Pos. 2   Prot. N. / 317.11.08 



Oggetto: Sanzioni amministrative in materia ambientale ( rifiuti ) ex art. 263 d. lgs. 152/2006 - Spettanza proventi.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO
E DELLE FINANZE
Dipartimento finanze e credito
PALERMO




1 - Con nota n. 14079 del 14 novembre 2008 codesto Dipartimento, a seguito di un quesito posto dal Dipartimento regionale delle foreste, ha chiesto il parere dello Scrivente sull'applicabilità in questa Regione dell'art. 263 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". Tale disposizione "Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie" statuisce che i proventi in questione derivanti dalla violazione delle norme della parte quarta dello stesso decreto (relative alla gestione dei rifiuti ) sono devoluti alle province e destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei divieti in materia di smaltimento di imballaggi, che sono devoluti ai comuni.
Nella superiore richiesta viene richiamato ( dal Dipartimento delle foreste) un parere reso dallo Scrivente nel 2006 che afferma l'immediata applicazione in ambito regionale delle norme del d. lgs. 152/2006 ove la Regione non abbia provveduto a normare la materia o alcuni aspetti di essa, nonché la nota di codesto Dipartimento n. 6664 del 2003 con la quale è stata affermata la spettanza dei proventi in discorso alla Regione e ritenuto inapplicabile in questa Regione l'art. 55 bis del d. lgs. n. 22 del 1997 che attribuiva alle province il gettito delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia.
Codesto Dipartimento ritiene che le entrate in discorso siano di spettanza regionale nella principale considerazione delle norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria approvate con D.P.R. n. 1074 del 1965 il cui art. 3 ricomprende tra le entrate spettanti alla Regione anche quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative. Viene, inoltre, rilevata la disposizione contenuta al comma 8 dell'art. 28 della l. r. n. 10 del 1999 che ha previsto l'attribuzione alle province di una quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalle sanzioni irrogate dalle stesse in materia ambientale.
Ad analoga soluzione codesto Dipartimento perviene in ordine alla spettanza ai Comuni di quanto previsto dal suddetto art. 263 del d. lgs. n. 152 del 2006.

2 - L'argomentazione espressa da codesto Dipartimento in ordine alla spettanza regionale della sanzioni amministrative ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria e, nel passato, condivisa dallo Scrivente, oggi può prestare il fianco a qualche obiezione.
Infatti, la Corte Costituzionale con sentenza n. 187 del 1999 ha posto in dubbio, pur non escludendolo categoricamente, che le sanzioni amministrative di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 1074 del 1965 possano riguardare entrate di carattere non tributario.
Pertanto si ritiene di dover affrontare la questione con un diverso approccio.
Il parere di quest'Ufficio, citato dal Dipartimento regionale delle foreste (n. 263 del 2006 ) in ordine all'applicabilità in questa Regione delle norme contenute nel d. lgs. n. 152 del 2006 ha, sì, affermato che"le medesime trovano immediata applicazione in ambito regionale nel caso in cui il legislatore non abbia provveduto a disciplinare la materia de qua" rilevando l'assenza di una disciplina organica regionale in materia di rifiuti. Tuttavia, con riferimento a consolidati principi della Corte Costituzionale, ha precisato che trova applicazione di pieno diritto anche in ambito regionale la disciplina di fonte statale "nelle ipotesi in cui la Regione, pur titolare di competenza legislativa esclusiva, non provvede a disciplinare una materia, o taluni aspetti di essa, con proprie norme".
Le norme statali la cui applicabilità costituisce oggetto della presente consultazione statuiscono in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle prescrizioni contenute nella parte quarta del decreto legislativo in parola "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati". L'art. 262 dispone al primo comma che "Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune." Il successivo art. 263 stabilisce che "I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni.". Analoghe disposizioni erano contenute nel d. lgs. n. 22 del 1997, agli articoli 55 e 55 bis, abrogato dal d. lgs. n. 152 del 2006.
Viene subito, a tal proposito, in rilievo l'art. 28 della l. r. n. 10 del 1999 che al comma 8 dispone la competenza della provincia regionale ( fatta salva la competenza comunale ai sensi dell'art. 55 d. lgs. 22/97) a ricevere il rapporto e ad emettere l'ordinanza ingiunzione per le sanzioni amministrative in materia ambientale, prevedendo, contestualmente l'attribuzione alla stessa di una quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalla sanzione irrogata.
Risulta, pertanto, che in un aspetto ( quello sanzionatorio ) della disciplina in materia di rifiuti la Regione siciliana ha esercitato la propria competenza legislativa precludendo l'applicazione della corrispondente disciplina statale.
Vero è che il suddetto art. 28 della l. r. n. 10 del 1999 prevede l'attribuzione del citato 15 per cento "per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma" ossia per la gestione del procedimento sanzionatorio laddove la disposizione statale non limita a detta funzione l'assegnazione dei proventi in discorso alle province.
Tuttavia, oltre alla suddetta considerazione del disposto dell'art. 28 citato, va ribadito quanto rilevato in precedenti consultazioni di quest'Ufficio in ordine alle funzioni amministrative delle province in materia di ambiente.
Ai sensi dell'art. 13 della l. r. n. 9 del 1986, recante norme sulle funzioni amministrative delle isituite province regionali, nell'ambito delle funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento spettanti alla Regione, sono attribuite alle province regionali competenze (in materia di organizzazione e tutela dell'ambiente) relative alla "tutela dell'ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento". Per lo svolgimento delle funzioni attribuite sono previste le somme necessarie con l'attribuzione di una quota delle entrate del bilancio regionale.
In base a tale ultima previsione ( art. 45 l. r. n. 6 del 1997 ) - evidenziata da codesto Dipartimento nella nota cui si risponde - che assegna agli enti locali una quota percentuale delle entrate tributarie regionali destinata al complesso delle funzioni loro attribuite, si ritiene che anche per l'irrogazione delle sanzioni amministrative gli stessi enti godano già di un sistema di finanziamento.
Tale ultima considerazione va riferita anche al quesito relativo al gettito dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previsto in favore dei comuni dall'art. 263 del d. lgs. n. 152 del 2006.
Conclusivamente, non trova applicazione in ambito regionale l'art. 263 del d. lgs. n. 152 del 2006.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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