alla durata degli incarichi ai soggetti esterni se non che, comunque, debba essere predeterminata (v. circolare UPPA cit.).

Tuttavia, alla luce del quadro normativo in esame, non si rinvengono ostacoli giuridici che precludano, nelle more della selezione di nuovi esperti, a codesta Amministrazione ed ai due esperti di convenire una -motivata- proroga dell'incarico ai fini della conclusione delle avviate attività (possibilità, peraltro, espressamente consentita, come sopra visto, dall'UPPA nella circolare n.2/2008 con riferimento alle co.co.co. in generale, se fondata sulla necessità di concludere l'originario incarico).
Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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