Pos. 1   Prot. N. 22076 / 288.08.11 



Oggetto : Contributi e finanziamenti. POR Sicilia 2000-2006. Misura 4.16. Azione C). Impianto di trasformazione di prodotti ittici. Acquisto di un immobile attraverso accensione di mutuo ipotecario. Ammissibilità della spesa. Quesito.






Assessorato Regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca
Dipartimento Regionale Pesca

P A L E R M O



1 . Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento chiede ulteriori chiarimenti sulla fattispecie in oggetto indicata, già esaminata dallo Scrivente col parere n. 32/2008 del 20 febbraio 2008.

La vicenda riguarda un progetto di investimento, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto per la trasformazione di prodotti ittici, ammesso a finanziamento, con D.D.G. xxxxxxxx, a valere sulla Misura 4.16, Azione C), del Complemento di Programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, per un importo complessivo di euro 926.495, 36 , di cui 555.897,22 di fonte pubblica.

Tra gli interventi previsti nel progetto di investimento figura l'acquisto di un terreno e di un fabbricato, per un importo pari ad euro 357.000,00.

Con nota del 13 marzo 2006 la società beneficiaria del contributo, nel comunicare la fine dei lavori, ha prodotto la documentazione richiesta per la liquidazione del saldo.

A seguito di sopralluogo effettuato dall'Ispettorato Tecnico Regionale, al fine di accertare la conformità dei lavori svolti con quelli previsti nel progetto, si è appurato che l'immobile - acquistato in data 16/07/2004 dal Tribunale di vvvvvv, in occasione di un'asta derivante da un fallimento - è stato pagato previa accensione di un mutuo ipotecario, da restituire in dodici anni.

Al riguardo l'Ispettorato, con nota del 6/11/2006, considerato che "il saldo del contributo può essere concesso solo per spese realmente sostenute" ha manifestato perplessità circa il finanziamento dell'acquisto del predetto immobile "avvenuto tra l'altro con un mutuo bancario". In altri termini, secondo l'Ispettorato, andrebbero ritenuti ammissibili a finanziamento solo i ratei di mutuo effettivamente pagati alla data di presentazione dell'istanza di pagamento del saldo, corredata della documentazione finale di spesa.

Partendo da tale presupposto con la precedente richiesta di parere codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente di valutare se, nel caso di estinzione del mutuo in data successiva alla presentazione della rendicontazione finale, potesse essere ritenuta ammissibile a finanziamento l'intera spesa sostenuta per l'acquisto dell'immobile.

Al quesito, così formulato, l'Ufficio ha risposto negativamente, ritenendo che le spese sostenute dopo il termine di rendicontazione finale non fossero ammissibili a finanziamento.

Con l'attuale richiesta di parere codesto Dipartimento in primo luogo rappresenta che tra le fonti di finanziamento previste dal progetto regolarmente approvato figura "l'utilizzo di capitali di terzi per la copertura di parte di quei costi del progetto non coperti da fondi pubblici".

Ciò posto, "considerata la rilevanza dell'operazione finanziaria, dell'avvenuto integrale pagamento del costo dell'immobile e del conseguente trasferimento della piena proprietà dello stesso alla società beneficiaria del contributo", codesto Dipartimento chiede allo Scrivente di esprimersi in ordine alla ammissibilità di detta spesa, da ritenere "effettivamente sostenuta" ai sensi del Reg. (CE) n. 448/2004, pur se con capitali di terzi.

A sostegno di tale orientamento viene richiamato quanto sostenuto dallo Scrivente nel parere n. 265/2007 : "l'interesse pubblico è quello di garantire la realizzazione degli obiettivi connessi alle Misure 4.16 e 4.17, di sostegno a favore della pesca e dell'acquacoltura, nonché di assicurare l'erogazione, nei confronti dei soggetti ammessi a contributo, delle risorse a valere sulle predette misure".


2 . In via preliminare occorre richiamare alcune previsioni dell'avviso pubblico attuativo della misura in oggetto e alcune norme di fonte comunitaria che vengono in rilievo nella fattispecie.

La Misura 4.16 del Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006 - Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura, investimenti produttivi, gravante sullo SFOP (Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca), risulta articolata in quattro sottomisure.

Viene qui in rilievo la Sottomisura c), finalizzata, tra l'altro, al potenziamento e all'adeguamento degli impianti esistenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti ittici e alla realizzazione di nuove unità produttive.

L'avviso pubblico per la presentazione e la selezione delle istanze relative alla misura in esame, pubblicato sul S.O. n. 2 alla GURS n. 18 del 23 aprile 2004, prevede, tra l'altro, che : "Ai progetti utilmente collocati in graduatoria verrà corrisposto un contributo pubblico, sulle spese ritenute ammissibili, nel limite delle seguenti percentuali massime : ... Sottomisura c) : max 60% " e aggiunge : " la percentuale di cofinanziamento pubblico potrà essere elevata fino al 70% ... qualora gli investimenti riguardino l'utilizzo di tecniche che riducono in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente" (cfr. punto 2.2).

