Pos. 3   Prot. N. 322/.08.11 



Oggetto: Ricongiungimento indennità di buonuscita servizio presso soppresso consorzio di bonifica.
Allegati n........................       


                  Assessorato regionale Agricoltura e                         Foreste 
                      Dipartimento regionale Interventi Strutturali 
       


e, p.c. Presidenza della Regione
                      Dipartimento regionale del personale, dei                     servizi generali, di quiescenza, previdenza                     ed assistenza del personale 


                      Palermo 
                               
  1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento ha sottoposto allo scrivente l'esame della seguente fattispecie. 
  Un dipendente inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento di cui all'art.50 della l.r. 6 marzo 1986, n.9 ha chiesto nel 1988 il ricongiungimento, ai fini dell'indennità di buonuscita, del TFR maturato alla data del passaggio (31-12-1986) per il servizio reso alle dipendenze del soppresso consorzio di bonifica di provenienza con regolare versamento dei relativi contributi presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza degli Impiegati dell'Agricoltura ( ENPAIA). 
  Mentre ad altri dipendenti, provenienti sempre da soppressi Consorzi, l'Amministrazione ha riconosciuto senza oneri il servizio sulla scorta dell'orientamento manifestato al tempo dall'Assessore alla Presidenza, non si è ancora pronunciata sull'istanza di che trattasi. Nel 2006, poi, alla morte del richiedente, il Dipartimento del Personale ha liquidato agli eredi solo l'indennità di buonuscita spettante per il servizio svolto alla Regione. 
  Viene anche riferito che detto Dipartimento ritiene oggi che non si possa procedere al ricongiungimento ai fini di un unico trattamento di buonuscita e che l'Assessorato Agricoltura dovrebbe invece liquidare agli eredi il TFR spettante al loro dante causa sulla base della contribuzione versata all'ENPAIA. 
  Viene perciò chiesto a quest'Ufficio parere circa la possibilità del ricongiungimento e in caso contrario, considerato che per altri due dipendenti di soppressi consorzi non si ancora proceduto al riguardo, se alla liquidazione del TFR l'Assessorato debba procedere sin d'ora o solo dopo la fine del rapporto di lavoro. 


  2-Non essendo state esplicitate nella richiesta le ragioni su cui il Dipartimento del personale fonda il proprio convincimento si è proceduto ad interpellarlo per le vie brevi acquisendo in risposta copia di una relazione interna già inviata al riguardo dalla UO 4^Riscatti e ricongiunzioni ad altri Uffici del Dipartimento. 
  In sintesi da tale relazione si evince che: 

l'art.50 nulla dispone circa il trattamento di fine servizio o di quiescenza ed infatti per il solo aspetto pensionistico il servizio pregresso è stato riconosciuto ex art.6 della L.n. 29/1979 ( applicabile in Sicilia per il richiamo operato dall'art.2 della l.r. n. 114/1979 ) secondo cui " la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati";
l' ENPAIA dichiara di aver risolto il rapporto con i soppressi consorzi, determinando le partite dare-avere per trattamenti di fine rapporto/pensioni;
se ne conclude, quindi, da un lato per l'impossibilità di valutare ai fini dell'indennità di buonuscita il servizio svolto presso il consorzio e dall'altro per l'obbligo dell'Assessorato datore di lavoro di provvedere alla liquidazione del TFR relativo a tale servizio.

  3- Il ragionamento del Dipartimento del personale circa l'impossibilità della ricongiunzione, ossia della valutazione gratuita, del servizio di che trattasi in mancanza di una norma che la preveda, appare condivisibile. 
  Invero ciò potrebbe prima facie portare a ritenere che all'erogazione del TFR dovesse procedere il datore di lavoro o meglio l'Ente previdenziale al quale il soggetto risultava iscritto per il periodo in esame. 
  Tuttavia, anche in considerazione di quanto afferma l'ENPAIA, può ipotizzarsi che le somme accantonate presso tale gestione siano state riversate alla liquidazione del soppresso consorzio e quindi l'obbligo di erogare il relativo trattamento di fine rapporto si intesti alla Regione che del consorzio è successore universale. 
  Del resto anche nell'ipotesi di cessione d'azienda o di un suo ramo ex art. 2112 c.c. i rapporti di lavoro proseguono con il cessionario e ciò comporta che a quest'ultimo debbano essere trasferiti gli accantonamenti per il tfr maturato, che diverrà esigibile al termine del rapporto e che verrà interamente pagato dal cessionario. 
  Si ritiene pertanto che ai restanti dipendenti di provenienza consortile il Tfr vada corrisposto da codesto Dipartimento alla fine del rapporto di lavoro. 



  4- Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. 

         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    




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