Pos. 2   Prot. N. / 309.11.08 



Oggetto: Proroga amministratore unico Istituzione scolastica s.r.l.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI, AMBIENTALI E DELLA P.I.
Dipartimento pubblica istruzione

PALERMO





1 - Con nota n. 2169 del 7 novembre 2008, codesto Dipartimento, con riferimento agli adempimenti relativi al riconoscimento ed al mantenimento della parità delle Istituzioni scolastiche avuto riguardo ai requisiti del rappresentante legale, ha posto allo Scrivente il seguente quesito.
Una istituzione scolastica s.r.l. ha comunicato a codesto Dipartimento il mutamento del rappresentante legale , come risulta dal verbale dell'assemblea ordinaria della società del 23 maggio del corrente anno che recita "precisando che il mandato avrà scadenza al 31/07/2008 esprimendo voto favorevole sulla suddetta indicazione con i limiti temporali indicati..".
Alla richiesta di codesto Dipartimento di produrre idonea documentazione attestante l'avvenuta conferma dell'amministratore scaduto o la nomina di un nuovo amministratore, l'Istituto - in persona dello stesso amministratore e di uno studio legale incaricato da questi - ha invocato l'applicazione dell'istituto della prorogatio in virtù dell'art. 15, p.3, dello Statuto nonché dell'art. 2385 del codice civile (cessazione degli amministratori nelle s.p.a. ) applicabile in via analogica alle società a responsabilità limitata.
Su tali considerazioni codesto Dipartimento esprime perplessità in ragione dell'essenzialità del termine di scadenza risultante dal suddetto verbale di assemblea del 23 maggio 2008 in ordine alla durata dell'amministratore nominato e chiede l'avviso dello Scrivente sulle argomentazioni addotte dall'Istituto scolastico a sostegno dell'applicabilità della prorogatio.


2 - L'art. 2475 bis del codice civile afferma che gli amministratori ( della s.r.l. ) hanno la rappresentanza generale della società. Nel caso che ci occupa il rappresentante legale dell'Istituzione scolastica è l'amministratore unico nominato dall'assemblea ordinaria dei soci il 23 maggio 2008 con scadenza della carica al 31 luglio dello stesso anno.
La legislazione precedente al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre 2001, n. 366", ricorrendo alla frequente tecnica del richiamo, equiparava per molti aspetti tutte le società di capitale. Il suddetto decreto legislativo 6/2003 ( modificato dall'art. 5 del d. lgs. n. 37 del 2004 ) ha, invece, indicato norme separate per le singole società ed ha riscritto, per quanto qui interessa, il capo VII del titolo V del codice civile recante norme relative alle società a responsabilità limitata (artt. 2462/2483 ).
Nulla dispone il novellato testo in ordine alla prorogatio degli amministratori, laddove il previgente art. 2487 c.c., richiamando espressamente l'art. 2385 (cessazione degli amministratori nella s.p.a. ) disponeva l'applicazione della seguente disposizione "La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito"; così adottando l'istituto della prorogatio.
Con riferimento alla riformata disciplina, la dottrina ha ritenuto che "nel silenzio dell'atto costitutivo, pare potersi applicare analogicamente l'art. 2385, 2° co., c.c., essendo la prorogatio un istituto di carattere generale che può essere utilizzato dalle persone giuridiche o dagli enti collettivi al fine di non paralizzare la loro attività nella fase intertemporale di sostituzione delle cariche"( Fabio Iozzo in "Le nuove s.r.l." Zanichelli ).
Del resto la prorogatio risponde ad una esigenza di continuità della gestione, consentendo la prosecuzione dell'attività gestoria oltre la scadenza del termine fissato al momento della nomina, per far sì che non vi sia soluzione di continuità tra vecchia e nuova gestione.
Anche a voler prescindere dalla ipotizzata applicazione analogica del suddetto secondo comma dell'art. 2385 c.c., va evidenziato che la nuova disciplina recata dal d. lgs. 6/2003 è ispirata, come disposto dalla legge delega n. 366 del 2001 (art. 3 ), al riconoscimento di un ampio margine di autonomia statutaria con particolare riferimento all'assetto organizzativo ed ai procedimenti decisionali della società.
E nell'ambito dell'autonomia statutaria, come rilevato dall'amministratore interessato, lo statuto della società in questione dispone all'art. 15, p.3, che "La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito".
Si ritiene, pertanto, che l'istituto della prorogatio possa essere applicato al caso di specie e che non sia, dunque, necessario un espresso atto confermativo della permanenza in carica dell'amministratore.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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