Pos. 3   Prot. N. 242 .11.08  



Oggetto: Incarico professionale. Compenso.





ASSESSORATO REGIONALE TURISMO COMUNICAZIONE E TRASPORTI
Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo
Palermo





1.Con la nota prot. n. 450/A/S5/TUR del 17.09.08 codesto Dipartimento sottopone alcune problematiche inerenti il pagamento di due parcelle di progettazione di un ingegnere.
Quest'ultimo ha presentato in data 15 febbraio 2007 una fattura di € 208.061,19 in relazione al progetto " Opere di completamento e sistemazione della tonnara xxxx" . Rappresenta codesto Dipartimento che il suddetto progetto "pur essendo stato redatto ma non è mai stato realizzato né vistato dagli organi tecnici competenti" e che non è stato approvato il disciplinare con cui è stato affidato l'incarico di progettazione.
A tale proposito l'art. 11 del disciplinare di incarico stabilisce che " Le somme per onorario e spese dovute per lo studio e la redazione del progetto di cui alla presenta convenzione, verranno corrisposte al professionista dopo la formale approvazione del progetto".
Il progettista inoltre ha chiesto il pagamento di un'altra fattura di € 9.978,15 concernente il pagamento del saldo della parcella riguardante la progettazione degli arredi e delle attrezzature della tonnara medesima. Tale fattura è composta da due importi; Il primo, € 2.784, 10, riguarda il pagamento del 10% a saldo della parcella ed il secondo di €6.960,25 ; sul primo importo codesto Dipartimento esprime perplessità dato che ai sensi dell'art. 11 del disciplinare dell'incarico..." il restante 10% verrà corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo e comunque non oltre un anno dopo l'ultimazione dei lavori". Infatti "nella considerazione che i lavori non sono stati realizzati apparirebbe non dovuto l'importo di € 2.784, 10. Il 2° importo di € 6.960,25 a titolo di risarcimento per interruzione incarico sembrerebbe invece essere dovuto".
Su tali questioni viene chiesto il parere dello Scrivente.


2. Con riferimento ai quesiti prospettati giova osservare che, come rilevato in premessa, in ordine ad entrambi i progetti oggetto della presente consultazione le parti in causa hanno stipulato un disciplinare di incarico che regolamenta i rapporti tra amministrazione da un lato, e professionista dall'altro.
Esaminando, preliminarmente, la problematica concernente la mancata approvazione del disciplinare relativo alla "Progettazione, direzione e contabilità dei lavori e di opere complementari relativi alla riqualificazione della tonnara di capo xxx nel comune xxxx" si osserva che l'art. 21 precisa che la convenzione diventa impegnativa per l'amministrazione soltanto dopo la "prescritta definitiva approvazione degli organismi competenti".
In realtà non risulta ben chiaro l'organo che debba procedere all'approvazione nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto dall'organo politico di vertice ; sembra tuttavia probabile che si sia voluto fare riferimento all'onere, vigente al momento della stipulazione del contratto, della registrazione presso la Corte dei Conti dei contratti eccedenti 20.000.000 di lire previsto dall'art. 19, comma 3 del R.D 18.11.1923, n. 2440 recante norme sulla contabilità generale di stato.
In ogni caso, deve osservarsi in via generale che, al di là di ogni valutazione sul significato da attribuire alla suddetta espressione, non avendo peraltro lo Scrivente alcuna cognizione delle cause che hanno determinato la suesposta mancata approvazione, che il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte committente una p.a., richiede la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, e, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. posti dall'art. 97 cost.; il contratto, come precisato da costante giurisprudenza ( ex plurimis Cass., sez. I, 26-01-2007, n. 1752) "deve, quindi, tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere". Pertanto, il diritto al compenso è sostanzialmente subordinato alla presenza degli elementi sopra richiamati al di là di ogni ulteriore approvazione che possono essere richieste nel disciplinare di incarico .

In relazione alla la problematica relativa alla mancata approvazione del progetto, l'art. 11 della convenzione collega l'erogazione del compenso al professionista alla "formale approvazione del progetto".
A tale proposito la giurisprudenza ha chiarito (Cass., sez. II, 21-10-1992, n. 11497) che " L'art. 2237 c.c., il quale pone a carico del cliente che receda dal contratto d'opera il compenso per l'opera svolta (indipendentemente dall'utilità che ne sia derivata), può essere derogato dai contraenti, i quali possono subordinare il diritto del professionista alla realizzazione di un determinato risultato, con la conseguenza che il fatto oggettivo del mancato verificarsi dell'evento dedotto come oggetto della condizione sospensiva comporta l'esclusione del compenso stesso, salvo che il recesso ante tempus da parte del cliente sia stato causa del venir meno del risultato oggetto di tale condizione (nella specie, le parti avevano subordinato il compenso di un geometra per la redazione di un progetto di costruzione edilizia all'approvazione del progetto medesimo da parte dell'autorità amministrativa)".
Quindi se è lecita l'apposizione di una clausola siffatta da parte dei contraenti, dovrà verificarsi, nel caso de quo, se l'avverarsi della condizione (approvazione del progetto) cui le parti hanno subordinato il diritto al compenso, non sia addebitabile al professionista, ( nel caso, ad esempio, di carenza o inadeguatezza del progetto) perché, in tal caso, si configurerebbe un inadempimento dell'incarico che legittima il committente ad avvalersi dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 del c.c. rifiutando di corrispondere il compenso; diversamente, ove tale inadempimento sia dovuto invece a fatti riferibili al committente, non potrà escludersi il diritto del progettista al compenso previsto nel contratto.
Quindi in buona sostanza appare determinante, al fine della soluzione al quesito, una verifica delle cause concrete che hanno determinato la mancata approvazione del progetto.

3. Con riferimento al compenso richiesto dal professionista per il secondo progetto (progettazione degli arredi e delle attrezzature della tonnara di capo xxx), è necessario prendere le mosse, anche in questo caso, dalle previsioni del disciplinare stipulato tra le parti in causa.
L'art. 11 del disciplinare al comma 2 stabilisce che " Le somme per onorario e spese dovute per la direzione, contabilità, misura, liquidazione ed assistenza al collaudo dei lavori di cui alla presente convenzione, valutate a percentuale sui singoli importi degli stralci saranno corrisposte, con il pagamento dei lavori alle imprese, nella misura del 90% dei lavori eseguiti risultanti dai successivi stati di avanzamento o da altri documenti contabili. Il restante 10% verrà corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo e comunque non oltre un anno dall'ultimazione dei lavori".
Sulla scorta di quest'ultima disposizione il Dipartimento ritiene di non dovere corrispondere il pagamento del rimanente 10% a saldo della parcella "nella considerazione che i lavori non sono stati realizzati", mentre ritiene dovuto l'importo per interruzione dell'incarico.
Per quanto concerne il primo punto si ritiene che la disposizione in esame faccia riferimento esclusivamente al momento in cui deve corrispondersi l'importo del 10% del compenso collegandolo all'approvazione degli atti di collaudo; l'assenza del suddetto adempimento, per cause non addebitabili al professionista, non può comunque escludere il diritto del professionista al compenso spettantegli.
Con riferimento, invece, al risarcimento richiesto per interruzione dell' incarico, le scarne informazioni fornite non consentono un'approfondita disamina della problematica.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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