Pos. II   Prot. N. / 270.11.08 



Oggetto: Sgravi contributivi ex l. r. 30/97 - Possibilità di revoca per mancata applicazione dei contratti collettivi in caso di avvenuta regolarizzazione.




Allegati n...........................







ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO,
DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE E
DELL'EMIGRAZIONE
Agenzia regionale per l'impiego e la formazione
professionale

PALERMO



1 - Con nota del servizio II prot. 987 del 7 ottobre 2008, codesta Agenzia ha posto allo Scrivente il seguente quesito.
La legge regionale n. 30 del 1997, nel prescrivere le condizioni necessarie per l'erogazione ed il mantenimento del beneficio dello sgravio contributivo previsto al titolo I, ha disposto al comma 4 dell'art. 4 che "I datori di lavoro, per fruire dei contributi di cui al presente titolo per le assunzioni o trasformazioni effettuate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali.".
Il successivo art. 18 "Controllo e sanzioni", dopo aver negato l'ammissione ai previsti incentivi dei datori di lavoro nei cui confronti si accerti "l'inesistenza o la non permanenza dei requisiti.." ha statuito che ove tale accertamento sia successivo all'avvenuta fruizione dei benefici il datore di lavoro "dovrà restituirli secondo modalità stabilite con apposito decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, versandoli in un apposito capitolo in entrata nel bilancio della Regione siciliana".
Alla luce delle superiori norme e con riferimento a casi in cui a seguito di visita ispettiva sono state regolarizzate le accertate violazioni, viene chiesto allo Scrivente di esprimersi sulla efficacia, ai fini della revoca del beneficio, della "sanatoria", ipotizzando un differente atteggiamento nei confronti di violazioni gravi ed insanabili rispetto a violazioni suscettibili di essere oggetto di assoluto ripristino della legalità.
In tale ultimo caso, viene manifestata da codesta Agenzia perplessità in ordine ad una eventuale revoca dell'intero contributo nel caso che la violazione accertata interessi "un solo istituto contrattuale e per un numero limitato di lavoratori rispetto a tutte le maestranze occupate", riferendo, comunque, che l'atteggiamento finora adottato si è sostanziato nella revoca dei provvedimenti autorizzativi prescindendo dalla gravità della violazione e dall'avvenuta regolarizzazione.

