Pos. 3  Prot. N. 304.11.08  



Oggetto: TRASPORTI - Iscrizione registro regionale imprese esercenti noleggio autobus con conducente - Requisito di onorabilità AG034






ASSESSORATO REGIONALE TURISMO COMUNICAZIONI ETRASPORTI
Dipartimento Trasporti e Comunicazioni
PALERMO





1. Con nota n.2754 del 21 ottobre 2008 viene chiesto l' avviso dello Scrivente in ordine alla possibilità di considerare sussistente il requisito di onorabilità, richiesto dalla vigente normativa in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio autobus con conducente, in capo ad un soggetto titolare di un'impresa individuale che abbia subito condanne penali.
In particolare, poiché il certificato del casellario giudiziario richiesto da codesta Amministrazione risulta non nullo e considerato che il summenzionato soggetto ha subito condanne per diversi tipi di reati e "considerata la difficoltà di collegare questi ultimi con quelli elencati nel D.Lvo n. 395/2000" si chiede di conoscere il parere dell'ufficio "sulla possibilità o meno di mantenere l'iscrizione al Registro regionale e ad esercitare l'attività di autotrasportatore di viaggiatori su strada o se di contro sussistano motivi di esclusione...alla luce dei reati indicati.."

2. Sulla questione esposta si osserva quanto segue.

La problematica in esame è stata più volte sottoposta all' esame dello Scrivente che ha reso numerosi pareri sull'argomento: come già evidenziato la stessa va risolta alla luce delle disposizioni contenute nell'art.5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395, richiamato dal decreto assessoriale 14 ottobre 2004 e dalla successiva circolare 4 novembre 2004, n. 5.

L' art.5 del D.Lgs. n.395/2000 rubricato "Onorabilità" individua al primo comma i soggetti che all' interno dell' impresa di autonoleggio devono possedere il requisito di onorabilità e, al secondo comma le ipotesi nelle quali tale requisito non sussista o cessa di sussistere.

Il secondo comma indica in maniera alquanto esaustiva le figure di reato che fanno venire meno il requisito dell' onorabilità che fa riferimento, come già precisato, " alle competenze, alle doti e alle qualità del soggetto desumibili dai comportamenti tenuti nell' esercizio della professione e nella vita di relazione, che influiscono sull' idoneità professionale e morale del soggetto a svolgere la propria attività" (TAR Lazio sez. I, 7 aprile 2000, n.2907).

Pertanto, al fine di stabilire se un soggetto possegga o meno i requisiti di onorabilità richiesti per l' iscrizione al registro regionale delle imprese esercenti noleggio autobus con conducente, l'operazione ermeneutica che occorre fare consiste nello stabilire se il reato commesso rientri tra le fattispecie indicate dal secondo comma dell' art. 5.
Ora, nel caso sottoposto all' esame dello Scrivente risulta dal certificato del casellario giudiziale che il soggetto in questione ha commesso per tre volte il reato previsto dall'art.2 della L. 11-11-1983 n. 638 che sanziona l'omesso versamento delle delle ritenute previdenziali ed assistenziali . Infatti in data 20/05/05 è stato condannato, per il summenzionato reato, con decreto penale del Tribunale di xxxx divenuto definito il 12/07/05; successivamente, in data 14/04/2006, è stato nuovamente condannato con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti divenuta irrevocabile il 02/06/2006, e con l'aggravante della recidiva, da parte del medesimo Tribunale; ed infine, in data 28/09/2007, è stato condannato per il medesimo reato con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile il 04/11/2007.
Questa fattispecie sembra quindi riconducibile alla fattispecie astratta di cui all'art. 5 del D. Lgs n. 395/2000, lettera G) che riguarda colui che "abbia subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale", comportando, conseguentemente, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la perdita del requisito dell'onorabilità.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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