Pos. 3   Prot. N. 577 - 326.08.11 Palermo 15/01/2009 


Oggetto: CONTRATTI DELLA P.A. - Appalto di servizi - richiesta di subappalto.




       


ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FORESTE
                                  P A L E R M O 


1 - Con nota 26 novembre 2008, n. 4125 codesto Dipartimento espone che a seguito di un appalto concorso la società aggiudicataria del servizio di realizzazione del Sistema Informativo Forestale ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 141 del DPR n. 554/1999, a dare in subappalto parte dei lavori, nel rispetto del limite del 30% dell'importo totale del progetto.
Viene premesso, a chiarimento della fattispecie, che a causa di un contenzioso relativo alla procedura di affidamento, fra la data della pubblicazione del bando e la stipula del contratto sono trascorsi oltre quattro anni e che intervenute esigenze dell'Amministrazione hanno condotto alla redazione di un progetto integrativo inteso ad adeguare l'oggetto della fornitura alle mutate necessità. L'Associazione temporanea di imprese ha chiesto di potersi avvalere di subappalti entro la complessiva percentuale del 30% dell'importo del progetto. Codesto Dipartimento, pur nutrendo perplessità in ordine all'accoglimento della richiesta in considerazione del fatto che il ricorso al subappalto è esperibile alle condizioni stabilite dal secondo comma dell'art. 118 del D. lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e che bando di gara e capitolato speciale di gara escludono tale possibilità, ritiene comunque di acquisire sul punto l'avviso dello scrivente.
2. L'appalto in questione (cfr. art. 3 del contratto di appalto 17-7-2008) ha per oggetto la realizzazione di un Sistema Informativo Forestale regionale (SIF) organizzato a rete attraverso la connessione di tutti gli uffici dell'Amministrazione costituito da servizi territoriali sia di base che specifici quali l'inventario e la carta forestale della regione siciliana ed altri tematismi derivati. Il suo oggetto è stato qualificato dal bando di gara come appalto di servizi rientranti nelle categorie 12 e 7 del d. lgs. n. 157/1995.
Premesso che per i contratti di fornitura di beni e servizi gli artt. 31 e 32 della l.r. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni fanno rinvio dinamico alla legislazione statale va osservato che la disciplina del subappalto (istituto esteso ai contratti di fornitura già dall'art. 16, comma 3 del D. lgs. 24-7-1992, n. 358) di cui all'art. 141 del DPR. N. 554/1999 invocato dall'Impresa aggiudicataria è sostanzialmente identica a quella oggi recata dall'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006.
Ora, come osserva codesta Amministrazione, l'art. 118 del Codice prevede al primo comma ( confermando quanto già previsto dall'art.18 della l.. n. 55/1990) che " I soggetti affidatari dei contratti sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori ". Il comma successivo, se da un canto prevede che "tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo" sottopone tale possibilità all'obbligo di indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni scorporabili. A tale previsione deve logicamente collegarsi la condizione indicata al n. 1 dello stesso comma che impone ai concorrenti di indicare all'atto dell'offerta le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo.
Ciò premesso, va osservato come, nella fattispecie, , non solo il bando ed il progetto non prevedono parti della fornitura scorporabili ma l'art. 8 del capitolato speciale ( che del contratto costituisce parte integrante) esclude espressamente la possibilità di subappalto. A fronte di tali elementi non si ritiene possa accogliersi la richiesta di subappaltare parte dei servizi formulata dall'ATI aggiudicatario.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.





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