POS. II Prot._______________/286.08.11

OGGETTO: Istituzioni scolastiche. Revisori dei conti. Requisiti ex art. 9 lr 6/2000. Elenchi.



ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


PALERMO


1. Con nota prot. 10147/Serv. Scuola materna e istruzione di ogni ordine e grado statale del 20 ottobre 2008 codesto Dipartimento, rappresentando che č stata avanzata un'interpretazione dell'art. 9, comma 2, della l.r. 24 febbraio 2000, n. 6, secondo la quale per i revisori dei conti delle istituzioni scolastiche l'Amministrazione regionale dovrebbe utilizzare gli elenchi predisposti dal Ministero della pubblica istruzione a termini del comma 5 dell'art. 57 del D.M. Pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, ha chiesto allo Scrivente di esprimersi sulla portata applicativa del comma 2 del predetto art. 9 l.r. 6/2000, rilevando che codesto Dipartimento ha inteso il richiamo all'art. 57 del D.M. 44/2001 in questione come effettuato ai soli requisiti di professionalitā indicati in tale disposizione.


2. Sulla suesposta questione, si osserva quanto segue.

L'art. 9 della l.r. 24 febbraio 2000, n. 6, nel prevedere che il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale di ciascuna istituzione scolastica autonoma č affidato ad un collegio di revisori dei conti, al secondo comma dispone che "Il presidente ed i componenti del collegio dei revisori devono essere scelti tra i dipendenti in attivitā di servizio o in quiescenza delle amministrazioni cui compete la designazione, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni o di cui all'articolo 57 del D.M. 1° febbraio 2001, n. 44 del Ministero della pubblica istruzione".

Appare evidente che il richiamo del D.M. 1° febbraio 2001, n. 44 del Ministero della pubblica istruzione č effettuato per stabilire i requisiti che i revisori di designazione ministeriale devono possedere, non giā per prevedere che per le proprie designazioni l'Amministrazione regionale debba utilizzare il personale iscritto negli elenchi ministeriali.
Peraltro, ad escludere un tale assunto basti considerare che il comma 5 dell'art. 57 del predetto D.M. prevede che il Ministero della pubblica istruzione provvede alla tenuta di un apposito elenco "per le designazioni di propria competenza"; e, pertanto, l'operativitā di tale elenco resta limitato alle designazioni operate dal Ministero stesso.

In altri termini, considerato che, a termini del comma 1 dell'art. 9 l.r. 6/2000, uno dei revisori č designato dal Ministero della pubblica istruzione in propria rappresentanza, solo per questo sarā necessaria l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 5 del D.M. 44/2000, e non per gli altri membri per i quali sono comunque necessari i requisiti di cui all'art. 9 lr 6/2000.


Nelle superiori considerazioni č il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrā comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilitā che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirā la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2008 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale