Pos. 3   Prot. N. 17381 - 248.08.11 Palermo 02/10/2008 


Oggetto: DEMANIO E PATRIMONIO - Richiesta di declassificazione di area relitta di strada provinciale.



       
              ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI 
              DIPARTIMENO LAVORI PUBBLICI 
                                  P A L E R M O 



1 - Con nota 19 settembre 2008, n. 58223 - AG41/126 del Sevizio infrastrutture viarie e trasporti di codesto Dipartimento viene chiesto l'avviso di quest'Ufficio in relazione alla competenza di codesta Amministrazione a provvedere in ordine alla richiesta della Provincia di Xxxx finalizzata ad ottenere un provvedimento di declassificazione di un'area relitta di pertinenza di una strada provinciale da tempo occupata senza titolo dalla porzione di un fabbricato privato.
Viene riferito che già nel 1975 il proprietario del fabbricato, realizzato in epoca imprecisata e senza titolo, aveva chiesto la cessione di tale frazione di terreno e che il consiglio provinciale, verificato che l'occupazione non era di ostacolo alla fruizione della strada provinciale, aveva deliberato, nel 1981, la "declassificazione" di tale porzione di terreno individuandone la misura in 45 mq e chiedendo a codesto Assessorato l'adozione del relativo provvedimento che veniva adottato con decreto 20 marzo 1984, n. 257 ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126.
L'Amministrazione provinciale operava il relativo frazionamento individuando la superficie interessata in mq 45 della particella 113 del foglio di mappa 31, ricadente nel territorio del comune di Yyyy, e in data 20 ottobre 1984 perveniva alla stipula dell'atto di vendita dell'immobile.
Il 17 maggio 2002 gli eredi del compratore e nuovi proprietari del fabbricato rilevavano un errore nel frazionamento e la non corrispondenza fra la superficie ceduta e quella ( superiore di 32 mq) effettivamente occupata e chiedevano alla Provincia di Xxxx di disporre la rettifica del frazionamento dichiarandosi pronti a sostenere le relative spese.
A seguito di tale richiesta l' Amministrazione provinciale, con istanza 2 gennaio 2003, n. 52, ha chiesto a codesto Assessorato di provvedere alla declassificazione di un'ulteriore porzione di 32 mq di strada provinciale ad integrazione di quella disposta col D.A. 257/1984.
La richiesta veniva respinta ritenendosi che il codice della strada, nell'attribuire alle regioni la competenza in materia di classificazione delle strade non fosse applicabile alla fattispecie che riguarda la "sdemanializzazione" di un'area ormai ( da tempo) relitta. La Provincia, nel 2005 ha rinnovato la richiesta dell'emissione di un provvedimento di modifica del D.A. 257/1984 che individui la superficie declassificata in mq. 77 e non 45 precisando che la richiesta di "declassificazione" debba intendersi come richiesta di "sdemanializzazione" dell'area "al fine di procedere alla regolarizzazione di una erronea individuazione catastale delle aree oggetto di cessione".
Codesto Dipartimento rispondeva che il D.A. 257/1984 era stato emanato in base alla normativa al tempo vigente, legge n. 126/1958, ormai abrogata dal nuovo codice della strada e di non aver più competenza ad esprimersi in ordine alla sdemanializzazione di un terreno di proprietà dell'amministrazione provinciale e da alienare ad un frontista. La Provincia, con istanza 18 giugno 2008 ha rinnovato la propria richiesta inducendo codesto Dipartimento a richiedere sulla questione l'avviso di quest'Ufficio.
2 - Osserva lo scrivente che sia la legge 12-2-1958 n. 126 recante "Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico" sia l'art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ( Nuovo codice della strada) riguardano il regime di classificazione delle strade in relazione alle loro caratteristiche tecniche e funzionali.
Il comma 5 dell'art. 2 del nuovo codice prevede che per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del precedente comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", e che enti proprietari delle stesse sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Il successivo comma 8 dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede alla classificazione delle strade statali e che le regioni, sentiti gli enti locali, procedono, invece, alla classificazioni delle rimanenti strade.
Il comma 9 dello stesso articolo prevede poi che quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, nei casi e con la procedura indicati dal regolamento. L'art. 3 di tale regolamento (D.p.r. 16-12-1992, n. 495) indica cosa debba intendersi per "declassificazione" : il passaggio da una all'altra delle classi previste dall'art. 2, comma 6 del codice.
Appare evidente come nella fattispecie non si tratti, come correttamente rilevato dall'Assessorato, (e ammesso, d'altra parte, dalla stessa Amministrazione provinciale) del passaggio di una strada da una classe all'altra ( con refluenze in ordine all'individuazione dell'ente proprietario) ma di una ipotesi di passaggio di una porzione di terreno dal demanio stradale provinciale al patrimonio disponibile dell'ente ai fini della sua alienazione secondo il regime di diritto privato. In tale prospettiva, a prescindere dal fatto che il decreto assessoriale n. 257/1984 sia stato o meno impropriamente adottato con riguardo alla legge n. 126 del 1958, a suo tempo in vigore, non appare dubbio che in base alla vigente normativa la Regione non abbia alcuna competenza in merito a quanto richiesto dalla Provincia di Xxxx che potrà autonomamente prendere atto del fatto che ormai da decenni l'area occupata dal fabbricato in questione è sottratta alla destinazione di pertinenza della strada provinciale e provvedere alla sua sdemanializzazione per la superficie effettivamente verificata ed alla correzione del frazionamento a suo tempo disposto. Fatta salva ovviamente l'integrazione del prezzo a suo tempo determinato in relazione alla minore superficie ritenuta occupata.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.



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