POS. II Prot._______________/1.2009.11

OGGETTO: Contributi e finanziamenti - Stamperia Braille - Avanzi di amministrazione - Utilizzabilità.





ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento Pubblica Istruzione
PALERMO









1. Con nota prot. n. 3219/08 del 23 dicembre 2008 codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente se sia possibile autorizzare l'Unione italiana ciechi ad utilizzare quote delle semestralità relative ai contributi per gli anni 2001, 2003 e 2006 -alla stessa spettanti ex art.2, l.r. 30 dicembre 1980, n.153 per "il funzionamento della stamperia Braille" e non erogate per la presenza di un rilevante avanzo di amministrazione nei conti consuntivi riferiti agli esercizi precedenti- per la copertura di spese relative ad opere di adeguamento alla sicurezza dei luoghi di lavoro nell'edificio che ospita i locali della stamperia.
Codesto Dipartimento richiama le disposizioni regionali in materia, sottolineando che le difficoltà superate dall'art.12, l.r. 3 ottobre 2002, n.14 e succ. mod., che eccezionalmente autorizzò l'utilizzo di avanzi di amministrazione discendenti dai contributi per gli anni 1998, 1999 e 2000 per finalità diverse dal "funzionamento della stamperia Braille", nel caso in esame non si riscontrano dato che la messa in sicurezza dell'edificio non è una scelta gestionale ma un obbligo di legge.


2. Sulla questione in esame si osserva quanto segue.
Sembra opportuno riassumere brevemente l'excursus normativo di riferimento.

Con l'art. 7 della l.r. 4 dicembre 1978, n. 52, venne concesso un contributo di lire 50 milioni al Consiglio provinciale dell'Unione italiana ciechi di Caltanissetta per l'impianto presso detta Sezione di una Stamperia Braïlle.

Con successiva l.r. 30 dicembre 1980, n. 152, veniva autorizzata la concessione di un "contributo annuo" in favore dell'Unione italiana ciechi di lire 200 milioni "per il funzionamento della Stamperia Braïlle di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 4 dicembre 1978, n.52" (art.2).

Con l.r. 16 novembre 1984, n. 93 si elevava la misura del contributo di cui all'art.2 della l.r. 152/1980 cit. e veniva specificato che il detto contributo doveva restare "prevalentemente finalizzato alla stampa di libri e materiale didattico per gli alunni della scuola dell'obbligo". Venivano, inoltre, fissate le modalità di erogazione: 80% in acconto, alla presentazione del programma annuale di utilizzazione, e, il saldo, a presentazione del rendiconto vistato da revisori dei conti designati dalle Amministrazioni regionali della pubblica istruzione e del bilancio.

Nell'elevare, limitatamente all'anno 1991, l'ammontare del contributo, l'art.7, l.r. 23 maggio 1991, n.33, concedeva la possibilità di finalizzarlo "anche al trasferimento della sede operativa tecnica della stamperia a Catania, nonché all'acquisto dei locali e degli speciali impianti ed arredi necessari al suo funzionamento".

La l.r. 11 maggio 1993, n.15, con l'art.54, incrementò di 500 milioni, per l'esercizio 1993, il contributo all'Unione Italiana Ciechi per il funzionamento della stamperia Braille prevedendo, con l'art.55, che l'Unione Italiana ciechi potesse destinare i propri immobili, anche se acquistati totalmente o parzialmente con contributi della regione, per il miglior raggiungimento dei suoi fini.

