Pos. III   Prot. N. / 244.08.11 



Oggetto: Assessori regionali non parlamentari-ritenute previdenziali.




Allegati n...........................  Presidenza della Regione              
                      Dipartimento regionale del personale, dei                         servizi generali, di quiescenza,previdenza                         ed assistenza del personale 
                      Palermo                          
                   
  1-Con la suindicata nota codesto codesto Dipartimento sottopone allo scrivente la problematica in oggetto indicata chiedendo in particolare se si condivida la soluzione all'uopo individuata. 
  Riferisce al riguardo che, in ordine alla copertura previdenziale da assicurare ai due Assessori, entrambi magistrati collocati in aspettativa per il periodo di svolgimento del mandato, ha ritenuto di dover acquisire informazioni dall'INPDAP. 
  L'Istituto nel confermare l'inesistenza di specifiche disposizioni ha escluso la possibilità di far ricorso all'istituto della contribuzione figurativa, non versandosi in ipotesi di carica elettiva ed ha altresì ritenuto che le indennità percepite dagli Assessori non siano valutabili a fini di quiescenza in quanto non costituenti redditi da lavoro dipendente. Conclude pertanto che la contribuzione, in analogia a quanto stabilikkkto per gli amministratori locali, vada calcolata sulla retribuzione cui il magistrato avrebbe diritto se fosse attualmente in servizio (c.d. retribuzione virtuale) e resti a carico della Regione sia per la quota a carico dell'ente che per quella dovuta dal dipendente. 
  Nelle more di tali versamenti contributivi per i quali l'INPDAP non ha ancora fornito i codici di autorizzazione, un'ulteriore riflessione ha portato codesto Dipartimento a considerare in alternativa la possibilità di applicare l'art.28 del D.P.R. n.1092 del 1973che dispone che ai fini del trattamento di quiescenza ai membri del Governo si applicano le disposizioni concernenti il personale dirigente dello Stato. 
  L'applicazione della disposizione comporterebbe l'assoggettamento a ritenuta di tutte le componenti dell'indennità di carica, ad eccezione della sola diaria forfetaria esentasse,con successivo riversamento in conto entrata al bilancio regionale e la consequenziale gestione attraverso il Servizio quiescenza, salvo restando il successico ricongiungimento presso l'ente previdenziale di riferimento a domanda dell'interessato.  
   
  2-Giova rammentare preliminarmente che in occasione di un'interlocuzione per le vie brevi quest'Ufficio reperite le disposizioni di cui all'art.28 cit ha rimesso alle valutazioni di codesto Dipartimento l'applicabilità delle medesime nel caso che ci occupa rappresentando altresì la necessità di una previa conoscenza sia dei comportamenti assunti dall'Amministrazione regionale per analoghe fattispecie che delle modalità operative adottate in ambito statale. 
  Inoltre nell'allegata nota dell' INPDAP viene data assicurazione circa il tempestivo avvio, non appena acquisiti, dei pareri che già in precedenza l'Istituto aveva richiesto ai Ministeri vigilanti (Lavoro ed Economia).  
  In ordine ad ulteriori sviluppi nulla viene però riferito. 
  Spunti di riflessione possono comunque trarsi dalle considerazioni espresse dal Consiglio Superiore della Magistratura nel deliberare il collocamento in aspettativa di uno dei Magistrati nominati Assessori regionali. 
  Detto Organo infatti dopo aver rammentato che il principio fondamentale recato dall'art. 51 Cost. nel riconoscere a tutti i cittadini il diritto di accedere alle cariche pubbliche non lo limita a quelle elettive e che varie norme prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti pubblici per l'espletamento di altre cariche pubbliche ha ritenuto che l'aspettativa, pur non espressamente prevista, vada riconosciuta anche agli Assessori nominati dal Presidente della Regione in ragione di un'interpretazione estensiva delle disposizioni relative ad altri analoghi uffici pubblici ammessa anche dalla giurisprudenza amministrativa ed anche perchè altrimenti si impedirebbe di fatto ai magistrati l'esercizio della funzione di assessore regionale. 
  Sulle medesime ragioni viene quindi a fondarsi anche il diritto del soggetto chiamato a ricoprire il mandato assessoriale a che i periodi di svolgimento del mandato vengano valutati ai fini previdenziali. 
  Quanto alle modalità attraverso le quali realizzare tale risultato l'INPDAP come detto, privilegia l'applicazione analogica della normativa stabilita per gli amministratori locali. 
  Tuttavia tale soluzione prende le mosse, secondo quanto rappresentato, dalla mancanza di una specifica norma regionale e attende di ricevere conferma dai Ministeri. 
  Né sembra che l'INPDAP sia stato successivamente interpellato circa l'applicabilità dell'art.28 del D.P.R. n.1092 del 1973. 
  Stando così le cose per la delicatezza della questione e sopratutto al fine di chiarirne definitivamente tutti i profili di perplessità, onde evitare che se non risolti possano riverberare sui futuri comportamenti dell'INPDAP, si suggerisce di riavviare un' interlocuzione con le Amministrazioni coinvolte. 
  In tale sede si potrà rappresentare la maggior coerenza della soluzione de qua, rispetto a quella indicata dall' INPDAP, con il modello istituzionale e previdenziale peculiare alla Regione esplicitando in particolare che la norma di cui si discute è inserita nel T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato e che, per il sistema pensionistico dei propri dipendenti, la Regione ha sempre applicato, in toto o per quanto non previsto dalla normativa regionale, le norme applicabili in ambito statale. 
  Seguendo tale linea interpretativa, inoltre, risulta superabile l'impossibilità, invocata dall'INPDAP, di assoggettare a contribuzione l'indennità degli Assessori . Per i Ministri e i Sottosegretari il medesimo Istituto ha infatti chiarito che "in quanto componenti del Governo, sono equiparati, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per quanto concerne il trattamento di servizio al personale dirigente dello stato e in virtù di ciò tenuti al versamento della contribuzione obbligatoria sugli emolumenti percepiti"( così in Nota 2-5-2001 n. 1524). 
  Nelle more della definizione della problematica si suggerisce di effettuare in via provvisoria le trattenute sull'indennità di carica così come già operato dall'Assessorato alla Sanità, fermo restando che ove il sistema in discorso vada a regime la contribuzione dovrà affluire alla gestione competente in base alla normativa regionale. 
  Tutto quanto sopra ovviamente a meno di un intervento legislativo che disciplini la fattispecie e con riferimento al quale si manifesta sin d'ora la disponibilità per ogni necessario supporto tecnico-giuridico. 


  3 - Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. 

         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    


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