Pos. 1   Prot. N. 3317 - 2.09.11 Palermo 03/03/2009 




Oggetto: LAVORO - Consorzi di bonifica. Rapporti di lavoro a tempo determinato. Trasformazione in rapporti a tempo indeterminato a seguito di pronunce giurisdizionali. Art.21 L.133/2008.




ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento Interventi Infrastrutturali
PALERMO



1. Con la nota suindicata viene chiesto l' avviso dello Scrivente sulla questione che di seguito si rappresenta.
Il Tribunale di xxxx , sez. Lavoro, con sentenza n. 206/2008 depositata in cancelleria il 25 aprile 2008, a seguito di ricorso da parte di alcuni dipendenti del Consorzio di bonifica yyyyy ha dichiarato nullo il termine apposto al primo dei contratti di lavoro stipulato dai ricorrenti con il Consorzio, condannando lo stesso al pagamento in loro favore delle retribuzioni medio tempore maturate oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Il Consorzio, in data 9 giugno 2008, ha deliberato di trasformare il rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato per i dipendenti destinatari della predetta sentenza e ha, inoltre, esteso tale beneficio ad altri dipendenti che si trovano nelle medesime condizioni dei primi e i cui giudizi sono ancora pendenti.
Avverso la predetta sentenza il Consorzio ha proposto appello, pur non essendosi costituito nel giudizio di primo grado.
Ciò posto codesto Dipartimento, dopo avere ricostruito brevemente il sistema normativo che regola la materia relativa al personale in servizio presso i Consorzi con contratto di lavoro a tempo determinato, chiede di sapere se sussistano o meno gli elementi per trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato per il personale di cui alla sentenza n.206/2008, nonché se tali presupposti sussistano per il restante personale cui sono stati estesi i benefici della sentenza.
Infine si chiede di conoscere l' avviso su "eventuali riflessi" sulla problematica in esame del disposto dell' art. 21, comma 1 bis, del D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito in legge dall' art.1, comma 1,della L.6 agosto 2008, n.133.

2. Preliminarmente si rileva che la richiesta in esame, riguardante l'individuazione dei comportamenti da porre in essere da parte dell' Amministrazione attiva esulerebbe dall' attività di consulenza dello Scrivente chiamato a dare pareri sulla interpretazione e applicazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari (ex art.7 T.U. delle leggi sull' ordinamento del Governo e dell' Amministrazione regionale).
Tuttavia, nello spirito di una fattiva collaborazione tesa al buon andamento dell' Amministrazione non ci si esime dal formulare alcune considerazioni di carattere generale.
Lo Scrivente Ufficio ha già espresso il proprio avviso negativo in ordine alla possibilità di trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dai Consorzi di bonifica in rapporti di lavoro a tempo indeterminato (cfr. pareri nn.54 del 17 marzo 2006, prot. 5206 e 271 del 24 ottobre 2008).
Le argomentazioni dei predetti pareri possono ancora considerarsi attuali in presenza di un quadro normativo di riferimento invariato, fatta eccezione per l' ulteriore proroga dei suddetti contratti al 31 marzo 2009 ex art.1, comma 2, della L.29 dicembre 2008, n. 25.

Pur non di meno si rammenta che, ancor prima che l' art. 33 della L. 26 novembre 1990, n.353 generalizzasse, modificando l' art. 282 del codice di procedura civile, l' efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, l' art.431, primo comma, del codice di procedura civile aveva attribuito (e attribuisce) tale efficacia alle sentenze "che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti" derivanti dal rapporto di lavoro.
Al riguardo specifica autorevole dottrina che si tratta di una esecutività ex lege, che inerisce necessariamente alla pronuncia, a prescindere da ogni provvedimento del giudice e sulla quale può influire soltanto il giudice d' appello, il quale - così come dispone il 3° comma dell' art. 431 - "può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all' altra parte gravissimo danno " (C. Mandrioli - Corso di diritto processuale civile - vol. III,sesta edizione G. Giappichelli Editore - Torino - 2007, pag.296 e ss.).
Inoltre la giurisprudenza, dopo aver specificato che la disciplina dell' esecuzione provvisoria trova attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, precisa che qualora ad una sentenza avente natura di accertamento e/o costitutiva acceda una statuizione condannatoria, tale statuizione in forza della riferibilità dell' immediata efficacia esecutiva della sentenza di primo grado a tutte le pronunce di condanna, indipendentemente dalla loro accessorietà ad una statuizione principale di accertamento e/o costitutiva, deve considerarsi provvisoriamente esecutiva (Cass.,10 novembre 2004, n.21367; idem Cass., 3 agosto 2005, n.16262).
Con riferimento al secondo dei quesiti posti e cioè se sussistono gli elementi per estendere il contenuto della sentenza ad altri soggetti, si specifica anzitutto che, il divieto di estensione del giudicato previsto da diverse finanziarie statali è stato reiterato per il 2009 dall' art. 41, comma 6, del decreto - legge 30 dicembre 2008, n. 207.
Ma, in ogni caso, si rammenta che l'estensione del giudicato a soggetti estranei alla lite costituisce per l' Amministrazione esercizio di un potere ampiamente discrezionale, e non adempimento di un obbligo specifico, a fronte del quale non è dato rinvenire, di norma, posizioni di pretesa azionabili in sede di giudizio di legittimità" (Cons. di Stato, sez.VI,14 aprile 2004, n.2101).

Si specifica , inoltre, che al fine del legittimo esercizio del potere è pur sempre richiesto il presupposto di un orientamento giurisprudenziale uniforme proveniente da una pluralità di giudicati di grado diverso idonei a formare il convincimento della mancanza di margini di incertezza sul mantenimento di una stessa linea giurisprudenziale e di un interesse pubblico ravvisabile nell'obbligo, costituzionalmente sancito, di assicurare la parità di trattamento ad uguali posizioni giuridiche. (Corte dei Conti, sez. contr. 22 ottobre 1997, n.1830).
E, va precisato che l'iniziativa di estendere il giudicato andrebbe adottata con una decisione dell'Amministrazione (C. di Stato sez. III, 20.6.2000, n. 1988) da cui risultino, appositamente motivate, le ragioni che hanno indotto all'estensione (C. Stato, sez. VI 16.2.1979, n. 81).
Non sembra, pertanto, possibile procedere ad una estensione del giudicato, in pendenza del giudizio di appello.
Infine, con riferimento all' ultimo dei quesiti posti, va sicuramente tenuto conto di quanto statuito dall' art. 21, comma 1 bis, del D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito in legge dall' art.1, comma 1,della L.6 agosto 2008, n.133, che ha inserito dopo l' art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 l' art. 4 bis.
Tale articolo così recita: "Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni".    

In altri termini, l' articolo in esame applicabile ai soli giudizi in corso prevedea carico del datore di lavoro il solo obbligo dell' indennizzo nel caso in cui questo non abbia rispettato la disciplina della proroga del contratto a tempo determinato prevista dal precedente art. 4, senza prevedere una condanna del datore di lavoro alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".





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