Pos. 1   Prot. N. /245.2008.11 




Oggetto: Istituto Zootecnico Sperimentale per la Sicilia. Affidamento di servizio di guardiania a cooperativa. Atto stragiudiziale dei soci cooperatori di riconoscimento rapporto di lavoro con l' Istituto.





Allegati n...........................

Assessorato Regionale
Agricoltura e Foreste
Dipartimento Interventi Infrastrutturali
Servizio III Vigilanza e Tutela Enti PALERMO




1. Con la nota suindicata viene chiesto l' avviso dello Scrivente in ordine "alle eventuali iniziative da intraprendere" a tutela dell' Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia con sede a Palermo, a seguito della notifica al suddetto Istituto da parte dei soci della "xxxxxxx" società a.r.l. di un atto stragiudiziale di "invito" ad essere considerati quali lavoratori precari alle dipendenze dell' Istituto stesso.

  Rappresenta al riguardo codesto Dipartimento che la richiesta trae origine da una transazione tra la xxxxxxx e l' Istituto Sperimentale Zootecnico, conclusa innanzi al tribunale civile di Palermo - sez. specializzata agraria in data 27 aprile 2001, per porre fine ad una controversia avente ad oggetto un contratto di mezzadria per la coltivazione del fondo denominato ex yyyyy in agro di llllll, di proprietà dell' Azienda Foreste Demaniale e da questa dato in affitto allo stesso Istituto. 


  Con la suddetta transazione le parti stabilivano, tra l' altro, che per tredici anni (a partire dal 2001) il servizio di "guardiania" sul fondo, da espletarsi per tutti i giorni dell' anno, fosse affidato alla società xxxxxx. 


  A seguito dello svolgimento di tale servizio da parte della società utilizzando la prestazione lavorativa dei propri soci, gli stessi chiedono di " rientrare nella categoria dei precari e di avere riconosciuto un rapporto di lavoro a tempo parziale" con l' Istituto Sperimentale Zoootecnico. 


  Ritiene l' Amministrazione che la richiesta dei soci, priva di qualsivoglia riferimento normativo e non basata su contratti in atto vigenti tra la società e l' Istituto, non sia da accogliere. 


  2. Sulla questione esposta si osserva quanto segue.  


  Con l' atto di invito, giudizialmente notificato dai soci della società xxxxxx all' Istituto Sperimentale Zootecnico e all' Agenzia regionale per l' impiego e la formazione professionale, i soci della Cooperativa si limitano all' esposizione dettagliata dei rapporti intercorsi tra la società stessa e l' Istituto. 


  Tali rapporti, come risulta dalla documentazione allegata, hanno avuto, nel passato, come oggetto un contratto di mezzadria cioè quel contratto con il quale il concedente e il mezzadro si associano per la coltivazione di un podere e per l' esercizio delle attività connesse al fine di dividere a metà i prodotti e gli utili. (cfr. artt. 2141 e ss. codice civile).  
   
  Con la transazione stipulata tra le parti, per evitare l' alea del giudizio, l' Istituto si è limitato semplicemente ad affidare alla società il servizio di "guardiania" sul fondo yyyyy, a condizione che la relativa spesa risulti finanziata dall' Assessorato Agricoltura e Foreste.  


  Tale accordo tra le parti ha ad oggetto lo svolgimento da parte della società di un servizio a favore dell' Istituto non la costituzione di un rapporto di lavoro, neanche a tempo parziale con i soci della società. 


  Peraltro, si consideri che l' Istituto Sperimentale Zootecnico costituito con regio decreto dell' 11 gennaio 1884, è un ente pubblico di interesse regionale (vedi statuto rivisto e approvato con deliberazione della Giunta regionale n.243 dell' 8 agosto 2003) e come tale non può assumere personale se non con le modalità previste dalla legge. 
   
  In altri termini per il reclutamento del personale, trattandosi di un ente pubblico, trovano applicazione i principi generali che impongono procedure di selezione neutrali e tecnicamente idonee ad assicurare le conoscenze e le capacità indispensabili per l' esercizio delle mansioni relative al profilo professionale da ricoprire. 


  Per completezza si rammenta, laddove ve ne fosse la necessità, che il fenomeno del precariato nella pubblica amministrazione, nato con lo scopo di realizzare opportunità occupazionali, ancorché di carattere transitorio, è sempre stato regolato da disposizioni normative (vedi per es. art. 23 legge n.67/1988 e LL.rr. n.21/1988 e n.21/1991 relative ai lavoratori socialmente utili) 


  Non può pertanto che condividersi l' orientamento espresso dall' Amministrazione richiedente per cui sulla base di un semplice "invito" privo di quasivoglia riferimento e fondamento normativo, non può costituirsi un rapporto di lavoro. 


  Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.  


*****


  Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS". 


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2008 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale