Pos. 3   Prot. N. 32 - 324.08.11 Palermo 02/01/2009 


Oggetto: TRASPORTI - Contratto di affidamento provvisorio



       


ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
Dipartimento comunicazioni e trasporti
                  P A L E R M O 


1 - Con nota 18-11-2008, N. 792 - Serv. I, codesto Dipartimento espone che nelle more dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del Trasporto pubblico locale, ai sensi del sesto comma dell'art. 27 della l.r. n.. 19/2005, tutte le concessioni di autolinee già rilasciate sono state trasformate in contratti di affidamento provvisorio della durata di 36 mesi, stipulati fra il 28 settembre ed il 19 novembre 2007.
Una società concessionaria non ha potuto sottoscrivere il contratto provvisorio per ragioni di incompletezza della documentazione che è stata acquisita integralmente soltanto di recente realizzandosi così le condizioni per la trasformazione della concessione in contratto di servizio. In considerazione del fatto che la società ha comunque continuato a svolgere il servizio pubblico di autolinea si chiede il parere dello scrivente in merito alla possibilità di concludere ugualmente il contratto di affidamento provvisorio fissando una durata dello stesso che coincida con quella dei contratti già stipulati.
2. Premesso che non sono note le ragioni concrete che hanno determinato il ritardo del completamento della documentazione utile alla trasformazione della concessione in contratto provvisorio di esercizio lo scrivente non intravede ostacoli alla stipula del contratto medesimo che verrebbe piuttosto a sanare una situazione antitetica alla volontà di conversione delle concessioni manifestata dall'art. 27 della l.r. n. 19/2005. Nello spirito della stessa volontà legislativa il ritardo non può tradursi in un vantaggio per l'impresa in questione che sarebbe configurabile qualora venisse stipulato con una durata triennale; piuttosto, come proposto da codesto Dipartimento, alla funzione "sanante" del contratto da stipulare va coerentemente collegata la previsione di una durata che non superi quella dei contratti già conclusi.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso al presente parere, presso codesto Assessorato, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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