Pos. 3  Prot. N. 267 .11.08  



Oggetto: Adozione procedura negoziata senza pubblicazione preventiva del bando di gara.





ASSESSORATO REGIONALE AL LAVORO PREVIDENZA SOCIALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE ED EMIGRAZIONE
Dipartimento Formazione Professionale


e.p.c. UFFICIO DI GABINETTO DELL'ON. LE
PRESIDENTE DELLA REGIONE

UFFICIO DI GABINETTO DELL. ON. LE
ASSESSORE REGIONALE AL LAVORO

LORO SEDI



1. Con la nota prot. n. 3765 dell'8 ottobre 2008 codesto Dipartimento ha posto un quesito relativo alla possibilità di adottare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del " servizio di assistenza tecnica e gestionale nell'ambito delle attività connesse alla programmazione, gestione, controllo e monitoraggio all'autorità di gestione FSE 2007/2013".
Viene rappresentato che codesto Dipartimento è stato individuato quale autorità di gestione nell'odierno programma operativo 2007/2013 e che avendo svolto nell'ambito del P.O. precedente il mero ruolo di responsabile di misura, non dispone di "apposito funzionigramma di risorse umane e adeguate competenze specifiche".
Viene rappresentato altresì che in data 27.2.2008 veniva avviata una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi di assistenza tecnica e gestionale e che detto bando è stato revocato e annullato da parte del commissario ad acta nominato dall'Assessore al lavoro.
Ciò premesso rappresenta codesto Dipartimento che " procedere all'indizione di una gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del contraente cui affidare il servizio di assistenza tecnica per l'avvio della nuova programmazione inevitabilmente determinerebbe uno sforamento sui termini previsti dal regolamento comunitari per la prima certificazione della spesa ( 31.12.2009)".
Viene quindi chiesto il parere dell'Ufficio in ordine alla possibilità di potere esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo quanto previsto dall'art. 57 comma 2 lettera c del D.Lgs n. 163/06 laddove recita "nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti".

2. Secondo il diritto comunitario, puntualmente recepito dal legislatore nazionale, la procedura negoziata in via generale è da ritenersi ammessa solo in casi tassativi e l'utilizzo di essa necessita di congrua motivazione .
In particolare, la procedura negoziata non preceduta da bando di gara, che qui rileva, è consentita nella misura strettamente necessaria quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazione aggiudicatrici, non è compatibile con i tempi imposti dalle procedure aperte o ristrette ovvero negoziate previo bando; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatici.
Secondo l'elaborazione giurisprudenziale comunitaria e interna occorre un'urgenza qualificata e non generica cioè improvvisa e imprevedibile e inoltre tale situazione di urgenza non deve essere addebitabile all'inerzia dell'amministrazione che pur avendo la possibilità di procedere con gli ordinari sistemi di scelta del contraente non vi abbia tempestivamente provveduto.
Ciò premesso poiché le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza sono imputabili alla stazione appaltante, non può che darsi riposta negativa al quesito posto ( in tal senso cfr. C. Stato, sez. V, 27-10-2005, n. 5996. secondo cui "È illegittimo il ricorso alla trattativa privata allorché l'urgenza che la giustificherebbe si deve far risalire ad inerzia o responsabilità della stessa p.a".)
Nelle superori considerazioni è il parere dello Scrivente.



3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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