POS. II Prot._______________291.11.2008

OGGETTO: Ambiente - VIA - Provvedimenti adottati sotto la previgente normativa - Applicabilità art.40, comma 4, D.Lgs. n.152/2006.






ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento Territorio e Ambiente

PALERMO









1. Con nota prot. n.80613 del 24 ottobre 2008 codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente se l'art.40, comma 4 , del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, che prevede che "Nel caso di opere non realizzate almeno per il venti per cento entro tre anni dal giudizio di compatibilità ambientale, la procedura deve essere riaperta per valutare se le informazioni riguardanti il territorio e lo stato delle risorse abbiano subìto nel frattempo mutamenti rilevanti. In ogni caso il giudizio di compatibilità ambientale cessa di avere efficacia al compimento del quinto anno dalla sua emanazione.", sia o meno applicabile con riferimento ai giudizi di compatibilità ambientale emessi da codesto Dipartimento ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996, "oggi decaduto secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06", con riferimento ai "progetti che ad oggi non hanno ancora trovato piena attuazione".
Codesto Dipartimento non ha espresso il proprio orientamento sulla questione.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
Occorre in primo luogo rilevare che l'art.40, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, richiamato da codesta Amministrazione, è stato abrogato, unitamente all'intera Parte seconda del D.Lgs. cit., dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 (v. art.4, D.Lgs. n.4/2008: "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152").

La nuova Parte seconda, recante la disciplina delle "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)", comprendente gli articoli da 4 a 36, sostituisce, ai sensi di quanto disposto dall'art.1, comma 3, D.Lgs. n.4/2008 cit., l'originaria parte II, comprendente gli articoli da 4 a 52 e succ. mod.

La problematica in oggetto deve, quindi, essere affrontata alla luce della (differente) disposizione recata dall'art.26, sesto comma, D.Lgs. n.152/2006 e succ. mod., che così testualmente dispone:
"I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata".

Va detto che la norma è applicabile in ambito regionale secondo le disposizioni transitorie e finali di cui all'art.35, D.Lgs. n.152/2006 e succ. mod., per il quale:
"1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.
2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei relativi statuti.
2-ter. Le procedure di VAS e di VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento".

Ciò posto, dal tenore letterale della norma sembra potersi affermare quanto segue.
Occorre distinguere a seconda che siano o meno trascorsi cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
Infatti, soltanto nel secondo caso, in cui il predetto termine deve ancora venire a scadenza, codesta Amministrazione potrebbe valutare se concedere una proroga, se richiesta dal proponente.
Nel diverso caso in cui siano già decorsi i cinque anni (la precedente norma già vigente dal 2006, com'è noto, stabiliva che: "In ogni caso il giudizio di compatibilità ambientale cessa di avere efficacia al compimento del quinto anno dalla sua emanazione"), invece, la procedura di valutazione di impatto ambientale deve essere reiterata.
Infatti, va qui ricordato che in base ai principi generali di diritto amministrativo, la proroga è il provvedimento con cui la pubblica amministrazione differisce ad un momento successivo, rispetto a quello previsto dall'atto, il termine di scadenza dell'atto stesso. Per essere produttiva di effetti essa deve intervenire necessariamente prima della scadenza e va adottata con le stesse modalità richieste per l'atto da prorogare.
Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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