Pos. 3 Prot. N. 17379 - 249.08.11 Palermo 02/10/2008

Oggetto: TRASPORTI - Scissione societā esercente servizio di autolinea in affidamento provvisorio ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 19/2005.




       

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
Dipartimento comunicazioni e trasporti.
                                  P A L E R M O 


1 - Con nota 23-9-2008, n. 475 codesto Dipartimento espone di aver stipulato con una societā giā concessionaria di autolinee di trasporto pubblico un contratto di affidamento provvisorio ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 19/2005. Giā prima della stipula di tale contratto la stessa societā aveva ottenuto, con decreto del dirigente di servizio 1-7-2008 rilasciato ai sensi dell'art. 31 della legge n. 1822 del 1939, il nulla osta alla scissione in due distinte societā commerciali ed il riconoscimento a ciascuna dell'idoneitā a svolgere servizi di trasporto pubblico locale con ripartizione delle autolinee giā esercitate dall'originaria unica societā. Successivamente a tale provvedimento sono stati stipulati un atto aggiuntivo al contratto stipulato con la societā originaria (con riduzione delle autolinee affidaste in servizio) ed un nuovo contratto con la societā di nuova costituzione per le tratte restanti.
A tali conclusioni codesta Amministrazione č pervenuta in base alle seguenti considerazioni :
- dar seguito al nulla osta alla scissione giā rilasciato da codesta Amministrazione alla prima societā ;
- mancanza di alcun onere per l'Amministrazione in ordine alla ripartizione del servizio fra la prima societā e quella nata dalla sua suddivisione;
- evitare un contenzioso fra i due soggetti che potesse paralizzare lo svolgimento del servizio in corso.
Dovendo addivenire all'approvazione dei due nuovi separati contratti di servizio si chiede l'avviso di quest'ufficio in merito alle determinazioni assunte da codesto Dipartimento.
2 - Deve rilevarsi pregiudizialmente che la richiesta di parere si sostanzia in un controllo, che non compete a quest'Ufficio, sulla legittimitā di determinazioni assunte da codesto Dipartimento senza che vengano poste porre specifiche questioni interpretative di norme legislative di cui sia ritenuta controversa o dubbia l'interpretazione.
Si osserva comunque, per spirito di fattiva collaborazione, che la stipula di due contratti di servizio con le due societā appare logica conseguenza del nulla osta alla scissione rilasciato da codesta Amministrazione che, a seguito di tale provvedimento, hanno maturato un'aspettativa alla suddivisione delle autolinee secondo gli accordi fra le stesse societā intervenuti.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformitā alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrā essere inserito nella banca dati FONS.


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