Pos. 2   Prot. N. / 289.11.08 



Oggetto: Assistenza sanitaria in favore di cittadini stranieri ex art. 32, c. 15, l. 449/97.




Allegati n...........................







ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Dipartimento regionale per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e la programmazione e la gestione delle risorse correnti del Fondo sanitario

PALERMO





1 - Con nota del servizio 8 prot. 1449/M.U. del 17 ottobre 2008, codesto Dipartimento ha esposto quanto segue.
Il comma 15 dell'art. 32 ( interventi di razionalizzazione della spesa in materia di sanità ) della l. n. 449 del 1997 dispone che "Le regioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa con il Ministero della sanità, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali, approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione a favore di:
a) cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria ".
La Regione, con deliberazione della Giunta regionale n. 513 del 2005, ha previsto di assicurare l'erogazione degli interventi in questione stabilendo ad hoc una dotazione annua di 200.000 euro fissando "una procedura, che si affianca a quella statale" secondo la quale il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, autorizza gli interventi dandone successiva comunicazione ai Ministeri competenti.
Riferisce codesto Dipartimento di avere avviato l'iter per la richiesta della prevista intesa del Ministero della salute per la realizzazione della previsione normativa per un ulteriore periodo di tempo.
In ordine a quanto sopra esposto, viene chiesto allo Scrivente se ritenga insufficiente a tal fine lo strumento della delibera della Giunta regionale e necessario, invece, un intervento legislativo ad hoc nella considerazione della necessità di prevedere una apposita copertura finanziaria.

2 - L'erogazione di prestazioni sanitarie in favore di cittadini stranieri è prevista, per quanto qua interessa, dall'art. 12, c. 2 lett. c), del d. lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche nonché dall'arrt. 32, c. 15, della l. n. 449 del 1997.
La prima della suddette norme destina una quota del fondo sanitario nazionale ( a monte della ripartizione del fondo alle Regioni ) ai rimborsi alle strutture sanitarie che erogano le prestazioni richieste da cittadini stranieri residenti in paesi privi di strutture sanitarie idonee ed adeguate. Tale intervento è subordinato all'autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri. Il previsto rimborso è a carico del Ministero della sanità.
Ai sensi dell'art. 32, c. 15, della l. n. 449 del 1997 le Regioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa con il Ministero della sanità, le aziende sanitarie ad erogare in favore di cittadini stranieri in particolari condizioni di necessità individuate dalla norma, prestazioni rientranti in programmi assistenziali approvati dalle stesse regioni.
Il legislatore ha, dunque, previsto, in aggiunta agli interventi umanitari ex art. 12, c. 2 lett. c), del d. lgs. 502/92, che le regioni, nell'ambito di appositi programmi assistenziali approvati dalle stesse, possano- previa intesa con il Ministro- autorizzare le prestazioni in discorso "nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale" ad esse spettante e, dunque, avendo riguardo alle risorse disponibili.
Con la citata deliberazione n. 513 del 2005, la Giunta regionale, nel condividere la proposta dell'Assessore regionale per la sanità che ha delineato apposita procedura per l'autorizzazione all'erogazione delle prestazioni in discorso ed ha perciò riservato una somma di 200.000 euro, ha approvato il programma formulato da codesto Assessorato ( necessario per la realizzazione degli interventi in oggetto ).
La procedura prevista dal comma 15 dell'art. 32 in oggetto non comporta la necessità di apposito provvedimento legislativo. Invero, la legittimazione all'assunzione dell'impegno regionale ad onerare il proprio sistema sanitario dell'assistenza agli stranieri in discorso deriva appunto dalla norma statale in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria ( art. 32 l. 449/97 ); la copertura finanziaria è garantita dall'utilizzazione di parte del Fondo sanitario nazionale che verrà destinato allo scopo con le modalità previste per l'utilizzazione del Fondo sanitario regionale ; la congruità dei mezzi a ciò destinati viene valutata a seguito della prevista intesa con il Ministero.
Per completezza, si ritiene di segnalare che l'esperienza delle altre Regioni nelle procedure adottate per la realizzazione dei programmi assistenziali in discorso sono di varia natura. Mentre, infatti, la Regione Lombardia e la Regione Emilia Romagna hanno a ciò provveduto con delibera della Giunta regionale ( v. rispettivamente delib. G.R. n. 7/19952 del 2004 e n. 1469 del 2001 ), la delibera della Giunta di governo della Regione Calabria ( n. 928 del 2005 ) è supportata da precedente norma contenuta nella l. r. n. 13 del 2005. La Regione Veneto che aveva provveduto fino al 2004 con deliberazione della Giunta, nel 2005 ha previsto l'approvazione dello stanziamento necessario da parte del Consiglio regionale ( delib. G.R. n. 378 del 2005 ).

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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