POS. II Prot. 22816/336.08.11

OGGETTO: Applicabilità nella Regione siciliana degli articoli 2 e 27 del d.l. 112/2008.



PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ON.LE ASSESSORE DESTINATO ALLA PRESIDENZA
PALERMO
E, P.C.
SEGRETERIA GENERALE
PALERMO
 



1. Con note prot. 184318/Gab. del 10 dicembre 2008 e prot. 184833/Gab. Dell'11 dicembre 2008, trasmesse esclusivamente via e-mail non certificata, l'Assessore alla Presidenza ha chiesto allo Scrivente un parere sull'applicabilità, nella Regione siciliana, degli articoli 2 e 27 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

Nelle predette richieste non viene evidenziato l'orientamento dell'Amministrazione sulla questione sottoposta, ma viene rappresentata la massima urgenza.


2. Stante l'urgenza rappresentata, lo Scrivente provvede ad esprimere il parere ancorchè la richiesta, pervenuta solo via e-mail non qualificata (come prescrive l'art. 47 del d.l.vo 7 marzo 2005, n. 82), non sia idonea a validarne la paternità e la provenienza e, quindi, ad avviare il procedimento consultivo.

In ordine all'art. 2 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, lo stesso dispone in ordine ad interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, recando norme relative ai titoli autorizzativi per la realizzazione degli impianti medesimi, al riconoscimento agli operatori della comunicazione delle facoltà di utilizzazione di cavidotti di altri concessionari e di effettuazione di opere su immobili pubblici e privati, e altre norme di carattere urbanistico ed edilizio.

Invero la disposizione in esame coinvolge sia materie sulle quali alla Regione siciliana spetta la competenza esclusiva (urbanistica, espropriazione per pubblica utilità) o concorrente (comunicazioni) sia aspetti che esulano dalla sua competenza (giurisdizione: comma 2, ultima parte; ordinamento civile: comma 15).

Senza, tuttavia, scendere nel dettagliato esame dei vari aspetti, e senza affrontare la (teoricamente) possibile qualificazione dell'intera disposizione come rientrante nelle misure tese alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili ex art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione, va rilevato che la Regione siciliana non ha mai posto norme specifiche sulla materia riguardata dall'art. 2 del d.l. 112/2008 in esame.

Per cui la disposizione non può non applicarsi anche nel territorio della Regione.

Infatti, anche se si versa in ambiti materiali riservati alla competenza legislativa esclusiva regionale, qualora la Regione non abbia in concreto esercitato la competenza attribuita, la disciplina statale si estende nell'ambito del territorio regionale per evitare vuoti normativi. E, parimenti, trova applicazione la normativa nazionale, anche laddove sussista una legge regionale nella materia considerata, per tutti quei rapporti o quegli ambiti specifici non coperti dalla disciplina regionale (cfr.: T. Martines - A. Ruggeri, Lineamenti di diritto regionale, Giuffrè Editore).



3. In ordine all'art. 27 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, lo stesso, rubricato "Taglia-carta", così dispone:
"1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.
2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali è sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti è conseguentemente rideterminato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Le disposizioni dei due commi vanno partitamente considerate.

La disposizione del comma 1, è rivolta alle "amministrazioni pubbliche", tra le quali rientra anche la Regione siciliana.
Ancorchè gli aspetti riguardati da tale disposizione concernano l'autonomia organizzativa e finanziaria, tuttavia può ritenersi che il principio recato dalla disposizione stessa sia correlabile alle generali esigenze di risparmio della spesa pubblica di cui all'art. 1 del medesimo d.l. 112/2008, e, quindi, sia un principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 119 della Costituzione.


La previsione del comma 2, invece, riguarda specificamente la riduzione dei costi di produzione e diffusione della "Gazzetta ufficiale", da sostituirsi con abbonamento telematico.

La testualità della disposizione, che concerne la Gazzetta ufficiale e non anche i Bollettini ufficiali (denominazione propria di tutti gli analoghi organi regionali, ad eccezione di quello della Regione siciliana) comporta che la stessa ha riguardo solo all'organo ufficiale dello Stato e non l'analogo organo della Regione siciliana.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

Dal momento che la questione attiene a problematiche di carattere generale, potenzialmente coinvolgenti tutti i rami dell'Amministrazione regionale, il presente parere si trasmette per conoscenza alla Segreteria generale.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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