Pos. 1   Prot. N. /263.08.11 



Oggetto: Emolumenti ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale dell'Olivo e dell'Olio.




Allegati n...........................





ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

Dipartimento regionale per gli interventi infrastrutturali.

PALERMO

1. Con la suindicata nota codesto Dipartimento, nel rammentare che il comma 2 dell'art. 32 della l.r. 1/2008 ha disposto la soppressione dell'Istituto regionale dell'Olivo e dell'olio, evidenzia che lo stesso Istituto è attualmente amministrato da un commissario liquidatore nominato, previa delibera della giunta regionale, con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste del 2 aprile 2008.
Nella nota cui si risponde viene segnalato che, relativamente all'anno 2007, i compensi dovuti ai componenti del consiglio di amministrazione sono stati integralmente liquidati e viene, altresì, precisato che, successivamente alla data di soppressione dell'Istituto il medesimo consiglio non è stato mai convocato.
In conseguenza di quanto esposto codesto Dipartimento chiede allo Scrivente di esprimersi in ordine alla data di effettiva cessazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto in questione nonché in ordine ai compensi ancora eventualmente spettanti ai componenti del consiglio stesso.
2. Circa i quesiti posti si osserva preliminarmente che il comma 2 dell'art. 32 della l.r. 1/2008 ha abrogato l'art. 3 della l.r. 10/2006 con il quale veniva istituito l'Istituto regionale dell'Olivo e dell'Olio e che ai sensi del successivo art. 36, comma 1, la legge medesima è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (8 febbraio 2008) nella G.U.R.S.
Vero è che l'art. 35 della legge stessa, rubricato "Effetti della manovra e copertura finanziaria", al comma 2 recita "Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dall'1 gennaio 2008" ma detta decorrenza retroattiva riguarda appunto le disposizioni tese a realizzare effetti finanziari, la cui operatività non può che essere quella della legge di bilancio, di cui la legge finanziaria è servente e i cui effetti giuridici si verificano in pieno solo a seguito dell'entrata in vigore della legge di bilancio.
Per tutte le altre disposizioni contenute nella legge finanziaria non riguardanti la manovra finanziaria - che giova ricordare non dovrebbero trovare ingresso nella stessa - come quella di cui alla fattispecie che ci occupa, avente natura ordinamentale o organizzatoria, l'entrata in vigore non può essere retroattiva anche, a tacer d'altro, per motivi di ordine costituzionale.
Pertanto, si ritiene che nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 7 febbraio 2008 ai componenti dell'organo in parola debbano essere corrisposti i dovuti compensi. Ciò, ovviamente, tenuto conto del principio di carattere generale contenuto nell'art. 1, comma 6 della l.r. 15/93, che sancisce la inscindibilità del rapporto di interdipendenza tra funzione ricoperta e partecipazione alle riunioni, cui fanno seguito le disposizioni dell'art. 4 del D.P.Reg. 21 luglio 1994, dalle quali, coerentemente, si evince che deve escludersi il diritto alla corresponsione del compenso mensile per quei componenti che nel mese non abbiano preso parte ad alcuna riunione dell'organo di cui sono componenti, e questo sia nell'ipotesi di assenze dovute a motivi personali che nella diversa ipotesi in cui in quel determinato mese non fosse avvenuta alcuna convocazione dell'organo medesimo.


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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  

























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