Con l'art. 1 della l.r. 1 marzo 1995, n. 16, che disponeva l'abrogazione implicita di quanto in contrasto con le disposizioni dallo stesso recate (comma 4), ai commi 1-3 veniva previsto che:
"1. L'Unione italiana dei ciechi operante in Sicilia, nell'ambito dei servizi istituzionali, ha facoltà di destinare a sede della stamperia regionale Braille a Catania, anche modificandone la destinazione d'uso, uno dei propri immobili, con l'adeguamento dei relativi locali, a prescindere dalle motivazioni e dalle modalità attraverso cui essi sono stati acquisiti al proprio patrimonio.
2. La stamperia regionale Braille è preposta alla stampa in Braille di testi scolastici di ogni ordine e grado, di pubblicazioni e riviste professionali, culturali, formative ed informative e ove necessario anche alla registrazione su dischi e nastri magnetici.
3. La stamperia Braille può istituire una biblioteca regionale Braille ed elettronica, promuovere ed organizzare convegni, seminari per la diffusione del Braille e di altri sussidi tecnologici e tiflotecnici multimediali".

L'art.7 della legge regionale 30 aprile 2001, n.4, recante "Norme a sostegno dell'attività del Consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi. Istituzione del centro "Helen Keller" di Messina. Incremento della produzione della stamperia regionale Braille di Catania.", disponeva ulteriormente che "1. Il contributo annuo in favore della stamperia regionale Braille di cui alla legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, è assegnato al consiglio di amministrazione della stamperia regionale Braille dell'Unione italiana ciechi.
2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 avviene sulla base del preventivo di spesa presentato annualmente all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione dal consiglio di amministrazione della stamperia regionale Braille. Dell'impiego della somma erogata il consiglio di amministrazione della stamperia è tenuto a presentare apposito rendiconto all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.".

Infine, con l'art.12, legge regionale 3 ottobre 2002, n.14, espressamente richiamato da codesto Dipartimento, si prevedeva che:
"1. Gli avanzi di amministrazione discendenti dai contributi per gli anni 1998, 1999 e 2000 di cui alla legge regionale 30 dicembre 1980, n.152, e successive modifiche ed integrazioni, concessi all'Unione Italiana Ciechi per il funzionamento della stamperia regionale braille, possono essere utilizzati per acquisto di immobili, lavori di riattamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria anche degli immobili di proprietà dell'Unione Italiana Ciechi ed utilizzati esclusivamente per l'attività ed il funzionamento della Stamperia regionale Braille.
2. Gli immobili, eventualmente già acquistati o da acquistare con tali fondi, restano comunque acquisiti al patrimonio della Regione siciliana e sono concessi in uso gratuito all'Unione Italiana Ciechi per le finalità, connesse al funzionamento della stamperia regionale Braille".


3. Dal richiamato quadro normativo, emerge con chiarezza che il contributo annuo in questione, a regime, è finalizzato esclusivamente al "funzionamento della stamperia Braille" (art.2, l.r. n.152/1980 cit.), come poi confermato dall'art.1, l.r. n.93/1984 cit., per il quale il contributo doveva comunque restare "prevalentemente finalizzato alla stampa di libri e materiale didattico per gli alunni della scuola dell'obbligo".

L'esclusiva finalizzazione al funzionamento della stamperia è confermata dai successivi interventi legislativi, la cui portata è proprio quella di autorizzare -eccezionalmente- l'impiego del contributo per altre specifiche ed espresse finalità di legge (v. art..7, l.r. n.33/1991 cit. o, ancora, l'art.12, l.r. n.14/2002 cit.).
In particolare, come visto, proprio l'art.12, l.r. n.14/2002 cit., che ha provveduto ad ampliare la finalità del contributo, limitatamente agli avanzi di amministrazione degli anni 1998, 1999 e 2000, conferma indirettamente quanto detto e cioè che l'esclusiva destinazione del contributo al funzionamento della stamperia non avrebbe consentito l'utilizzo del medesimo per le indicate -diverse- finalità.

Ancora una volta non ci si può discostare da quanto affermato dallo Scrivente nei precedenti pareri, confermandosi che gli avanzi di amministrazione in oggetto non possono essere destinati, in mancanza di un espressa disposizione di legge che autorizzi in tal senso, alla messa in sicurezza dell'edificio destinato alla stamperia braille. Sarà l'Unione italiana ciechi, che ne ha la proprietà, a provvedere all'adempimento degli obblighi di legge.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


***


A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.







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