Lo stesso avviso pubblico, al successivo punto 3.4, chiarisce, tra l'altro, che saranno erogati : un'anticipazione pari al 50% dopo la comunicazione di inizio dei lavori; il saldo alla fine dei lavori. Al riguardo precisa che : "L'emissione del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo previsto sarà subordinata all'invio, da parte del destinatario del contributo, della dichiarazione di fine lavori, della relativa documentazione finale, della domanda di pagamento del saldo ed al positivo esito del controllo da parte di soggetti pubblici o privati a ciò appositamente incaricati".

Infine, l'avviso in esame, al punto 8, per le parti non espressamente regolamentate dallo stesso, richiama le norme di carattere generale applicabili e rinvia a taluni regolamenti comunitari, tra cui il Regolamento (CE) n. 448/2004 del 10 marzo 2004, che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000, recante disposizioni relative all'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali.

Il citato regolamento all''Allegato I - Norme sull'ammissibilità, Norma n. 6 - Acquisto di beni immobili, punto 1, prevede che : "L'acquisto di un bene immobile (vale a dire edifici già costruiti e terreni su cui si trovano) costituisce una spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali purchè sia direttamente connesso alle finalità dell'operazione in questione, alle condizioni esposte al punto 2 e fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose".

Il successivo punto 2 prevede le seguenti condizioni di ammissibilità :
un certificato emesso da un professionista qualificato e indipendente deve attestare che il prezzo non superi il valore di mercato e che l'immobile è conforme alla normativa nazionale;
l'immobile non deve avere fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario che darebbe adito a un doppio aiuto;
l'immobile deve essere utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di gestione;
l'edificio può essere utilizzato solo conformemente alle finalità dell'operazione.

La Norma in esame non contempla tra le condizioni di ammissibilità particolari modalità di pagamento. Al riguardo sembra pertanto allo Scrivente che debba essere applicato il criterio generale secondo cui vanno considerate ammissibili le "spese effettivamente sostenute" comprovate da "fatture quietanzate" o da "documenti contabili aventi forza probatoria equivalente" (cfr. Norma n. 1 dello stesso Allegato).


3 . Alla luce del quadro normativo sommariamente delineato, con riferimento alla fattispecie in esame si rassegnano le seguenti brevi considerazioni.

Secondo quanto previsto dal citato punto 2.2 dell'avviso pubblico, al progetto in oggetto andrebbe corrisposto un contributo pubblico pari al 60% delle spese ritenute ammissibili.

Si tratta allora di valutare se, in relazione all'acquisto dell'immobile, tra le spese da ritenere ammissibili, possano essere ricompresi solo i ratei di mutuo pagati prima della rendicontazione finale ovvero l' intero costo dell'immobile.

Al riguardo sembra allo Scrivente che la spesa relativa all'acquisto dell'immobile in esame possa ritenersi "effettivamente sostenuta" per intero durante la durata del progetto e, quindi, prima della rendicontazione finale.

Il fatto che, per sostenere tale spesa, il beneficiario del contributo abbia ritenuto di accendere un mutuo fondiario non sembra infatti in contrasto con le previsioni del citato avviso pubblico, tanto più che, come rappresentato da codesto Dipartimento nella nota che si riscontra, "tra le fonti di finanziamento previste dal progetto regolarmente approvato figura altresì l'utilizzo di capitali di terzi per la copertura di parte di quei costi non coperti da capitali pubblici".

Ed effettivamente nel Piano finanziario del progetto ammesso a contributo, al punto 1, relativo alla partecipazione del beneficiario, sono previste le seguenti voci : fondi propri ( euro 100.000) e prestiti ( euro 270.000). Conformemente, quindi, a tale piano finanziario il beneficiario ha ritenuto di sostenere il costo relativo all'acquisto dell'immobile in parte con fondi propri e in parte facendo ricorso a un prestito, nelle forme di un mutuo ipotecario.

Del resto il pagamento dei ratei del mutuo, solo in parte avvenuto alla data di chiusura del progetto, sembra piuttosto afferire al rapporto intercorrente tra la banca mutuante e il mutuatario e non appare invero rilevante ai fini della ammissibilità o meno della spesa sostenuta per l'acquisto dell'immobile. A ciò si aggiunga che, come risulta dalla nota n. 1636 del 20/11/2006 di codesto Dipartimento, il pagamento risulta provato dalla fattura n. 2/2004 del 6/10/2004 "regolarmente emessa dal Fallimento n. 1705 Coop. lllllll.".

Conclusivamente - in assenza di una previsione espressa secondo cui, nel caso di acquisto di immobile avvenuto previa accensione di mutuo, possano considerarsi spesa ammissibile solo i ratei di mutuo pagati durante la durata del progetto, e, per contro, a fronte dell'espressa previsione, nel Piano finanziario del progetto, della partecipazione del beneficiario alla spesa sia con fondi propri che con prestiti - sembra allo Scrivente che la spesa in esame, per l'intero importo, possa essere ritenuta ammissibile, sempre che sia verificata la regolarità della fattura sopra richiamata e che ricorrano le condizioni di ammissibilità previste dalla Norma n. 6 dell'Allegato I al Regolamento (CE) n. 448/2004, sopra citata.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



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