Pos.3   Prot. N. 692 - 334.08.11 Palermo, 16/01/2009 


Oggetto: BENI PUBBLICI - uso di aree regionali inedificate per fini pubblicitari.



   
   


ON.LE ASSESSORE   ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE     Ufficio di gabinetto      
              P A L E R M O 


1. Con richiesta 4 dicembre 2008, n. 181635/Gab., formulata per posta elettronica, viene chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio in ordine ad alcuni aspetti relativi alla possibilità di concessione di aree regionali inedificate per la loro destinazione a fini pubblicitari. In particolare viene chiesto:
- di individuare il quadro normativo di riferimento;
- l'equiparabilità delle aree di cui trattasi agli immobili di proprietà privata ai fini del trattamento fiscale e dei provvedimenti di competenza comunale;
- il procedimento e le relative fasi attraverso i quali pervenire all'individuazione del privato contraente ( da individuare fra i titolari di imprese operanti nel settore della raccolta pubblicitaria);
- ogni altro aspetto ritenuto utile ai fini del perseguimento dell'obiettivo.
2. Per comodità espositiva appare opportuno premettere che il negozio con cui l'Amministrazione concede aree libere per la collocazione di impianti pubblicitari appare riconducibile al contratto di locazione ad uso diverso da abitazione disciplinato dall'art. 27 della legge n. 392/1978 . La fattispecie appare infatti assimilabile a quella della collocazione di cartelloni sul muro di un edificio che la Corte di Cassazione, sez. III, con sentenza 03-12-2002, n. 17156 ha ricondotto a tale ipotesi normativa. Non si ritiene, infatti, che la fattispecie rientri nell'ipotesi di applicabilità della TOSAP/COSAP imposta che prevista per l'occupazione di aree pubbliche di proprietà di comuni e province (cfr. art. 38 del Decreto legislativo del 15/11/1993, n.507) è peraltro esclusa per l'occupazione di aree facenti parte del patrimonio disponibile regionale.

Sembra indubbio, invece, che le aree regionali in questione debbano essere equiparate a quelle private ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità prevista dallo stesso decreto legislativo. Ora , ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, recante revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta, con il quale deve disciplinare "le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse" (co. 2) e "in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione ..." (co. 3). L'installazione di impianti pubblicitari è pertanto attività "contingentata" (cfr. Consiglio di Stato Sezione V Decisione 12 ottobre 2004, n. 6532) dovendo esercitarsi nei limiti previsti dal regolamento comunale di ciascun ente.
La loro collocazione sia su spazi pubblici che privati prospicienti su pubbliche vie è soggetta altresì all'autorizzazione prevista dall'art. 23 comma 4 del Codice della strada.
Non tutte gli immobili di proprietà regionale di cui all'elenco annesso alla nota 17-11-2008 del Servizio Demanio e patrimonio del Dipartimento regionale del personale potrebbero pertanto risultare utilizzabili ai fini della collocazione di impianti pubblicitari secondo le previsioni del regolamento adottato dal comune nel cui territorio si trovano ubicati.
3 - Fermo restando, quindi, che per la collocazione degli impianti l'impresa pubblicitaria sarà onerata dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative ed edilizie necessarie, resta da esaminare quale possa essere il procedimento per l'individuazione del contraente.
In proposito appare preferibile una previa individuazione delle aree effettivamente utilizzabili per la collocazione degli impianti per la successiva indizione di una gara pubblica aperta a tutti gli operatori pubblicitari ai fini della loro assegnazione in locazione sulla base di un canone locativo a base d'asta ( da determinare per ciascun lotto in base all'ubicazione e visibilità delle strutture pubblicitarie) con offerte al rialzo e per una durata della locazione di almeno sei anni.
Non trattandosi di gara per l'aggiudicazione di lavori o forniture i contenuti del bando risultano abbastanza liberi dovendosi osservare le disposizioni del titolo II del R.D. 23-5-1924, n. 827 sulla formazione dei contratti pubblici nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione degli operatori interessati.
Ritenendo di aver fornito indicazioni sufficienti ad orientare le successive fasi dell'attività amministrativa si resta comunque a disposizione per ulteriori concreti aspetti che dovessero ancora emergere in fase di attuazione.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.



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