Pos. III   Prot. N. / 261.11.08 



Oggetto: Preposizione di funzionari direttivi muniti di laurea alle Unità operative di base (UOB) del Dipartimento.




Allegati n........................
                               
                              Assessorato regionale dell'Industria 
                          Dipartimento Industria 

PALERMO
           
                  e p.c. Presidenza della Regione 
                          Dipartimento regionale del personale,                         dei servizi generali, di quiescenza,                             previdenza ed assistenza del personale                         PALERMO 


                          Agenzia per la rappresentanza 
                  negoziale della Regione siciliana 
                  A.R.A.N. Sicilia 
                          PALERMO 





  1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente un parere sulla questione in oggetto. 
  Al riguardo il richiedente riferisce in primo luogo come l'ipotesi della preposizione di funzionari direttivi alle UOB, della quale viene chiesto di verificare la correttezza, sia maturata in conseguenza dell'esito negativo dei numerosi atti d'interpello rivolti ai dirigenti dell'Amministrazione regionale. 
  Codesto Dipartimento dal quadro normativo vigente, quale lo ripercorre sia con riferimento alla ripartizione strutturale degli uffici che all'ordinamento professionale, trae il convincimento che il legislatore regionale non abbia inteso " contemplare UOB di natura esclusivamente dirigenziale"e che " i funzionari direttivi muniti di laurea possano considerarsi titolati ad assumere l'incarico di responsabili"di dette strutture . 
  A supporto di tale orientamento rammenta come ai " Servizi di prevenzione e protezione" vadano preposti funzionari direttivi ed invoca l'equivalenza tra dirigenti del vecchio ordinamento e la nuova qualifica di funzionario direttivo sulla base della quale quest'Ufficio ha concluso che i funzionari direttivi possono essere nominati nei C.d A. degli Iacp nonché commissari ad acta nei Comuni. 
  Viene inoltre considerato, senza peraltro citare alcuna norma, che nelle altre P.A. i direttivi rivestono funzioni di elevata responsabilità dirigendo anche uffici amministrativi e tecnici. 
  Infine in favore della tesi prospettata vengono aggiunte notazioni sul piano dell'opportunità e dell'efficienza organizzativa. 


  2-Ai sensi dell'art.4 comma 1 "L' organizzazione amministrativa della Regione è articolata in strutture di massima dimensione, strutture di dimensione intermedia denominate aree e servizi, ed unità operative di base". Tale norma è stata sempre interpretata come recante l'individuazione di tre uffici dirigenziali ordinati in base ai livelli in quanto quello di dimensione intermedia si colloca per forza di cose tra due livelli di cui uno sovraordinato e l'altro sottoordinato chè altrimenti sarebbe esso stesso struttura di base. Da notare poi che nel comma successivo ove si specifica l'articolazione del Dipartimento compaiono anche gli uffici semplici. Questi sia per la sedes ove sono previsti che per la stessa denominazione sono invece da considerare esclusivamente attinenti all'organizzazione interna della struttura dirigenziale di massima dimensione e cioè semplici uffici ma non strutture di livello dirigenziale. 
  A tale ricostruzione si sono del resto attenuti gli organi di Governo nell'attività di organizzazione di loro competenza e segnatamente la Giunta regionale allorchè ha individuato le strutture intermedie (cf.. deliberazione n.366 del 2001), ha adottato le linee guida per la predisposizione dei regolamenti di organizzazione degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della regione( delibera n.11 del 21 gennaio 2003) ed ha graduato ai fini del trattamento accessorio funzioni e responsabilità dei dirigenti. 
  Parimenti quest'Ufficio in numerose consultazioni ha ribadito che le unità operative sono strutture a responsabilità dirigenziale ( così ad es .nei pareri 292/01, 87/2002, 192/07). 
  Si ritiene pertanto che il livello dirigenziale delle articolazioni organizzative in esame non ne consenta l'attribuzione a funzionari. 
  Giova peraltro ricordare che in tutte le pubbliche amministrazioni l'attribuzione di funzioni dirigenziali a dipendenti che non abbiano qualifica dirigenziale può avvenire solo in presenza di una normativa speciale che deroghi alla disciplina generale della materia.  
  Ed infatti è lo stesso legislatore a prevedere all' 'art 17 bis del D.Lgs. 165 del 2001 che i vicedirigenti possano essere destinatari di delega di competenze da parte dei dirigenti. 
  Fermo restando, quindi, che non possono assumere la titolarità di uffici dirigenziali, i dipendenti inquadrati nella vicedirigenza possono esercitare funzioni dirigenziali solo in virtù di una delega prevista dalla legge. 
  Né diverse indicazioni possono trarsi dall'art.19 c.6 del D.Lgs. 165 del 2001. Tale norma nel testo vigente, a seguito di più di una modifica, allorchè prevede che nelle percentuali ivi previste tutti gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale precisa tra l'altro che la suddetta qualificazione può derivare da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza. 
  La disposizione, che nella Regione ha un'applicazione più limitata prevedendo l'art. 9 della l.r.10 la possibilità di conferire ad esterni solo incarichi di dirigente generale, prevede infatti che a determinate condizioni i funzionari di categoria D possano accedere agli incarichi dirigenziali come esterni. Non si versa quindi in ipotesi di svolgimento di funzioni dirigenziali da parte del funzionario in quanto il medesimo, collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'incarico diviene, seppur temporaneamente, dirigente.  
  Quanto ai Servizi di prevenzione e protezione è l'art.35 della l.r.6 del 1997 e succ.modif., a stabilire che il responsabile del Servizio deve essere individuato in un funzionario direttivo. Tuttavia la previsione- finalizzata ad assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nel cui ambito vengono in rilievo relativamente alla figura in argomento compiti richiedenti capacità e requisiti professionali specifici piuttosto che l'idoneità a svolgere funzioni dirigenziali- nulla dice circa la collocazione del SPP nell'articolazione dipartimentale. Da tale silenzio oltre che dal destinatario del relativo incarico ( che deve essere un funzionario direttivo) si desume che il Servizio Prevenzione non costituisce un ufficio di livello dirigenziale. 
  L'attribuzione di funzioni dirigenziali a personale del comparto è invece possibile nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 109,co.2, del T.U.Enti Locali. Al riguardo lo scrivente ha avuto modo di osservare come tale previsione attenendo all'aspetto organizzativo non sia estensibile ad enti diversi dai Comuni pur se compresi per la disciplina del rapporto di lavoro nel medesimo ambito di contrattazione. 
  Infine privo di alcun pregio appare ai presenti fini valutare a quale carriera del previgente ordinamento corrisponda l'attuale profilo di "funzionario direttivo". A prescindere dalla circostanza che nel richiamato parere detta corrispondenza veniva in rilievo per la risoluzione di una specifica fattispecie la tematica oggi in esame è tutta da risolvere in base all'attuale ordinamento degli uffici e della dirigenza. 
   
  3-Il presente parere è trasmesso alle Amministrazioni in indirizzo che leggono per conoscenza in considerazione delle competenze loro ascritte così da renderle partecipi della problematica in discorso e anche al fine di consentire di esprimere eventuali osservazioni al riguardo. 


4- Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    


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