2 - La legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, reca al titolo I disposizioni in materia di incentivi all'occupazione prevedendo, in particolare, lo sgravio totale dei contributi assistenziali e previdenziali a carico dei datori di lavoro.
Dopo aver identificato ( art. 1 ) le categorie di lavoratori destinatari degli interventi e gli strumenti di incremento dell'occupazione riguardati ai fini della concessione del beneficio ( art. 2 ), la suddetta legge regionale subordina l'accesso all'agevolazione a precise condizioni : che le attività lavorative vengano attuate nel territorio della Regione ( art. 3 ) , che gli interventi agevolati creino occupazione aggiuntiva secondo determinati criteri specificati nella norma, escludendo dal beneficio i datori di lavoro che nei dodici mesi precedenti abbiano proceduto a riduzione di personale, e che i datori di lavoro applichino i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali ( art. 4 ).
Dopo la previsione ( art. 16 ) della predisposizione di un programma annuale di controlli tesi alla verifica dell'esistenza e della permanenza dei suddetti requisiti, vengono stabiliti ( art. 18 ) gli adempimenti conseguenziali agli accertati esiti negativi. Per quanto qui interessa, in caso di avvenuta fruizione in tutto o in parte dell'agevolazione da parte di datore di lavoro sprovvisto dei prescritti requisiti, ne viene imposta la restituzione secondo modalità stabilite con decreto interassessoriale.
Il suddetto art. 18 stabilisce come sanzione alla mancanza (originaria o successiva ) dei requisiti prescritti la non ammissione al beneficio o la restituzione di quanto indebitamente goduto.
Con riferimento all'ipotesi di revoca in questione, per la mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali, va rilevato che nessun riferimento viene fatto dalla norma suddetta alla rilevanza ( in termini di gravità ) della violazione accertata né alla sua sanabilità. In assenza di specificazioni del legislatore in tal senso non è consentito all'interprete di restringere il campo della norma, in considerazione, peraltro, della mancanza di criteri per la qualificazione della gravità dell'inosservanza. Ove l'organo legislativo ha voluto circoscrivere l'ambito della rilevanza di alcune irregolarità lo ha fatto con esplicite disposizioni. Così in materia di Documento unico di regolarità contributiva il D.M. 24 ottobre 2007 elenca all'art. 8 le "cause non ostative al rilascio del DURC" stabilendo l'irrilevanza degli scostamenti contributivi non gravi e fissando i criteri per la individuazione della situazione di non gravità.
Quanto alla possibilità di valutare - al fine della non applicazione della sanzione - il comportamento del datore di lavoro sanante le irregolarità riscontrate, si rende opportuna per una corretta esegesi della norma in discorso, la preliminare individuazione della sua ratio e degli interessi da quella protetti, al fine di attribuire alla stessa il significato e la portata vincolante maggiormente conformi alla sua finalità.
La pretesa della applicazione dei contratti collettivi di lavoro pare rispondere non solo all'esigenza che l'Amministrazione conceda il beneficio dello sgravio contributivo ad imprese osservanti la normativa a tutela del lavoro, ma anche di assicurare e di perseguire il più ampio rispetto di questa.
Ammettendo la rilevanza di una regolarizzazione successiva all'accertamento si garantirebbe con minore efficacia la tutela dei lavoratori. Infatti, il carattere eventuale e futuro della sanzione della revoca potrebbe indurre le imprese interessate a rinviare ad un momento successivo la regolarizzazione della propria posizione e, quindi, a non conseguire e a non conservare la condizione di ordinaria applicazione dei contratti collettivi di lavoro in via generale ed a prescindere dal concreto interesse della fruizione dell'agevolazione ( così Consiglio di Stato IV n. 4817/2005 ).
A tal proposito, una ipotetica valutazione dell'interesse pubblico al ritiro dell'atto autorizzativo rispetto al mero ripristino della legalità dovrebbe essere esclusa considerato che non si verte nel caso in esame nel meccanismo dell'autotutela, espressiva di potestà discrezionale. Infatti, la normativa di riferimento non pare attribuire all'Amministrazione alcun potere di scelta in ordine alla verifica dei requisiti legittimanti la permanenza del beneficio. Dall'accertamento della violazione scaturisce un vero e proprio vincolo per l'Amministrazione di applicare la sanzione prevista ( la restituzione dei benefici ).
Con riguardo, infine, al quesito sulla revoca dell'intero contributo nel caso che le violazioni accertate riguardino un solo istituto contrattuale e per un numero limitato di lavoratori , si rileva che il dettato dell'art. 18 della l. r. n. 30 del 1997 non lascia spazio per una applicazione della sanzione limitata ad una parte del beneficio concesso. Infatti, il legislatore ha imposto la restituzione degli incentivi goduti, rinviando per le modalità della restituzione ad apposito decreto assessoriale.
L'ipotizzata limitazione della revoca ai soli casi di violazioni accertate suscita, inoltre, perplessità con riferimento ai casi di verificata inesistenza o mancata permanenza dei requisiti per situazioni riferite a lavoratori non oggetto di sgravio contributivo. In tal caso, infatti, nessuna sanzione sarebbe applicabile considerato che per quei lavoratori non è attribuito ( e pertanto revocato ) alcun beneficio.
Si ritiene, pertanto, che il datore di lavoro oggetto di verifica negativa dei prescritti requisiti debba restituire i benefici già fruiti, senza limitazioni di sorta.
Ove codesto Assessorato ritenga tale sanzione non rispondente alla finalità della legge in discorso, potrà intraprendere le opportune iniziative per una adeguata modifica della norma.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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